Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 548

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 548
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 548
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12/07/2024, al n. 2587/2024 V.G. e promossa da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
164,
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente negli Emirati Arabi, Parte_2
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to De Rossi Valentina del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGnori e Parte_1 Parte_2
con rito civile in Mira (VE) in data 15.09.2018, atto registrato nel registro degli atti civili
[...] di matrimonio del Comune di Mira al n. 147, P. 2, Serie C, anno 2018, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Mira (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

2) confermarsi l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Vicenza, Viale Dieci Giugno n. 164 int.1, di proprietà esclusiva della IG.ra , alla medesima, completa degli arredi e corredi, la Pt_1
quale ivi continuerà a vivere assieme al figlio minore che ivi manterrà la propria Persona_1
residenza anagrafica;

3) disporsi che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre nella casa ex coniugale;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa tra loro assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio (quali quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza (in particolare quelle attinenti all'organizzazione del tempo libero del figlio) la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori;

4) il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio minore nei seguenti tempi: una Per_1
volta ogni due mesi, o ogni mese e mezzo qualora il IGnor riuscisse a rientrare in Italia Per_1
più frequentemente, per almeno tre giorni;
per un periodo di tre settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze invernali per una settimana con ciascuno dei due genitori che verrà concordata entro il 30 settembre di ogni anno, a meno che i genitori si accordino che trascorra le intere vacanze Per_1 natalizie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1
trascorrerà la vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni con ciascuno dei due genitori.
Nel periodo Pasquale, trascorrerà l'intero periodo delle vacanze ad anni alterni o con il Per_1
padre o con la madre tenuto conto che se
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