Trib. Milano, sentenza 18/10/2024, n. 710
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente rel dott. Luca Giani Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice nel procedimento
R.G. N. 1217/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
BRAGOON S.R.L. (cod. fisc. 11288950964 );
visto il ricorso (dep. il 3-10-24 ed assegnato il 7-10-24), con il quale BRAGOON S.R.L. ha chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un
Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano
(sede in Milano via Marina 6);
A) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Difatti, come noto, ai sensi dell'art. 121 CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), e che siano in stato di insolvenza”. Viceversa, l'art. 268 co. 1 CCII prevede che
“Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”. L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il
«sovraindebitamento», quale “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Pertanto, le start up innovative non sono soggette alla liquidazione giudiziale bensì a quella controllata.
B) La ricorrente ha dato conto (v.p.5 ricorso) della ricorrenza dei requisiti dettati dall'art. 25, co. 2, D.L. 179/2012, (norma che prevede: “Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, … è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28
GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99;
b) è costituita da non più di sessanta mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché' abbia una sede