Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7902

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7902
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7902
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. L R ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 20 novembre 2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 20078 R.G. 2022
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. M D C, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E

Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
rapp.to e difeso dagli avv.ti C M, P C e C D M, in virtù di procura speciale ad litem e domicilio eletto presso la sede legale dell' , in Napoli, alla CP_1
Via Mariano Semmola – U.O.C. “Avvocatura e Affari Legali”, come da atti
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M I, per procura generale alle liti rep. N.37590 del 23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi elettivamente Per_1 domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell' , come CP_1 da atti RESISTENTE – chiamato in causa
. OGGETTO: subordinazione di fatto e riconoscimento di anzianità pregressa e differenze retributive e contributive ex art. 2126 c.c.
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato per conto dell' convenuto CP_1 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal
1.2.2008, successivamente prorogato con numerosi contratti sino al 31.12.2019, con le


funzioni di assistente amministrativo, con trattamento economico parametrato a quello di un dipendente di ruolo amministrativo di cat. C, fascia iniziale, nonché in forza di ulteriore contratto a tempo determinato ai sensi della legge 205\2017, con incarico di collaboratore amministrativo di supporto alla ricerca e trattamento economico omnicomprensivo parametrato a quello spettante ad un dipendente del ruolo amministrativo di categoria D.
Deduce di essere quindi stata assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2020 a seguito di procedura concorsuale per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs. 75\2017, con qualifica di assistente amministrativo cat. C.
Deduce di aver svolto, nel corso degli anni, i compiti e le mansioni assegnatele, con le modalità precisate in ricorso, presso diverse articolazioni aziendali – CROM di Mercogliano;
laboratori di Immunologia presso la sede di Napoli dell'Istituto;
Servizio Economico Finanziario;
;
Provveditorato;
ufficio liquidazione -, con Controparte_3 particolare riguardo ad attività amministrative di registrazione di contratti, ordini e relativi carichi merceologici, di liquidazione informatica e cartacea delle fatture, utilizzando i sistemi informatici aziendali e gli strumenti di lavoro forniti dall'ente, con osservanza di un orario fisso e predeterminato e con obbligo di comunicare malattie e assenze al suo superiore e di concordare con costui e con gli altri dipendenti strutturati dell'ente le ferie estive al fine di garantire la copertura delle attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza. Asserisce che dal contenuto dei contratti di formale assunzione e dal concreto svolgimento della prestazione di lavoro risultano integrati i presupposti per riconoscere la riconducibilità dei rapporti di lavoro allo schema della subordinazione sin dall'inizio della prestazione lavorativa.
Richiama la disciplina applicabile, fondante la nullità dei contratti di assunzione formale e i principi giurisprudenziali che consentono il riconoscimento di fatto della prestazione di lavoro subordinato ai fini retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 2126 c.c. Chiede pertanto di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.2.2008 al 1.12.2020 nonché accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive dovute per la categoria C, con le relative progressioni orizzontali previste dal CCNL dipendenti del Comparto Sanità, da determinarsi in separata CP_ sede. Chiede inoltre condannare l'ente convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi dovuti per l'intero periodo di cui sopra, tenuto conto della eventuale intervenuta prescrizione e con riserva di far valere in separata sede l'eventuale risarcimento dei danni per assenza o insufficiente contribuzione.
- Controparte_4
[...]
Si è costituito l' convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. CP_1
Eccepisce il divieto di costituzione del rapporto di lavoro pubblico espressamente sancito dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs n. 165\2001 e l'insussistenza di alcun risarcimento del danno, in quanto la lavoratrice risulta stabilizzata proprio in ragione dei contratti flessibili stipulati con l'Ente pubblico. Deduce inoltre l'inammissibilità e infondatezza delle domande, tenuto conto che la sussistenza dei contratti flessibili ha costituito il presupposto per l'accesso alla selezione riservata per la stabilizzazione ex art. 20 della riforma Madia, come richiamato negli atti amministrativi e nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 24 novembre
2020 n. 1699, sottoscritto dalla ricorrente e che il postulato riconoscimento di altra tipologia di rapporto determinerebbe il venir meno del presupposto della stessa stabilizzazione con la conseguente caducazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Deduce, ancora, l'insufficiente allegazione e prova circa i presupposti per il chiesto riconoscimento delle progressioni orizzontali nella categoria id inquadramento, sottolineando, in ogni caso, la soluzione di continuità tra i rapporti non di ruolo e il rapporto a tempo indeterminato. Eccepisce, altresì, la prescrizione dei crediti di lavoro a decorrere dalla data di esecuzione della singola prestazione periodica e in riferimento a ciascun singolo contratto a termine.
Deduce inammissibilità e infondatezza della domanda di pagamento dei contributi previdenziali, stante la natura accessoria della pretesa rispetto a quella retributiva, ritenuta inammissibile e infondata per quanto sopra. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di riconoscimento anche parziale del diritto della ricorrente alle differenze retributive, del rapporto di collaborazione e il divieto di trasformazione di cui sopra, chiede di ritenere e dichiarare il periodo utilmente computabile nei limiti della eccepita prescrizione, dal 17.11.2017 al 1.12.2020.
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_2 Si è costituito l' rimettendosi alle allegazioni delle parti circa l'accertamento del CP_2 presupposto dell'imposizione contributiva e chiedendo, in caso di sussistenza dello stesso, la declaratoria dell'obbligo del datore di lavoro ai versamenti contributi, riservando alla fase amministrativa la quantificazione di quanto eventualmente dovuto.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio, all'udienza del 20 settembre 2023, sentite le parti, è stata ammessa la prova testi articolata dal ricorrente e dall' convenuto. CP_1
La causa è stata quindi istruita anche a mezzo prova testimoniale e infine rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione viene quindi decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio la deduzione di parte resistente di inammissibilità della pretesa di riconoscimento della natura subordinata in via di fatto del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in ragione dell'avvenuta stabilizzazione della ricorrente a seguito di procedura concorsuale riservata, avente quale presupposto proprio la preesistente anzianità lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in forza della stipula dei contratti di collaborazione professionale, censurati con il ricorso. Ritiene il tribunale che la deduzione debba essere respinta per i motivi che seguono.
La dedotta nullità dei contratti di assunzione formale della ricorrente, quale presupposto della pretesa, non inficia il presupposto della pregressa anzianità lavorativa, richiesto per la procedura concorsuale di assunzione a tempo indeterminato, indetta ai sensi della c.d. Riforma madia – d. Lgs. N. 75\2017 -, tenuto conto che tale presupposto ben potrebbe essere costituito dall'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, ancorché in virtù di una pluralità di contratti a termine, pacificamente riconducibili alle ipotesi di rapporti di lavoro flessibili considerati dalla norma dell'art. 20 del citato d. Lgs. N. 75\2017. Deve, del resto, evidenziarsi che le disposizioni normative in esame non subordinano la partecipazione alla procedura concorsuale e il successivo reclutamento a tempo indeterminato alla rinuncia, espressa o implicita, a far valere i vizi dei contratti di collaborazione professionale, formale titolo della prestazione lavorativa dell'interessato e che tale rinuncia non si evince dalla disamina degli atti di individuazione della ricorrente, quale vincitrice del concorso né dal contratto individuale di assunzione, versati in atti.
Deve infine ritenersi che la nullità dei predetti contratti, in tesi riconducibile alla violazione di norme imperative da parte della pubblica amministrazione, non può essere posta a carico
della parte che ha subito tale condotta illegittima, precludendo
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