Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2024, n. 1445
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa A C, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 19.03.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5824 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti G P e R
N C ricorrente
E
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.2020 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del sig. presso il suo salone di parrucchiere “a Controparte_1 nero” dal 02.01.2019 e, a far data dal 23.01.2019 e fino al 9.03.2020, con formale inquadramento secondo un fittizio part-time orizzontale di 10 ore settimanali, svolgendo mansioni di parrucchiera riconducibili al livello 3 del ;
di Organizzazione_1
aver sempre lavorato dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00 circa, e comunque, mediamente, per un totale di circa 45 ore settimanali;
di aver percepito una retribuzione fissa mensile pari ad € 650,00, insufficiente rispetto alle prestazioni svolte;
di non aver mai percepito la 13ma mensilità, né goduto di permessi e ferie. Tanto premesso, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di €
14.243,87 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario maturate nel periodo dedotto in giudizio, comprensive di ratei di mensilità aggiuntive e TFR.
Non si è costituita in giudizio la parte convenuta, di cui va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta le rivendicazioni salariali della ricorrente meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Innanzitutto, i documenti versati in atti (v. buste paga e ) e le dichiarazioni CP_2
testimoniali raccolte forniscono idoneo supporto probatorio alle allegazioni attoree relative sia all'effettiva durata del rapporto (ininterrottamente protrattosi dall'inizio del 2019), sia alla sistematicità dell'orario giornaliero di lavoro.
In particolare, la ricorrente assume di non essere stata correttamente retribuita in base all'orario di lavoro effettivamente osservato, lamentando di non aver percepito interamente le voci retributive previste dal contratto collettivo di categoria per i lavoratori a tempo pieno: rivendica, infatti, le differenze retributive che le spetterebbero quale lavoratrice full time correttamente inquadrata sin dall'inizio nel 3° livello del CCNL di categoria (oltre alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario asseritamente prestato).
Orbene, la circostanza che l'istante svolgesse effettivamente le mansioni descritte in ricorso (di parrucchiera) e che le sue prestazioni lavorative venissero rese a tempo pieno è stata confermata da tutti i testimoni escussi, i quali al riguardo hanno reso dichiarazioni puntuali e convergenti.
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