Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 628

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 628
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 628
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

n. 1974/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in C.F._2
LA alla piazza Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Francesco Mastrantuono (C.F.
,che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta depositate il 20.11.24 le parti confermavano la volontà di volersi separare alle condizioni concordata in ricorso e rinunciavano alla comparizione personale
Il PM apponeva il visto in data 06.08.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5


Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 14.05.2024, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in LA (NA) il
[...]
24/1/2011 ( atto n.1 parte I dell'anno 2011) dalla cui unione nascevano tre figli: ( a Controparte_1
Napoli il 24/3/2010), ( a Giugliano in Campania 16/3/2012) e ( a Giugliano CP_2 CP_3
in Campania il 27/9/2019);
che la casa coniugale, sita in LA (NA) alla Via Sacerdote Giovanni
Pirozzi n. 22, era in locazione per l'importo di euro 420,00;
che la era casalinga e non percepiva Pt_1
alcun reddito mentre lo lavorava, come operaio meccatronico, presso la ditta Pt_2 [...]
che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di Parte_3 incomprensioni reciproche;
tanto premesso chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
Con note scritte nel termine perentorio del 20.11.24, depositate il 20.11.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla
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