Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 15
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 1452/2016 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452/2016 R.G.A.C., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza dell'undici (11) aprile 2024, vertente
TRA
IE AU, cod. fisc. [...], in qualità di procuratore speciale della signora NT SA, cod. fisc. [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Locri n. 3, presso lo studio legale dell'avv.to Vito Crimi, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione depositato in formato cartaceo;

-Attore-
CONTRO
● Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, p. i.v.a. 01367190806, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tronco n. 101/B, presso lo studio dell'avv.to Francesco Guglielmo Azzarà, rappresentata e difesa dall'avv.to Nicolino Zaffina del foro di Lamezia Terme, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

-Convenuta-
Udienza di precisazione delle conclusioni (11 aprile 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 19 aprile 2016, ES AU, nella qualità di procuratore speciale di NT SA, evocava in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-
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Morelli di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire: “accertare, dichiarare che la signora NT SA, in conseguenza del ritardo diagnostico e terapeutico da parte dei medici di prime cure presso il Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, già segnalato e verificatosi in data 14.02.2013, ha subito un danno neurologico, “ossia esiti di encefalo mielite acuta disseminata con tetraplegia, e turbe cognitivo-comportamentali e sensoriali gravi” che la rendono soggetto totalmente non autosufficiente con un'invalidità pari al 100%;
2) conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda convenuta per l'omessa e ritardata diagnosi medica effettuata sulla persona della sig.ra NT SA e per la conseguente causazione del grave danno alla salute subito dalla paziente, per violazione dei principi di cui agli artt. 1176, 1218 e 1228 del Codice Civile;
3) per l'effetto, condannare l'Azienda convenuta al risarcimento dei danni per le lesioni subite, nella vicenda de qua, dalla sig.ra NT, quantificati nello specifico in : a) € 981.979,00 per danno biologico;
b) € 245.494,75 per danno morale (calcolato nella misura di ¼ del danno biologico), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e morale, in favore di parte attrice, quantificabile nella misura complessiva di € 1.227.473,75 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) condannare, infine, l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria (OBMM) – al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del
…procuratore antistatario”. Esponeva che: il 13 febbraio 2013, la NT veniva ricoverata presso il reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per “shock settico ed insufficienza respiratoria”;
presentava, già il giorno precedente il ricovero, fenomeni neurologici significativi e preoccupanti, quali strabismo, stato confusionale e difficoltà nella deambulazione;
per la gravità dello stato in cui versava, venivano sostenute le funzioni vitali con un'energica rianimazione farmacologica, praticata la ventilazione assistita e la paziente veniva tracheostomatizzata;
malgrado ciò, le condizioni neurologiche rimanevano precarie e gravi;
veniva sottoposta ad esami Tac dell'encefalo che non evidenziavano danni rilevanti;
tuttavia, contrariamente alla buona prassi medica, i medici intervenuti omettevano di effettuare accertamenti più approfonditi e volti ad individuare la causa del danno neurologico;
invero, solo il 18 aprile 2013 veniva effettuata una Rmn encefalica che evidenziava le alterazioni sino ad allora ignorate;
anche la visita neurologica specialistica veniva eseguita solo il 29 aprile 2013, ossia dopo 11 giorni dall'esecuzione della risonanza;
in tale occasione, ovverosia a distanza di ben 75 giorni dall'insorgenza della malattia, venivano accuratamente individuati i profili patologici e somministrata la terapia di recupero nonché formulata la diagnosi di encefalite acuta disseminata;
la gravità del danno neurologico riportato nell'occorso sarebbe stata utilmente corretta con idonea terapia laddove si fosse proceduto alla tempestiva diagnosi da parte dei sanitari che ebbero in cura la paziente durante il ricovero ospedaliero;
invero, l' “Adem” pur essendo una malattia impegnativa non
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era incurabile, se tempestivamente diagnosticata, ed era trattabile con boli di cortisone, ma anche con somministrazione di Gammaglobuline e/o plasmaferest;
