Trib. Siracusa, sentenza 13/02/2025, n. 148

TRIB Siracusa
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Siracusa
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 13/02/2025, n. 148
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 148
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione LLudienza del
12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1024/2023 R.G. e vertente
TRA
RU ET (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano
Infantino
Ricorrente
E
Ministero LLUZ (già MIUR) - Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio
X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
Resistenti contumaci
E NEI CONFRONTI
di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Siracusa, per il conferimento delle supplenze
(GPS) per l'a.s. 2022/2023, classe di concorso A046, B020 e ADSS, LLAmbito territoriale di
Siracusa
Controinteressati
OGGETTO: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente RU ET esponeva: - di essere docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, graduatorie per le supplenze – GPS II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020 e O.M.
n. 112 del 2022, per le classi di concorso B020 “Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina” e A046 “Scienze giuridico-economiche”, oltre che del titolo di accesso valido anche per la classe di concorso ADSS, docente di sostegno per la scuola secondaria;
- di aver prestato


servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo determinato, come docente supplente di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Superiore “Paolo Calleri” di Pachino
(Sr) (cod. SRIS02100P) per un posto Sostegno con decorrenza dal 18.10.2021 al 30.6.2022 e come docente supplente di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Superiore “E.
Majorana" di Avola (Sr) con decorrenza dal 22.09.2020 al 31.08.2021, valutabili, ai sensi LLO.M. 60/2020, per l'acquisizione di specifico punteggio per le GPS, Graduatorie per le supplenze relative all'A.S. 2022/23; - di aver presentato istanza on line (numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7906857.31-05-2022) per l'inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto-GPS, nella classe di concorso A046 ed B020 della provincia di Siracusa, per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, come previsto dall'O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020, dall'O.M. n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29.6.2022 per il biennio
2022/2024, indicando l'ordine di preferenze degli insegnamenti A046, B020, ADSS (sostegno scuola secondaria II grado) ed indicando, altresì, le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze;
- che, a seguito della pubblicazione delle GPS valevoli per il biennio 2022/23 e
2023/24, la ricorrente veniva inserita nella classe di concorso B020 con pnt. 52.5 posizione 15 e posizione graduatoria riservisti n. 3, nella classe di concorso A046 con pnt. 42 posizione 112 e posizione graduatoria riservisti n. 5, e nella graduatoria incrociata sostegno SS II fascia posizione 1180 e, a seguito della pubblicazione del primo bollettino del 09.09.2022 n. 0013512 sul sito LLUSR Sicilia AT Ufficio X di Siracusa, riceveva l'assegnazione, fino al termine delle attività didattiche su posto comune c.d.c. B020, presso l'Istituto Nervi-Alaimo di Lentini;

