Trib. Lecce, sentenza 01/12/2024, n. 3699
Sentenza
1 dicembre 2024
Sentenza
1 dicembre 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1728/2022 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Totaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Cosimo Casaluci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separata della parte convenuta giusta sentenza n.
3966/2018 del Tribunale di Lecce pubblicata in data 29/11/2018, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (San Cesario di Lecce, 19.09.1994), Persona_1 Persona_2
, 27.12.2002) e 25.05.2006). Per_3 Persona_4 Per_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di abitare in un immobile condotto in locazione, insieme ai figli ed precisando Per_2 Per_4 di continuare a provvedere anche al mantenimento del figlio maggiore
R.G. 1728/2022
, nonostante costui viva altrove. Ha allegato di essere Per_1 titolare, dal 2019, di una ditta individuale, precisando che le ultime dichiarazioni dei redditi evidenziano delle perdite. Quanto alla situazione economico-reddituale di parte convenuta, ha allegato che costei, dipendente di una ditta di termoidraulica, può contare su redditi mensili pari ad € 1.600,00 netti. Ha riferito, infine, che l'ex coniuge non ottempera all'obbligo contributivo disposto in sede di separazione e non intrattiene alcun rapporto con i figli.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento a sé in via esclusiva della figlia minore c) la quantificazione del contributo paterno al Per_4 mantenimento dei figli pari ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
d) l'attribuzione a sé per intero e in via esclusiva dell'A.U.U. (ricorso depositato il 02/03/2022).
I.2.- All'udienza di comparizione del 07/06/2022, fallito il tentativo di conciliazione anche per la mancata partecipazione del coniuge convenuto, la