Trib. Napoli, sentenza 01/11/2024, n. 7293
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 9114/2023 R.G. sez. Lav. Prev. cui è riunito il n. 9115/2023 RG.
TRA cf. e cf. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Di Pietro
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli CP_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità delle questioni, i ricorrenti in epigrafe -premesso di essere dipendenti del convenuto con qualifiche CP_1 professionali: Terza hanno esposto: che, con Disposizione prot. Parte_3
N. 0025543 del 17.10.2022, il Direttore Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi
Informativi e il Bilancio pubblicava l'avvio della procedura per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree, riservata al personale del Ministero;
che all'interno dell'Area III erano messi a concorso n. 105 posti per il passaggio dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5 (ALL. 1);
che, destinatario della procedura, era esclusivamente il personale di ruolo dal 1° gennaio 2022 con almeno due anni di permanenza nella fascia economica posseduta;
che, per la formazione della graduatoria, l'art. 5 bando ha previsto i criteri per l'assegnazione del punteggio per esperienza professionale maturata, per valorizzazione della qualità della prestazione resa, per titoli di studio;
che essi presentavano la domanda di partecipazione alla selezione;
che all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione apprendevano che era stato loro attribuito un punteggio inferiore a quello ad essi spettante, essendo stato escluso dalla
valutazione della anzianità di servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione il periodo lavorativo alle dipendenze della Parte_4
, poi ;
che nonostante i reclami presentati da
[...] Pt_5 essi ricorrenti, il punteggio e la collocazione erano confermati con la graduatoria definitiva.
Tanto premesso, invocata la normativa di riferimento, a partire dal d.lgs. 96/1993, hanno concluso chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio senza il riconoscimento del periodo di servizio alle dipendenze della
[...]
, poi , come precisato in ricorso per Parte_4 Pt_5 ciascun ricorrente (dal 01/07/1986 al 13/10/1993 per entrambi) e per l'effetto dichiarare il diritto a veder riconosciuto il punteggio di 47,000 (in luogo di 44,888) per la ricorrente
e il punteggio di 46,100 (in luogo di 43,988) per il ricorrente , per la Pt_1 Parte_2 progressione economica da F4 a F5 con la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corretta collocazione in graduatorie e al pagamento di euro 138,74 mensili (importo lordo)
a far data dall'1 gennaio 2022, maggiorate di rivalutazione e interessi legali ed al risarcimento, anche in via equitativa, del danno da mancata disponibilità delle somme, con vittoria delle spese del giudizio.
Nel resistere alla domanda il convenuto ha fatto rilevare, con varie CP_1 argomentazioni, la legittimità della condotta della Pubblica Amministrazione, che ha valutato l'anzianità di servizio in contestazione in capo ai ricorrenti, proveniente dall' , a decorrere dal 13 ottobre 1993, corrispondente data di inquadramento nei Pt_5 ruoli del , ai sensi degli artt. 9 e 10 d. l. n. 32/1995. Ha quindi concluso chiedendo CP_1 il rigetto delle domande, con vittoria delle spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, le cause erano riunite e decise con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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La domanda è fondata e va accolta, nei limiti e secondo le argomentazioni già espresse nelle pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli, sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima Amministrazione, cui questo giudicante aderisce, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale ( cfr. sent. GL
Trib. NA dott. Paolo Landi n. 2020 del 8.04.2021;
sent. C. App. NA del 7.12.2021 in RG .
3640/2028;
sent. C. App. NA del 13.09.2023 in RG . 1464/2021).
Questione controversa è l'interpretazione delle norme che hanno disciplinato l'assunzione dei ricorrenti presso il convenuto, già dipendenti della soppressa GE e CP_1 segnatamente gli artt. 9 e 10 del decreto legge n.35/ 1995 (conv in legge n. 104/ 1995) onde affermare la asserita continuità della relazione lavorativa, al fine della valorizzazione
dell'anzianità professionale acquisita nonchè l'inquadramento dell'ente soppresso nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
L' articolo n.9 della citata disposizione relativo al personale della soppressa
[...]
, per la parte d'interesse, sancisce: Controparte_3
<1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:
"Art. 14 ( Personale degli organismi soppressi ).
1. Il personale della soppressa
[...]
, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale Controparte_3 alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro