Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 3724
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa M T Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa I B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8561/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
C M che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. M G che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30;
nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00;
una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore10,30 del 25.12 alle ore
10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1);
tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo);
tre settimane in periodo estivo non consecutivo fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da Per_1 concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del finanziamento auto contratto a suo nome per il veicolo in uso alla Pt_1 porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa M T Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa I B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8561/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
C M che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. M G che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30;
nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00;
una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore10,30 del 25.12 alle ore
10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1);
tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo);
tre settimane in periodo estivo non consecutivo fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da Per_1 concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del finanziamento auto contratto a suo nome per il veicolo in uso alla Pt_1 porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi