Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N.R.G. 149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 149/2023 avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Porfido, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via De Gasperi n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Termoli (CB) il 23.09.2006, trascritto presso l'Ufficio dello CP_1
pagina 1 di 6
Stato Civile del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
che dalla loro unione sono nati due figli, (17 anni) e (12 anni);
che Per_1 Per_2
con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che essi non si sono più riconciliati, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I figli minori
e rimarranno affidati in via esclusiva alla madre, con la quale risiederanno Per_1 Per_2
stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta alla Via Tancredi n° 5. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese a fine settimana alterni dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori. 3) Per le festività principali Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si adotterà il principio dell'alternanza: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio. 4) I periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre saranno sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla ricorrente, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre. 5) Il sig. verserà alla ricorrente un assegno mensile di Euro 400,00 alla fine di ogni CP_1
mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (Euro 200,00 per Per_1 Per_2
ognuno), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. 6) Entrambe le parti si impegneranno a contribuire, in parti uguali, alle spese straordinarie per i figli minori”.
Regolarmene evocato in giudizio, non si è costituito nella fase presidenziale e, CP_1 all'udienza del 20.09.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Rimessa la causa dinanzi al
Giudice Istruttore ed effettuata nuova notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è Pt_2 costituito neppure dinanzi al Giudice istruttore. Pertanto, all'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 149/2023 avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Porfido, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via De Gasperi n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Termoli (CB) il 23.09.2006, trascritto presso l'Ufficio dello CP_1
pagina 1 di 6
Stato Civile del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
che dalla loro unione sono nati due figli, (17 anni) e (12 anni);
che Per_1 Per_2
con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che essi non si sono più riconciliati, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I figli minori
e rimarranno affidati in via esclusiva alla madre, con la quale risiederanno Per_1 Per_2
stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta alla Via Tancredi n° 5. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese a fine settimana alterni dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori. 3) Per le festività principali Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si adotterà il principio dell'alternanza: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio. 4) I periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre saranno sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla ricorrente, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre. 5) Il sig. verserà alla ricorrente un assegno mensile di Euro 400,00 alla fine di ogni CP_1
mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (Euro 200,00 per Per_1 Per_2
ognuno), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. 6) Entrambe le parti si impegneranno a contribuire, in parti uguali, alle spese straordinarie per i figli minori”.
Regolarmene evocato in giudizio, non si è costituito nella fase presidenziale e, CP_1 all'udienza del 20.09.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Rimessa la causa dinanzi al
Giudice Istruttore ed effettuata nuova notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è Pt_2 costituito neppure dinanzi al Giudice istruttore. Pertanto, all'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero
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