Trib. Perugia, sentenza 24/05/2024, n. 203

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 24/05/2024, n. 203
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 203
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: diritto a pensione in
In nome del Popolo italiano cumulo gestioni assicurative geometri e gestione separata NP
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, ha pronunciato,
nella causa civile n. 740/2023, Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
FI GA (avv.ti Giammaria Gialloreto e Giuseppe Gialloreto)

- ricorrente -

contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI (avv. Maria Cristina Rossi)
- resistente –
contro
INPS (avv. Roberto Annovazzi)
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
24.5.2024, la seguente
SENTENZA
1. FF IO si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data
1.7.2023, per sentire dichiarare:
a) l'illegittimità del provvedimento del 13.6.2022, con il quale l'NP ha respinto
la domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo che il suddetto ha
presentato il 21.1.2022;

b) il possesso dei requisiti anagrafici (68 anni) e contributivi (35 anni e 4 mesi di
anzianità contributiva) per potere beneficiare del trattamento pensionistico di


vecchiaia contributiva in regime di cumulo e di quello di vecchiaia anticipata in
regime di cumulo ai sensi del regolamento previdenziale dell'ente o in
subordine, laddove si escludesse dal computo l'anno 2001 in cui la
contribuzione è stata versata soltanto in parte, il possesso dei requisiti
anagrafici (68 anni) e contributivi (34 anni e 4 mesi) per beneficiare del
trattamento pensionistico di vecchiaia contributiva;

