Trib. Milano, sentenza 08/03/2025, n. 1935

TRIB Milano
Sentenza
8 marzo 2025
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Sentenza
8 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/03/2025, n. 1935
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1935
Data del deposito : 8 marzo 2025

Testo completo

N. 23255/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2023, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 12.2.2025 ed in pari data discussa in Camera di Consiglio promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CIAMPITTI ALESSANDRO e dall'avv. con studio in Indirizzo
Telematico presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE FLORIO FRANCESCA e dall'avv. con studio in VIA
CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE

OGGETTO: Modifica condizioni decreto ex art. 316 c.c.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
Per
Fissare il contributo al mantenimento della figlia , dovuto dalla ricorrente al signor , in € CP_1
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del tribunale di Milano. Stante l'attuale e persistente inadempimento del signor alle proprie obbligazioni, e il CP_1 comportamento processuale dello stesso, condannarsi comunque e in ogni caso il ricorrente al pagamento dei diritti e degli onorari di procedura in favore della NO . Pt_1 Compensare tra le parti i diritti e gli onorari della fase cautelare, alla quale la ricorrente non si è opposta e che ha visto accolte le istanze della odierna ricorrente.”

Per: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Ferme restando le statuizioni dell'Ordinanza n. cronol. 2168/2022 del 26/09/2022 – R.G. 2534/2022, Per_ relativamente all'affidamento della figlia minore in via esclusiva al signor , Parte_2 con collocamento presso l'abitazione di quest'ultimo, nonché alla possibilità di riavviare il servizio di Spazio Neutro per la regolamentazione degli incontri madre/figlia rigettare il ricorso avversario e, per l'effetto, confermare a carico della NO l'obbligo Parte_1Per_ di contribuire al mantenimento della figlia , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento in favore del signor dell'importo mensile di € 350,00, oltre aumento CP_1
ISTAT, ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre alla quota del 50% per spese straordinarie;
confermare l'ordinanza del 23/12/2024 di sequestro cautelare a favore del ricorrente , Controparte_1 sui beni mobili, immobili e diritto di credito di sino alla concorrenza della somma di euro Parte_1

15.000,00; IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, anche relativamente al procedimento cautelare.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso del 20.6.2023 ha chiesto al Tribunale la modifica, in punto Parte_1
mantenimento della figlia minore, del decreto del Tribunale di Milano n.Cron. 2168/2022 del
29.9.2022 emesso nel giudizio ex art. 316 c.c. promosso dal Sig. , che nella Controparte_1 propria contumacia aveva affidato la figlia minore – di 16 anni - in via esclusiva al padre con Per_2
collocamento prevalente presso di lui ed incontri con la madre da svolgersi in spazio neutro e stabilito a suo carico un assegno perequativo da versarsi al padre per il mantenimento della
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