Trib. Salerno, sentenza 01/02/2024, n. 186
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'NT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 3164/2021 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, ;
[...] Parte_12 Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12
, ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19
, , , CP_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, , CP_24 Controparte_25 Parte_13 Pt_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, , Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, , , Parte_24 Parte_25 Parte_26 rappresentati e difesi dagli Avv. ti Saverio Fatone e Simone Torre;
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso dalla Controparte_26 CP_27
Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno;
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2021, i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere dipendenti del
essendo stati assunti attraverso varie procedure pubbliche di assunzione;
di CP_26 CP_26 essere stati collocati, a far data dal 2007 e a seguito di procedura di riqualificazione professionale, nel profilo professionale di “Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico”, Area funzionale 2, con trattamento retributivo F1, F2, F3 e F4;
di svolgere mansioni di
“custodia e vigilanza” presso i vari siti del . Esponevano che al momento delle assunzioni CP_26 avevano la qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” ed erano stati sottoposti in sede di rilascio del tesserino ad informative sulla persona da parte della P.G, avevano dovuto produrre certificati del casellario, avevano intrapreso le procedure per il conseguimento dell'idoneità al maneggio delle armi ed effettuato esercitazioni di tiro, nonché pagato la tassa per il rinnovo dell'iscrizione all'
[...]
Org_
a ;
che la qualifica di “Agente di P.S.” aveva comportato una serie di Org_1 responsabilità, oneri e rischi aggiuntivi rispetto agli altri dipendenti del con la stessa CP_26 mansione di “addetto alla sorveglianza ed accoglienza”, per i quali fino al luglio 1999 era stata loro corrisposta l'indennità di rischio, poi illegittimamente “sospesa” dal ;
che essi ricorrenti CP_26 svolgevano attività di polizia amministrativa avente il fine della tutela dei beni mobili ed immobili di pertinenza del , per la quale era dovuta l'indennità di cui all'art. 1 dpr n.146/75 ossia per i CP_26 rischi connessi all'attività di vigilanza, così come affermato dal Tar Roma con sentenza n. 537 del
1997 passata in giudicato, di cui chiedevano l'esecuzione;
che erano stati ed erano sottoposti a rischi ulteriori rispetto a quelli dei loro colleghi con medesime mansioni ma privi di qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza, rischi connessi all'applicabilità delle norme che avevano come destinatari gli esercenti una pubblica funzione/pubblico servizio (es.art.61 c.p. circostanze aggravanti comuni, art.609 c.p.) e che alcuni dipendenti avevano subito aggressioni e percosse da parte di soggetti che si erano introdotti illecitamente dentro i siti archeologici.
Tanto premesso adivano il Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte di tutti i ricorrenti, inquadrati come in premessa, delle ulteriori e più gravose mansioni di “Agente di Pubblica Sicurezza” ed il correlativo utilizzo del “Tesserino di Agente di P.S.”, che comportano l'esposizione, in via diretta e continua, ai rischi connessi alla tutela e salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Amministrazione convenuta, ed altresì al rischio di aggressioni, rapine, furti, atti di vandalismo ed atti di terrorismo, durante l'esercizio delle funzioni di “Agente di P.S.” che, sebbene contrattualmente non tipizzate, sono loro demandate in più, rispetto ai colleghi con stessa mansione, qualifica e livello, ma privi della citata qualifica di Agente di P.S., attribuendo il diritto agli stessi a vedersi riconosciuta, ex art.77, co.2, lett. c): le “indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro”, o “l'indennità di rischio”, comunque denominata, pertanto, per l'effetto, anche in attuazione del giudicato relativo alla Sentenza TAR del Lazio n.537/1997, nonché del precedente conforme relativo alla Sentenza n.8006 del 25.11.2020, del Tribunale del Lavoro di Roma, Giudice Dott.ssa Anna Maria
LA MARRA;
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire una indennità pari a €71,98 euro netti mensili, conformemente ai principi di equità e giustizia ed in applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., pari alla somma annua netta di € 863,76 =(71,98 euro mensili x 12 mesi), pari alla somma totale complessiva di €4.318,80 =(863,76 euro annui x 5 anni), per ogni ricorrente, a titolo di “indennità per lavoro disagiato ed a rischio”, ex art. 77, co. 2, lett. c), del C.C.N.L. - Personale comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, relativamente al periodo dal
1.1.2016 al 1.1.2021, ex art. 2948 C.c. o comunque per i 5 anni antecedenti gli atti interruttivi della prescrizione.
Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell' “indennità per lavoro disagiato” prevista ex art. 77, co.2, lett. c), pari alla somma netta complessiva di € 4.318,80, calcolata come in premessa, per ogni ricorrente, eventualmente ridotta dei relativi ratei per i ricorrenti messi in quiescenza o transitati da altra amministrazione;
oppure che il Giudice adito condanni parte datrice di lavoro a quella somma che riterrà di giustizia e che vorrà accertare in corso di giudizio, anche in applicazione dei principi equitativi e tenendo conto degli interessi e della rivalutazione, nonché della svalutazione della moneta a cavallo dell'entrata dell'euro e dei mancati rinnovi della contrattazione collettiva, mancando tabelle economiche di riferimento, per il periodo dal Luglio 1999 alla data di deposito della sentenza, oppure come quantificata all'esito della espletanda C.T.U. Contabile, ed in ogni caso mai al di sotto dell' “indennità di rischio” corrisposta fino al 1999, ex D.P.R. 5.5.1975, n.146, a cui applicare detta perequazione Lira/Euro e la rivalutazione e gli interessi, trattandosi di crediti di lavoro.
Per l'effetto, condannare
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