Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 22

TRIB Castrovillari
Sentenza
9 gennaio 2025
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TRIB Castrovillari
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 22
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 352/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2018 promossa da:
ENI SPA (C.F. 00484960588), con il patrocinio dell'avv. PARISI TIZIANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARISI TIZIANA
OPPOSTO in riassunzione contro
COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO (C.F. 03557570789), con il patrocinio dell'avv.
CARUSO LUIGINA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARNABA ABENANTE C/O
SEDE COMUNALE 87064 CORIGLIANO ROSSANO, presso il difensore avv. CARUSO
LUIGINA MARIA
OPPONENTE in riassunzione

Per AMICO ENERGIA S.R.L (Già GAS E POWER ITALIA RETAIL SRL) (C.F.
08046601210), con il patrocinio dell'avv. ZICARI CLAUDIO DO e dell'avv.
ROMANELLI SERENA ([...]) VIA PARCO PIA, 9/A C/O AVV. CLAUDIO
ZICARI 87012 CASTROVILLARI;
elettivamente domiciliato in PARCO PIA 9/A 87012
CASTROVILLARI, presso il difensore avv. ZICARI CLAUDIO DO
TERZO CHIAMATO in riassunzione

pagina 1 di 11 BANCA SISTEMA SPA (C.F. 12870770158), con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA 5 DICEMBRE NR. 1 88046 LAMEZIA TERME, presso il difensore avv. CORTI NEDO
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: inadempimento contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la NI S.p.A. adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere dall'estinto Comune di Rossano il pagamento della somma di € 2.175.916,61, oltre interessi moratori e spese legali, per la somministrazione di energia elettrica dall'1 luglio 2012 fino al
30 settembre 2013, all'esito del giudizio monitorio veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n.
1150/2016 (R.G. n.61198/15), avverso il quale il Comune di Rossano, con atto di citazione del 03.03.16 proponeva opposizione. Nello specifico il Comune di Rossano eccepiva
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la mancanza di un contratto scritto tra
l'Ente e la società NI Spa, evidenziando a sostegno della propria domanda che in data
12.02.2012, perveniva presso l'Ufficio protocollo dell'Ente la richiesta prot n. 961, da parte dell'agente NI Geometra NZ LA, che richiedeva le fatture dell'allora fornitore di
Energia Elettrica al fine di elaborare una proposta contrattuale, ma che a ciò non faceva seguito la sottoscrizione di alcun contratto, precisando, altresi', che la successiva proposta contrattuale AG003103720, sottoscritta dal sig. NT ON, qualificato come
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, doveva ritenersi nulla e/o inesistente, in quanto sottoscritta da soggetto mai stato alle dipendenze del Comune.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale: Dichiarare nullo per incompetenza territoriale del Tribunale adito il decreto ingiuntivo 1160/2016 notificato dall'odierno opponente in data 27.01.2016;

2. In via subordinata, nel merito: a) Revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 1150/2016 della somma di euro 2.175.916,61 oltre interessi legali, spese diritti ed onorari, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;

b)Dichiarare che nulla è dovuto alla società ENI SpA per le ragioni esposte in narrativa, atteso che la fornitura di energia elettrica non era mai stata richiesta dal Comune di Rossano;

c) Condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore dei costituiti procuratori, ex art. 93 c. p.c. ;

3. In via ulteriormente gradata: nella

pagina 2 di 11 denegata ipotesi in cui disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare
l'importo preteso dall'ENI applicando le tariffe più agevolate.
Si costituiva in giudizio l'NI s.p.a., la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa NZ LA e di Gas &
Power Italia s.r.l., nei confronti della quale spiegava domanda di malleva, in caso di riconoscimento dell'invalidità del contratto concluso con il Comune di Rossano.
Rassegnava, quindi le seguenti conclusioni:1) in rito - previa autorizzazione della chiamata in causa Gas &
Power Italia S.r.l., con sede legale in 80122 Napoli, alla Via Gramsci n. 17/B, c.

f. 08046601210, in persona del legale rappresentante p. t., provvedere alla fissazione di una nuova udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c. p.c.;

- in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune e per l'effetto dichiarare radicata la competenza presso il
Tribunale di Milano. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune, per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere l'adesione dell'opposta all'individuazione della competenza territoriale nella fattispecie de quo nel Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporre la riassunzione della causa di cognizione dinanzi al Tribunale di Castrovillari ex art. 38 primo comma e 50 c.
p.c.;
2.) In via preliminare - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1150 del 2016 in causa RG. n. 61198/15;
3.) in via principale e nel merito - previo riconoscimento della legittimazione processuale di NI ad agire per il pagamento dell'intero credito portato nel decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti, rigettando l'opposizione poiché del tutto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1150/2016 (R.G.61198/2015), emesso dal Tribunale di Milano in data 12 gennaio

2016;
4.) in via subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, previo riconoscimento del diritto di NI alla remunerazione della somministrazione di energia elettrica erogata in favore del Comune, per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il

Comune di Rossano in persona del Sindaco legale rappresentante p. t. a pagare in favore dell'NI S.p.A. l'importo di euro 2.175.916,61 a titolo di corrispettivo per la Somministrazione fruita dal Comune, oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01, ovvero il diverso importo, di misura
pagina 3 di 11 maggiore o minore, come rideterminato ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della Delibera
AEEG 153/12, oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01;
5.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo e riconoscimento di invalidità del

Contratto, nonché del mancato riconoscimento del diritto di NI S.p.A. alla remunerazione per la somministrazione di energia elettrica erogata in favore del Comune, per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il Comune di Rossano in persona del Sindaco legale rappresentante
p. t. a pagare in favore dell'NI S.p.A. un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal Comune in ragione della
Somministrazione fruita, pari ad euro 2.175.916,61, oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo a seguito
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