le omissioni diagnostiche e terapeutiche avevano determinato irreversibili e stabilizzate conseguenze fisiche;
nella specie, la paziente era totalmente non autosufficiente, prevalentemente allettata con un grado di invalidità permanente pari al 100%;
aveva diffidato l'azienda convenuta ed aveva altresì esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dalla legge senza alcun esito stante l'assenza ingiustificata della controparte;
le condotte dei sanitari non erano state diligenti e perite in quanto avevano avuto un approccio diagnostico insufficiente in relazione ad un quadro patologico che andava approfondito con esami specifici;
il ritardo diagnostico ovvero l'omessa tempestiva terapia avevano prodotto il danno subito dalla paziente, vittima di una diagnosi tardiva, parziale ed incompleta;
i danni patiti erano gravi e dovevano essere risarciti stante la riconducibilità eziologica degli stessi alla condotta professionale colposa dei sanitari;
era stato chiaramente violato il diritto alla salute della NT, la quale aveva subito una menomazione della propria integrità ascrivibile alla percentuale del 100% del totale, quantificabile in euro 981.979,00, considerata l'età al momento del ricovero ospedaliero;
aveva diritto anche al danno morale che si quantificava sulla base dell'aumento personalizzato pari ad ¼ del danno biologico.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, che, resistendo alla domanda avversa, considerata infondata in fatto ed in diritto, osservava che, dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, emergeva che i sanitari avevano operato in maniera corretta e secondo i protocolli clinici, atteso che la paziente era stata ricoverata a causa di un grave stato di shock settico con insufficienza multiorgano. Precisava che: giunta in condizioni disperate, aveva reagito bene alle cure prestate e che, una vota stabilizzatosi il quadro clinico, era stato possibile procedere ad una valutazione neurologica dettagliata;
alla luce della situazione che presentava al momento del ricovero, non si sarebbero potuti in alcun modo evitare i danni motori ai quattro arti;
lo stesso ctp affermava che, già prima del ricovero, “erano presenti fenomeni neurologici inquietanti”;
effettuata la risonanza magnetica nucleare celebrale, si era fatta corretta diagnosi di encefalo mielite acuta disseminata, che era una malattia infiammatoria autoimmune che coinvolgeva il cervello ed il midollo;
la paziente era sopravvissuta grazie al tempestivo intervento dei sanitari che avevano affrontato la situazione nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali;
la consulenza di controparte non aveva alcun valore scientifico né la parte aveva dimostrato che l'eventuale tempestiva diagnosi avrebbe consentito un decorso differente e meno penoso della malattia della paziente;
la quantificazione del danno operata dalla parte attrice era sproporzionata e, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno andava circoscritto al danno
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differenziale, determinato cioè dalla differenza tra quello attuale e quello che sarebbe residuato all'attrice quale normale ripercussione psico-fisica provocata dalla malattia lamentata. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con consulenza medico legale disposta dal Got istruttore con l'ordinanza datata 1° marzo 2018.
Il C.T.U., come sostituito, da ultimo, con ordinanza pronunciata in esito all'udienza del 10 ottobre 2019, accettava l'incarico e prestava giuramento all'udienza del 20 febbraio 2020.
Subentrata nel ruolo istruttorio, questa giudice, con ordinanza del 23 marzo 2022,
“ritenuto opportuno che il nominato C.T.U. chiarisca e precisi i seguenti aspetti del proprio elaborato medico che, anche alla luce delle osservazioni critiche presentate dalla parte convenuta al medesimo dottore e di quelle articolate all'udienza dell'otto (8) ottobre 2020, meritano di essere approfonditi per la completezza dell'elaborato medico-legale:
1) precisi il C.T.U. quando la paziente, signora NT è stata sottoposta all'esame o agli esami TAC (se più di uno), specificando il tipo di Tac fatto e la correttezza, sul piano temporale, dell'eventuale ripetizione dell'esame;

2) chiarisca il C.T.U. se le condizioni della signora NT all'atto dell'accesso del ricovero presso la struttura ospedaliera convenuta erano tali da permettere l'esecuzione proficua, sul piano medico, dell'esame RMN;

3) puntualizzi, nell'ipotesi in cui le iniziali condizioni della predetta signora non consentivano di eseguire l'esame RMN, quando la paziente avrebbe potuto e dovuto essere
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