Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 73
TRIB Torre Annunziata
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3139/2024 R.G. Lavoro
TRA
NA LE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti GRANATA PASQUALE e LEONARDO BALDASCINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San
Marcellino (CE) al Corso Italia n. 123
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico regionale in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati
RESISTENTI contumaci
Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 la ricorrente, attualmente docente in forza di contratto a tempo determinato, ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente sempre con contratto a tempo determinato alle dipendenze del MIM, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Ha concluso per la condanna del convenuto MI all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione.
Il MI, nonostante ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum
1
sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'USR Campania, l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009;
Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3139/2024 R.G. Lavoro
TRA
NA LE, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti GRANATA PASQUALE e LEONARDO BALDASCINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San
Marcellino (CE) al Corso Italia n. 123
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico regionale in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati
RESISTENTI contumaci
Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI Conclusioni: COME IN ATTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 la ricorrente, attualmente docente in forza di contratto a tempo determinato, ha dedotto di aver lavorato in qualità di docente sempre con contratto a tempo determinato alle dipendenze del MIM, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed ha affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Ha concluso per la condanna del convenuto MI all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione.
Il MI, nonostante ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'odierna udienza a seguito di deposito di note di trattazione scritta ad opera della sola parte ricorrente.
* * * *
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum
1
sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022;
cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Istruzione e del Merito, atteso che, da un lato, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l'USR Campania, l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Ministero, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. 6460/2009;
Cass. n.32166/2021).
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
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