Trib. Taranto, sentenza 29/04/2024, n. 1276
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 3598/2021, promossa da:
Cheminova Agro Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galasso;
attrice
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'NA;
convenuto
nonché
Elipso Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Giusti;
convenuto
e
Fitofarmac di EL AN, EL AN, AL NA, Tecnoagricola s.r.l., Yara Italia
S.p.A., Sipcam S.p.A., Organazoto Fertilizzanti S.p.A., Europhyto T.S.A. s.r.l. e Soget S.p.A
convenuti contumaci
*********
Con atto di citazione del 18/05/2021 Cheminova Agro Italia s.r.l. ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 13/06/2019, contenente l'ordine di procedere alla distribuzione delle somme disponibili in conformità del progetto predisposto dal delegato in data 3/4/2019.
Ha asserito, per quanto qui di interesse, come la suddetta ordinanza – sulla base delle indicazioni contenute nel progetto “finale” predisposto dal delegato – abbia erroneamente riconosciuto natura privilegiata ad una parte del credito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, assegnando alla stessa la somma di € 96.048,96 e dichiarando – conseguentemente – la totale incapienza di Cheminova
Agro Italia s.r.l.
Più specificatamente, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento – in favore dell'agente della riscossione – del privilegio di cui all'art. 2776 co. 3) c.c., in quanto: a) la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione (costituita da due verbali di irreperibilità dell'esecutato), è inidonea a dimostrare l'avvio di un'esecuzione mobiliare ai danni del suddetto debitore e la conseguente incapienza del creditore;
b) il credito vantato dall'agente della riscossione è comunque successivo al pignoramento immobiliare, con conseguente applicazione dell'art. 2916 c.c.;
c) in ogni caso, a tutto voler concedere, il privilegio avrebbe potuto essere riconosciuto solo per il credito oggetto di esecuzione mobiliare, ossia per l'importo di € 6.585,43.
Sulla base delle suddette argomentazioni ha quindi chiesto la revoca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Dott. Andrea Paiano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 3598/2021, promossa da:
Cheminova Agro Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galasso;
attrice
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Dell'NA;
convenuto
nonché
Elipso Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Giusti;
convenuto
e
Fitofarmac di EL AN, EL AN, AL NA, Tecnoagricola s.r.l., Yara Italia
S.p.A., Sipcam S.p.A., Organazoto Fertilizzanti S.p.A., Europhyto T.S.A. s.r.l. e Soget S.p.A
convenuti contumaci
*********
Con atto di citazione del 18/05/2021 Cheminova Agro Italia s.r.l. ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 13/06/2019, contenente l'ordine di procedere alla distribuzione delle somme disponibili in conformità del progetto predisposto dal delegato in data 3/4/2019.
Ha asserito, per quanto qui di interesse, come la suddetta ordinanza – sulla base delle indicazioni contenute nel progetto “finale” predisposto dal delegato – abbia erroneamente riconosciuto natura privilegiata ad una parte del credito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, assegnando alla stessa la somma di € 96.048,96 e dichiarando – conseguentemente – la totale incapienza di Cheminova
Agro Italia s.r.l.
Più specificatamente, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento – in favore dell'agente della riscossione – del privilegio di cui all'art. 2776 co. 3) c.c., in quanto: a) la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione (costituita da due verbali di irreperibilità dell'esecutato), è inidonea a dimostrare l'avvio di un'esecuzione mobiliare ai danni del suddetto debitore e la conseguente incapienza del creditore;
b) il credito vantato dall'agente della riscossione è comunque successivo al pignoramento immobiliare, con conseguente applicazione dell'art. 2916 c.c.;
c) in ogni caso, a tutto voler concedere, il privilegio avrebbe potuto essere riconosciuto solo per il credito oggetto di esecuzione mobiliare, ossia per l'importo di € 6.585,43.
Sulla base delle suddette argomentazioni ha quindi chiesto la revoca
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