Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DE, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 863/2023 R.G. promossa da
MO RT (C.F.: [...]), nato in [...]
l'1.04.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Vicini;

RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;

RESISTENTE
Avente ad oggetto: lavoro del detenuto - cessazione pena - stato di disoccupazione involontaria - Naspi - spettanza
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da note autorizzate del 17.12.2024:
“Contrariis reiectis - accertare il diritto del sig. NI TO a percepire l'indennità di NASpI
e conseguentemente dichiarare l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del pagina 1 di 7


legale rappresentante pro-tempore tenuta alla corresponsione di tale indennità nella misura di legge in favore dell'istante oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva del 15.01.2024: “la difesa dell'Istituto chiede che Codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario. Spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 05.07.2023, NI TO, premesso di aver lavorato come scrivano nel periodo di detenzione presso le Case Circondariali di
DE (dal 26.10.2018 all'08.03.2020) e GI NE (dal 09.03.2020 al
20.06.2022) e di essere stato scarcerato il 20.06.2022, chiedeva accertarsi l'illegittimità del rigetto della domanda Naspi presentata in data 12.07.2022 e, per l'effetto, condannarsi l'INPS a corrispondere i ratei della predetta indennità, da calcolarsi secondo legge, oltre accessori.

2. L'INPS, tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea
e ne chiedeva il rigetto. L'ente deduceva che la prestazione di disoccupazione non poteva essere riconosciuta al detenuto che aveva prestato attività lavorativa all'interno dell'Istituto penitenziario, come stabilito dal Messaggio Inps n. 909/2019 e dalla pronuncia della Suprema Corte n. 18505/2006.

3. Sul merito

3.1. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. E' incontroverso che:
a) NI TO è stato detenuto prima presso la Casa Circondariale di DE e poi presso la Casa Circondariale di GI NE, rispettivamente dal 26.10.2018 al
09.03.2020 e dal 09.03.2020 al 20.06.2022;
b) il ricorrente ha svolto attività lavorativa all'interno di tali istituti penitenziari sino alla scarcerazione del 20.06.2022 (cfr. estratto conto previdenziale 1);
c) la domanda di disoccupazione del 12.07.2022 è stata respinta con nota dell'11.08.2022, decisione confermata dal Comitato Provinciale con 1 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 7
provvedimento del 22.12.2022. 2 Il diniego dell'Istituto è così motivato: “- con messaggio
Hermes n. 909 del 2019 l'Istituto, sulla base della decisione n. 18505/2006 della Corte di
Cassazione, ha chiarito che l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario
e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria;

- infatti, detta attività ha caratteri del tutto peculiari per la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per
l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che danno diritto all'indennità di disoccupazione;

- pertanto, ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgono attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengono a trovarsi.”

3.2. Le ragioni addotte dall'INPS per il diniego della Naspi non sono condivisibili.
La questione agitata in giudizio è stata risolta recentemente dalla Suprema Corte, con principi pienamente condivisibili. Cass. n. 396/2024
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