Trib. Milano, sentenza 22/02/2024, n. 1932

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 22/02/2024, n. 1932
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1932
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 41430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41430/2023 promossa da: NN TA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA RICORRENTE contro AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI MARCO e dell'avv. MARCOALDI LORENZO ([...]) VIA DI SAN VALENTINO 21 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA DI SAN VALENTINO 21 00197 ROMA presso il difensore avv. ROMANELLI MARCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per NN TA a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Per AGOS-DUCATO S.P.A. Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
- in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. NI LA ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito concluso con la resistente Agos Ducato s.p.a. mediante rilascio di una carta di credito revolving.
Il ricorrente allega che in data 22.9.2008 ha stipulato con Agos Ducato s.p.a. un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con il medesimo contratto gli era stata anche concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Sostiene il ricorrente che il contratto di finanziamento tramite carta revolving sarebbe nullo in quanto collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente alla restituzione le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Il ricorrente, inoltre, allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione degli artt.
1284 c.c.
e 117 TUB, la clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3° c.c., ovvero al tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
Agos Ducato s.p.a. si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
L'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione non sussiste, atteso che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (il predetto contratto di credito non rientra tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo
III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (Agos Ducato s.p.a. non è una banca).
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Ulteriormente infondata risulta la contestazione basata sull'effettivo svolgimento del rapporto. (in concreto: l'utilizzo ripetuto nel tempo della carta contrasterebbe con
l'invocazione della nullità, peraltro a notevole distanza di tempo dalla stipula, del contratto alla base del suo utilizzo). Si argomenta in tale modo di una convalida, preclusa dall'art. 1423
c.c.

Nel merito, è infondata la doglianza di parte ricorrente relativa alla nullità del contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari. Il problema si pone nel caso di contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving, qualora stipulato, anziché direttamente dall'intermediario finanziario, tramite ausiliario del
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