Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 138
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Testo completo
R.G. 17243/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17243/2018 promossa da:
TE GI, con gli avv.ti RONDANI FILIPPO e MASCITTI CHIARA
APPELLANTE
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO
S.P.A.), con gli avv.ti GRASSINI CESARE GIOVANNI e JOSEPHINE ROMANO
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. ER UL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 emesso dal Giudice di Pace di Brescia con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (già Enel Servizio
Elettrico S.p.A.) della somma di 2.406,60 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria che venivano quantificate in 345,00 euro per compensi professionali e 15% spese generali e
76,00 euro per spese, oltre Iva e c.p.a.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La somma ingiunta aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nello specifico, la fattura 1) n. 0176591390401142 con scadenza
1
29.3.2013 per €198,69;
2) n.0176591390401143 con scadenza 29.5.2013 per €341,57;
3) n.
0176591390401146 con scadenza 29.11.2013 per €351,16;
4) n. 0176591390401144 con scadenza 29.7.2013 per €367,16;
5) n. 0176591390401147 con scadenza 31.1.2014 per €372,48;
6) n. 0176591390401148 con scadenza 29.3.2014 per € 383,89;
7) n. 0176591390401145 con scadenza 30.9.2013 per €391,65.
La fornitura di energia elettrica, num. Cliente 269560157, Pod IT001E04494017, sarebbe riferita ad un'utenza cessata dal dicembre 2006, come risulterebbe dalla richiesta di cessazione del servizio (doc. 1).
Dopo 7 anni dall'invio della richiesta di cessazione del servizio, l'opponente riceveva da Enel
Servizio Elettrico S.p.A. solleciti di pagamento relativi ad una presunta erogazione di energia elettrica nel mese di marzo 2013 (doc. 2).
Precedentemente alla suddetta comunicazione, il sig. ER UL aveva ricevuto dall'opposta un avviso di pagamento relativo alla fattura n. 0176591390401142 con scadenza 29.3.2013, per un importo di 421,02 euro (doc. 3).
Mediante comunicazione del 16.3.2013 l'opponente contestava la fattura n. 0176591390401142 adducendo l'avvenuta cessazione della fornitura elettrica dal dicembre 2006 ma l'opposta rispondeva precisando che Enel Distribuzione S.p.A. sarebbe stato il soggetto che si occupava di gestire le richieste di switching (doc. 6).
In data 27.10.2011, due anni prima dell'emissione delle fatture, Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dichiarato che l'utenza de quo risultava completamente disalimentata in uscita e con display contatore della corrente spento (doc. 7).
L'opposta inviava ulteriori solleciti di pagamento in data 15.7.2013, 13.9.2013 ai quali
l'opponente rispondeva chiedendo lo storno delle fatture emesse (docc. 9,10 e 11).
In data 18.4.2014, l'opposta inviava al sig. ER un rendiconto della propria asserita situazione debitoria comprensiva degli interessi di mora (doc. 15).
In data 28.5.2014, l'opponente contestava nuovamente le pretese creditorie avanzate da parte di
Enel Servizio Elettrico S.p.A. (doc. 16).
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Enel Servizio Elettrico S.p.A., ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che le fatture azionate monitoriamente farebbero riferimento all'impresa individuale Aziende Agricole Conti
ER di cui risulterebbe essere titolare firmatario il sig. ER (doc. 2).
Esponeva che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 17243/2018 promossa da:
TE GI, con gli avv.ti RONDANI FILIPPO e MASCITTI CHIARA
APPELLANTE
contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO
S.P.A.), con gli avv.ti GRASSINI CESARE GIOVANNI e JOSEPHINE ROMANO
APPELLATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Giudice di Pace di Brescia con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. ER UL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5922/2016 emesso dal Giudice di Pace di Brescia con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (già Enel Servizio
Elettrico S.p.A.) della somma di 2.406,60 euro oltre interessi e spese della procedura monitoria che venivano quantificate in 345,00 euro per compensi professionali e 15% spese generali e
76,00 euro per spese, oltre Iva e c.p.a.
A sostegno della propria domanda deduceva quanto segue.
La somma ingiunta aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, nello specifico, la fattura 1) n. 0176591390401142 con scadenza
1
29.3.2013 per €198,69;
2) n.0176591390401143 con scadenza 29.5.2013 per €341,57;
3) n.
0176591390401146 con scadenza 29.11.2013 per €351,16;
4) n. 0176591390401144 con scadenza 29.7.2013 per €367,16;
5) n. 0176591390401147 con scadenza 31.1.2014 per €372,48;
6) n. 0176591390401148 con scadenza 29.3.2014 per € 383,89;
7) n. 0176591390401145 con scadenza 30.9.2013 per €391,65.
La fornitura di energia elettrica, num. Cliente 269560157, Pod IT001E04494017, sarebbe riferita ad un'utenza cessata dal dicembre 2006, come risulterebbe dalla richiesta di cessazione del servizio (doc. 1).
Dopo 7 anni dall'invio della richiesta di cessazione del servizio, l'opponente riceveva da Enel
Servizio Elettrico S.p.A. solleciti di pagamento relativi ad una presunta erogazione di energia elettrica nel mese di marzo 2013 (doc. 2).
Precedentemente alla suddetta comunicazione, il sig. ER UL aveva ricevuto dall'opposta un avviso di pagamento relativo alla fattura n. 0176591390401142 con scadenza 29.3.2013, per un importo di 421,02 euro (doc. 3).
Mediante comunicazione del 16.3.2013 l'opponente contestava la fattura n. 0176591390401142 adducendo l'avvenuta cessazione della fornitura elettrica dal dicembre 2006 ma l'opposta rispondeva precisando che Enel Distribuzione S.p.A. sarebbe stato il soggetto che si occupava di gestire le richieste di switching (doc. 6).
In data 27.10.2011, due anni prima dell'emissione delle fatture, Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dichiarato che l'utenza de quo risultava completamente disalimentata in uscita e con display contatore della corrente spento (doc. 7).
L'opposta inviava ulteriori solleciti di pagamento in data 15.7.2013, 13.9.2013 ai quali
l'opponente rispondeva chiedendo lo storno delle fatture emesse (docc. 9,10 e 11).
In data 18.4.2014, l'opposta inviava al sig. ER un rendiconto della propria asserita situazione debitoria comprensiva degli interessi di mora (doc. 15).
In data 28.5.2014, l'opponente contestava nuovamente le pretese creditorie avanzate da parte di
Enel Servizio Elettrico S.p.A. (doc. 16).
L'opponente chiedeva preliminarmente di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Enel Servizio Elettrico S.p.A., ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva che le fatture azionate monitoriamente farebbero riferimento all'impresa individuale Aziende Agricole Conti
ER di cui risulterebbe essere titolare firmatario il sig. ER (doc. 2).
Esponeva che
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