Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 3724

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 3724
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3724
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa M T Presidente
Dott.ssa D G Giudice relatore
Dott.ssa I B Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8561/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
C M che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-

contro

:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. M G che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
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conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30;
nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00;
una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore10,30 del 25.12 alle ore
10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1);
tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo);
tre settimane in periodo estivo non consecutivo fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da Per_1 concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del finanziamento auto contratto a suo nome per il veicolo in uso alla Pt_1 porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
attribuire alla madre l'intero assegno unico;
con
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