Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 32
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Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
AR RA (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI
DAVIDE
ATTORE contro
SE DI NI (C.F.: DNSGPPXXXXXXXXXX),
CONVENUTO CONTUMACE
LL SP (C.F.: 01333250320), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 16 ottobre 2024:
per l'attrice AR RA: “in Via Principale: previo riconoscimento della responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente del conducente del mezzo di controparte e dopo avere accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. UR CC sono conseguenza diretta del sinistro di cui è data causa, a lui occorso in data 24.11.2021, Voglia, il Tribunale di Livorno, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. UR CC, danni come meglio specificati: A) a titolo di danno fisico, al netto dell'acconto percepito, come ampiamento detto in atto, la somma di €.71.897,00 o comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
B) a titolo di refusione delle spese mediche sostenute la somma di € 4.489,00 o pagina 1 di 7
comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre quelle che lo stesso dovrà sostenere in corso di causa per l'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge”;
per la convenuta LL SP: “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il
Tribunale: - in tesi: respingere la domanda poiché infondata essendo stata liquidata ante causam all'attore ogni voce dovuta;
- in ipotesi: accogliere la domanda nella misura che dovesse ritenersi provata, tenuto conto di quanto corrisposto da Allianz spa in fase stragiudiziale, utilizzando come parametro tabellare l'età dell'attore alla data di consolidamento dei postumi permanenti (e non alla data del sinistro) e senza il riconoscimento di alcuna personalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2024, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a DI NI SE a mezzo del servizio postale in data 2 febbraio 2023 e alla LL SP, l'attore AR RA citava dinanzi al Tribunale di Livorno i due predetti soggetti giuridici per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del sinistro della strada del 24 novembre 2021, riconducibile unicamente alla condotta di guida del SE DI NI.
II. Con comparsa depositata in data 2 maggio 2023 si costituiva in giudizio la LL SP e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. All'udienza del 25 maggio 2023 il convenuto SE DI NI veniva dichiarato contumace.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica medico – legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestata la responsabilità del sinistro come riconducibile unicamente alla condotta di guida del convenuto contumace SE DI NI.
La domanda di risarcimento del danno viene accolta in quanto è certo che il quadro compromesso del rachide dorso lombare del AR RA, riscontrato con la risonanza magnetica del 9
pagina 2 di 7
dicembre 2021, sia riconducibile al sinistro della strada patito dal predetto il 24 novembre 2021 in
Venturina.
Sebbene lo stesso giorno del sinistro l'attore veniva sottoposto ad RX colonna cervico-dorso lombosacrale, ad RX scheletro costale bilaterale e a RX torace al letto e non venivano rilevate apprezzabili fratture dei segmenti scheletrici, veniva poi eseguita una risonanza magnetica del rachide dorso-lombare il giorno 9 dicembre 2021 con il seguente esito: “deformazione a tronco di cono, ad apice anteriore, del corpo di D8 per affossamento della limitante somatica superiore e riduzione di altezza del muro somatico anteriore, cui si associano fenomeni reattivi nell'osso sottostante la limitante superiore. I reperti depongono per lesione fratturativa somatica, non consolidata. Modesto, segmentare avvallamento della limitante somatica superiore di D4, D5, D9 con stria di edema intraspongioso nel tessuto osseo sottostante come per cedimenti strutturali somatici, non stabilizzati”.
Ed una successiva risonanza magnetica in data 11 febbraio 2022 con il seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
AR RA (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI
DAVIDE
ATTORE contro
SE DI NI (C.F.: DNSGPPXXXXXXXXXX),
CONVENUTO CONTUMACE
LL SP (C.F.: 01333250320), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 16 ottobre 2024:
per l'attrice AR RA: “in Via Principale: previo riconoscimento della responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente del conducente del mezzo di controparte e dopo avere accertato e dichiarato che le lesioni subite dal sig. UR CC sono conseguenza diretta del sinistro di cui è data causa, a lui occorso in data 24.11.2021, Voglia, il Tribunale di Livorno, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. UR CC, danni come meglio specificati: A) a titolo di danno fisico, al netto dell'acconto percepito, come ampiamento detto in atto, la somma di €.71.897,00 o comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo;
B) a titolo di refusione delle spese mediche sostenute la somma di € 4.489,00 o pagina 1 di 7
comunque nella diversa somma che emergerà in corso di causa, oltre quelle che lo stesso dovrà sostenere in corso di causa per l'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del sinistro fino all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge”;
per la convenuta LL SP: “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia il
Tribunale: - in tesi: respingere la domanda poiché infondata essendo stata liquidata ante causam all'attore ogni voce dovuta;
- in ipotesi: accogliere la domanda nella misura che dovesse ritenersi provata, tenuto conto di quanto corrisposto da Allianz spa in fase stragiudiziale, utilizzando come parametro tabellare l'età dell'attore alla data di consolidamento dei postumi permanenti (e non alla data del sinistro) e senza il riconoscimento di alcuna personalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU, di CTP e ulteriori occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2024, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a DI NI SE a mezzo del servizio postale in data 2 febbraio 2023 e alla LL SP, l'attore AR RA citava dinanzi al Tribunale di Livorno i due predetti soggetti giuridici per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del sinistro della strada del 24 novembre 2021, riconducibile unicamente alla condotta di guida del SE DI NI.
II. Con comparsa depositata in data 2 maggio 2023 si costituiva in giudizio la LL SP e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. All'udienza del 25 maggio 2023 il convenuto SE DI NI veniva dichiarato contumace.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica medico – legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestata la responsabilità del sinistro come riconducibile unicamente alla condotta di guida del convenuto contumace SE DI NI.
La domanda di risarcimento del danno viene accolta in quanto è certo che il quadro compromesso del rachide dorso lombare del AR RA, riscontrato con la risonanza magnetica del 9
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dicembre 2021, sia riconducibile al sinistro della strada patito dal predetto il 24 novembre 2021 in
Venturina.
Sebbene lo stesso giorno del sinistro l'attore veniva sottoposto ad RX colonna cervico-dorso lombosacrale, ad RX scheletro costale bilaterale e a RX torace al letto e non venivano rilevate apprezzabili fratture dei segmenti scheletrici, veniva poi eseguita una risonanza magnetica del rachide dorso-lombare il giorno 9 dicembre 2021 con il seguente esito: “deformazione a tronco di cono, ad apice anteriore, del corpo di D8 per affossamento della limitante somatica superiore e riduzione di altezza del muro somatico anteriore, cui si associano fenomeni reattivi nell'osso sottostante la limitante superiore. I reperti depongono per lesione fratturativa somatica, non consolidata. Modesto, segmentare avvallamento della limitante somatica superiore di D4, D5, D9 con stria di edema intraspongioso nel tessuto osseo sottostante come per cedimenti strutturali somatici, non stabilizzati”.
Ed una successiva risonanza magnetica in data 11 febbraio 2022 con il seguente
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