Trib. Sassari, sentenza 06/12/2024, n. 1268
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Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta CARTA Presidente
Marta GUADALUPI Giudice rel.
Ilaria BRADAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 83/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Marongiu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.1.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Controparte_1
nato a [...] loro relazione sentimentale il 15.5.2017. Nel ricorso ella ha allegato che: Per_1
1) la convivenza con il IG. si è conclusa a partire dal 2020 e che successivamente non è più CP_1
pagina 1 di 4
riuscita a dialogare in modo costruttivo con quest'ultimo, neppure con riferimento alle decisioni riguardanti il minore;
2) lavora in qualità di barista in Sassari, percependo una retribuzione mensile pari ad € 939,27 e che il IG. è anch'egli occupato e svolge l'attività di carpentiere, ma non è dato CP_1 conoscere quale sia l'entità dei suoi guadagni;
3) a far data dalla rottura dei rapporti tra le parti il IG.
non si è più occupato economicamente del figlio, affrontando esclusivamente la spesa per CP_1
l'iscrizione ad una scuola di calcio, corrispondendole una tantum la somma di € 200,00;
4) nonostante le sue reiterate richieste, il IG. non ha mai provveduto a corrispondere alcuna ulteriore CP_1 somma in favore del minore e che al mantenimento di quest'ultimo (il quale peraltro svolge una terapia comportamentale sotto l'egida della neuropsichiatra infantile) ha dovuto far fronte da sola con l'aiuto sua famiglia di origine.
Sulla base di tali considerazioni la ricorrente ha, perciò, chiesto: a) l'affidamento condiviso del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso l'abitazione della madre;
b) di prevedere in merito al diritto di visita, che il IG. possa tenere con sé il bambino dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due CP_1
volte a settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e delle attività del minore;
c) di stabilire a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) di Per_1 dichiarare che la ricorrente ha il diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta CARTA Presidente
Marta GUADALUPI Giudice rel.
Ilaria BRADAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 83/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Marongiu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.1.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio Controparte_1
nato a [...] loro relazione sentimentale il 15.5.2017. Nel ricorso ella ha allegato che: Per_1
1) la convivenza con il IG. si è conclusa a partire dal 2020 e che successivamente non è più CP_1
pagina 1 di 4
riuscita a dialogare in modo costruttivo con quest'ultimo, neppure con riferimento alle decisioni riguardanti il minore;
2) lavora in qualità di barista in Sassari, percependo una retribuzione mensile pari ad € 939,27 e che il IG. è anch'egli occupato e svolge l'attività di carpentiere, ma non è dato CP_1 conoscere quale sia l'entità dei suoi guadagni;
3) a far data dalla rottura dei rapporti tra le parti il IG.
non si è più occupato economicamente del figlio, affrontando esclusivamente la spesa per CP_1
l'iscrizione ad una scuola di calcio, corrispondendole una tantum la somma di € 200,00;
4) nonostante le sue reiterate richieste, il IG. non ha mai provveduto a corrispondere alcuna ulteriore CP_1 somma in favore del minore e che al mantenimento di quest'ultimo (il quale peraltro svolge una terapia comportamentale sotto l'egida della neuropsichiatra infantile) ha dovuto far fronte da sola con l'aiuto sua famiglia di origine.
Sulla base di tali considerazioni la ricorrente ha, perciò, chiesto: a) l'affidamento condiviso del minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento presso l'abitazione della madre;
b) di prevedere in merito al diritto di visita, che il IG. possa tenere con sé il bambino dalle ore 16.30 alle ore 18.30 due CP_1
volte a settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi della medesima e delle attività del minore;
c) di stabilire a carico del IG. un contributo al CP_1 mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
d) di Per_1 dichiarare che la ricorrente ha il diritto
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