- che, tuttavia, recatasi in data 12.9.2022 per la presa di servizio, veniva a conoscenza che la classe di concorso B020 sul posto comune non era nella disponibilità LLorganico di detto istituto e, dunque, non aveva potuto procedere alla firma del contratto;
- che, nonostante l'errore, non era stata destinataria di alcuna altra nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lei indicate, in luogo di altri docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore della stessa, tenuto conto del diritto derivante dalla riserva ex. L. 68/99, i quali avevano ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno oppure al 31 agosto nelle medesime sedi da lei indicate;
- di aver più volte diffidato l'Amministrazione convenuta a rettificare in autotutela gli incarichi assegnati, posto che la stessa era stata convocata su un posto non disponibile, mentre i colleghi in posizione deteriore (tenuto conto della riserva) avevano invece ottenuto l'incarico presso le sedi prescelte dalla RU;
- che, non avendo l'Amministrazione effettuato rettifica richiesta, la ricorrente formalizzava istanza di accesso agli atti (rimasta priva di riscontro) per conoscerne le motivazioni nonché documentazione tale da chiarire la natura della riserva e le percentuali di
riserva relative alle posizioni dei presunti citati riservisti che, pur essendo in posizione inferiore alla ricorrente, la scavalcavano nell'assegnazione delle nomine;
- che nei successivi bollettini di assegnazione degli incarichi la RU restava esclusa da ogni assegnazione e, dunque, la cancellazione della posizione della ricorrente doveva essere stata causata da un errore informatico LLalgoritmo;
- di aver depositato, in data 3/5.12.2022 ricorso ex. art. 700 c.p.c. al fine di tutelare in via cautelare i propri diritti, conclusosi con provvedimento di rigetto per non invocabilità del periculum in mora, senza pronuncia sui motivi di merito;
- che, visti il provvedimento del Tribunale in riferimento al ricorso cautelare, l'assenza di risposta del MIUR in riferimento al presunto errore LLalgoritmo nonché alle ragioni sopra dedotte e al permanere della cancellazione e/o del non caricamento a sistema della posizione, con conseguente mancata ulteriore possibilità di chiamata, e quindi LLingiusta ed illegittima esclusione dalle GPS, si era vista costretta a ricorrere nuovamente, ma nel merito, a codesto
Tribunale per difendere le proprie ragioni.
In diritto, deduceva in particolare la ricorrente: - la violazione degli 3 e 97 della Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento alle O.M. nn. 60/2020 e 112/2022 e della C.M. n. 28597/2022 relative alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24; - l'errore LLalgoritmo che, errando nell'attribuzione della prima nomina, aveva escluso la ricorrente da tutte le successive nomine, consentendo che la ricorrente fosse ingiustamente ed illegittimamente scavalcata da altri aspiranti docenti con punteggio e posizioni inferiori a quello della ricorrente che era anche titolare di riserva N di cui alla L.68/1999; - di aver subito un grave e irreparabile danno, avendo perso, per un errore LLalgoritmo e/o per un'erronea applicazione della legge, la possibilità di essere nominata nei bollettini d'incarico successivi alla prima nomina del 9.9.2022 e, quindi, il conseguimento del punteggio utile (12 punti) per la progressione in graduatoria, con contestuale un danno economico ingente da mancato guadagno, nell'anno scolastico di riferimento, risarcibile per equivalente utilizzando quale parametro di riferimento quello delle retribuzioni perse.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare in favore della ricorrente l'errore LLalgoritmo e/o il mancato rispetto della riserva di legge
68/1999, in sede di prima nomina del 9.9.2022, nell'assegnazione della sede per incarico GPS seconda fascia nell'anno scolastico 2022-2023 e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni, da parte del ministero resistente, di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A046,
B020 o sostegno, poste in essere dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa che hanno cagionato l'involontaria mancata presa di servizio (per l'anno scolastico in corso) della dott.ssa ET RU, per non disponibilità nell'organico LLIstituto Nervi-Alaimo di
Lentini della classe di concorso B020”; 2) “in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e
l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, per la classe di concorso A046, B020 o sostegno, poste in essere dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa, nella parte in cui la ricorrente è risultata pretermessa rispetto a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS II fascia della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla classe di concorso A046, B020 o sostegno”; 3) “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche, ad essa spettante fra quelli attribuiti nei vari turni di convocazione, nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità, ove hanno assegnato tutti gli incarichi indicati in premessa a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della provincia di Siracusa per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla classe di concorso A046, B020 o sostegno”; 4) “per l'effetto, condannare in via solidale le parti resistenti al riconoscimento ai fini giuridici LLincarico di supplenza annuale cui la ricorrente aveva diritto, con la conseguente reintegrazione, quale risarcimento in forma specifica, del punteggio di graduatoria Gps della Dott.ssa RU, non maturato, e pari a 12 punti di servizio utili per la posizione in graduatoria relativa all'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal primo turno utile delle operazioni di conferimento finora effettuate e con la conseguente maturazione LLintero e/o relativo punteggio; 5) “sempre per l'effetto, condannare in via solidale le parti resistenti, al risarcimento del danno per equivalente patito dalla ricorrente,
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