c) “ove ritenuto necessario” la completa regolarità contributiva in relazione a tutti
gli anni di legittima iscrizione alla Cassa Geometri del ricorrente previo
accertamento dell'illegittimità della reiscrizione d'ufficio disposta a carico del
ricorrente nel periodo corrente dal 1.1.2012 al 25.11.2015.
Ha chiesto, quindi, la condanna della Cassa Geometri ad accreditare in suo favore, in
via principale, n. 32 annualità di contribuzione, ivi compreso il 2001 o, in via gradata,
31 e a darne comunicazione all'NP e, di entrambi gli enti resistenti, ciascuno per
quanto di competenza, a liquidare in suo favore, in via principale, la pensione di
vecchiaia anticipata in regime di cumulo e, in via subordinata, la pensione di vecchiaia
contributiva in regime di cumulo, in entrambi i casi a decorrere dal 21.1.2022, data di
presentazione della domanda.
Ha riferito di essere stato iscritto alla Cassa Geometri dal 1.1.1976 al 2.4.2009
maturando 32 anni di anzianità contributiva, oltre a 5 anni e 2 mesi presso la gestione
separata dell'NP e che, cionondimeno, quest'ultimo ente ha respinto la sua domanda
di pensione sull'assunto che egli aveva maturato 8 anni e 2 mesi di anzianità
contributiva di cui soltanto 3 presso la Cassa Geometri e di essere stato reiscritto
d'ufficio presso quest'ultima dal 1.1.2012 al 31.3.2017, nonostante in questo arco
temporale non avesse svolto alcuna attività tecnico professionale quale geometra
neppure a titolo occasionale. Ha dato atto che dal carteggio intercorso fra le parti è
emerso che la Cassa Geometri ha motivato la propria posizione spiegando che la
pensione in regime di cumulo può essere erogata soltanto in favore degli assicurati che
versino in una condizione di integrale regolarità contributiva e che per il periodo
1.1.2013-22.3.2017 (poi ridotto al 2015 in seguito ai chiarimenti dell'interessato), in
ragione dell'attività svolta quale amministratore unico della Progetto Med s.r.l. e della
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G e G srl in liquidazione, egli doveva versare i contributi alla Cassa geometri perché
aveva svolto attività espressione delle competenze professionali del geometra anziché
alla gestione separata presso l'NP. Ha argomentato che la normativa in materia (legge
e regolamento dell'ente) impongono ai fini di interesse il versamento effettivo della
contribuzione e non l'integrale regolarità della posizione contributiva, rilevando che la
giurisprudenza di legittimità non ha avvalorato la posizione della Cassa Geometri e
che, allo scopo di esigere l'integralità del versamento, nell'ordinamento previdenziale
forense è stata espressamente prevista una prescrizione ad hoc. Ha precisato che la
disposizione del comma 243 della legge n. 228/2012, laddove stabilisce che la facoltà di
cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso
le gestioni interessate, va letta nel senso che è obbligatorio il cumulo di tutte le
annualità e non nel senso che debba riguardare tutte le annualità di iscrizione
comprese quelle invalide ai fini previdenziali per omesso versamento e la correttezza
di detta conclusione è riscontrata anche dalla possibilità di tenere conto soltanto dei
periodi assicurativi non coincidenti. In via gradata, per l'ipotesi in cui il Giudice
ritenesse indispensabile l'integrale regolarità della posizione contributiva ai fini
dell'ottenimento della pensione, ha rivendicato di trovarsi in questa posizione perché
l'unica criticità concerne il periodo corrente dal 1.1.2012 al 25.11.2015, nel quale,
all'opposto di quanto sostenuto dalla Cassa, egli non ha svolto, nella qualità di
componente di consigli di amministrazione di società in liquidazione, alcuna attività
riconducibile alle competenze professionali del geometra.
2. Costituitasi con memoria depositata in data 13.5.2024, la Cassa Geometri ha
premesso che il FF, alla data del 4.4.2023, risultava debitore dell'importo di €
29.176,56 per contributi, interessi e sanzioni con riferimento alle annualità 2008, 2009,
2013, 2014 e 2015. Ha rilevato che detta situazione è pacifica visto che l'anzianità
contributiva invocata dal ricorrente non comprende le annualità indicate sopra e
quindi non solo il periodo 2013-15 per il quale ha ribadito la posizione espressa
stragiudizialmente, ma anche il 2008-09, in ordine al quale il FF non ha
formulato rilievi di sorta ed ha ribadito che, a suo avviso, la liquidazione della
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pensione in cumulo può avvenire solo in caso di assoluta regolarità contributiva come
si evince dalla circolare n. 140 del 12.10.2017 dell'NP.
3. Costituitosi con memoria depositata in data 13.5.2024, l'NP ha rilevato di avere
recepito i dati contenuti nell'estratto contributivo della Cassa Geometri, ha evidenziato
che alcuna censura è stata mossa dal ricorrente in ordine al periodo di anzianità
riconosciutagli con riferimento alla gestione separata ed ha chiesto, in caso di
accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese.
All'udienza del 24.5.2024 la causa è stata discussa ed il Giudice ha invitato parte
ricorrente a produrre, come effettivamente avvenuto, il testo del regolamento
previdenziale della Cassa Geometri invocato in causa e sull'applicazione del quale non
v'è contestazione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e per le considerazioni
dappresso esposte.
4.1 Il FF ha presentato all'NP domanda di accesso alla pensione di vecchiaia il
21.1.2022 (doc. 4 fasc. ric.) in regime di cumulo. Con provvedimento del successivo
13.6.2022 (doc. 5 fasc. ric.), l'NP ha respinto la domanda per mancanza del requisito
minimo di 20 anni di contribuzione, risultando a suo dire accreditati in favore
dell'assicurato 3 anni presso la Cassa Geometri e 5 anni e 2 mesi presso la gestione
separata dello stesso NP.
Dall'estratto contributivo del ricorrente elaborato dalla Cassa Geometri (doc. 2 fasc.
Cassa) aggiornato al 6.10.2023 emerge che il FF è stato iscritto
“obbligatoriamente” a detto ente dal 1976 al 2009 (per soli tre mesi) e poi nuovamente
(anche se in questo caso i presupposti dell'iscrizione sono in contestazione anche nella
presente sede) dal 2013 al 2015 (per 11 mesi su 12 in quest'ultima annualità) con
versamenti regolari, eccezion fatta per una parte di quanto dovuto per le annualità
2008 e 2009 (rispettivamente pari ad € 1.683,87 e ad € 4.455,16) e per l'intero con
riferimento al successivo periodo 2013-15, oggetto, come riferito, di contestazione. Non
è, invece, in discussione l'esistenza di un'anzianità contributiva maturata dal ricorrente
per 5 anni e 2 mesi presso la gestione separata dell'NP in un arco temporale compreso
fra il 1996 e il 2012 (doc. 3 fasc. ric.).
44 4.2 Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del trattamento di pensione di vecchiaia in
regime di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le due gestioni assicurative,
precisando di
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