Trib. Milano, sentenza 26/02/2024, n. 2007

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 26/02/2024, n. 2007
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2007
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 25775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 25775/2023 promossa da:
RO ET (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv.
PITZALIS LUCA, domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO
- parte ricorrente - nei confronti di
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580) costituitosi tramite CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A, (c. f. 80415740580) quale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c) del DMEF del 5 dicembre 2003, con il patrocinio legale dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di
MILANO, domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
PO IA s.p.a. (c. f. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. DELL'AGLIO
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO
- parti resistenti -
Conclusioni di parte ricorrente
Si chiede che il Tribunale di Milano Ill.mo voglia:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;

- respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda;

Nel merito e in via principale:
➢ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il ricorrente ha diritto, non essendo maturata la prescrizione, al rimborso di capitale ed interessi promessi dai tre
Buoni Fruttiferi, sottoscritti il 16.04.1992 presso la filiale postale di Garbagnate Milanese pagina 1 di 14
(MI), e, per l'effetto, condanni il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o Poste Italiane
S.p.A. al rimborso del capitale di lire 15.000.000 (quindici milioni di vecchie lire) equivalente ad euro 7.746,85 ed alla liquidazione di tutti gli interessi convenzionalmente promessi e maturati in favore del ricorrente, il cui importo è pari ad euro 15.493,70, ovvero alla maggiore e/o minore somma risultante di giustizia.
Nel merito e in via subordinata:
➢ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la violazione della buona fede ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. nonché degli artt. 2 e 47 della Costituzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Poste Italiane S.p.A. in sede di collocazione dei Buoni Fruttiferi ed esecuzione del rapporto, e, per l'effetto, li condanni al risarcimento del danno in favore del ricorrente quantificato nella somma pari al capitale e agli interessi promessi dai tre Buoni Fruttiferi, sottoscritti il 16.04.1992 presso la filiale postale di Garbagnate Milanese (MI), ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;

In ogni caso:
➢ con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo forfetario nelle spese generali.
Conclusioni di parte resistente Poste Italiane s.p.a.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, conseguentemente respingersi la domanda attorea a mente dell'art.
1 D.M. 19.12.2000 e dell'art. 3 D.M. 5.12.2003;
Nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, conseguentemente, respingere il ricorso di controparte;
- in ogni caso: alla luce delle argomentazioni svolte con la presente comparsa di costituzione, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dal ricorrente in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze
- In via preliminare
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Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Cassa Deposito e Prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alle domande di accertamento di violazione di obblighi informativi, di consegna dei documenti, di apposizione e compilazione dei titoli e di buona fese esecutiva riguardanti esclusivamente l'attività istituzionale ex lege gravante in capo a Poste Italiane e contrattualmente assunta nei confronti dei clienti consumatori attori del presente giudizio;
- In via principale - Dichiarare infondate le domande restitutorie alla luce della sollevata eccezione di prescrizione;
- Dichiarare le domande di accertamento di responsabilità contrattuale o da violazione dei primari obblighi assunti da
Poste Italiane s.p.a infondate e comunque la non riconducibilità di tali pretese all'operato e alle attività di emissione dei titoli da parte di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a;
- Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 4.7.2023 EN RO ha chiesto di condannare il
MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE e/o PO IA
s.p.a. al pagamento di € 7.746,85 e di ulteriori € 15.493,70 a titolo di esatto adempimento agli obblighi, rispettivamente, di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi promessi derivanti all'acquisto di tre buoni fruttiferi postali sottoscritti il 16.4.1992 (doc. 1) oppure di condannare le medesime parti resistenti, in via subordinata, al pagamento di identici importi titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale e mancato guadagno degli interessi promessi per violazione degli obblighi di corretta informazione del risparmiatore al momento dell'offerta e della sottoscrizione di tali buoni.

2. A fondamento delle domande proposte il ricorrente:
a. ha documentato di aver acquistato il 16.4.1992 tre buoni fruttiferi postali dell'importo di £ 5.000.000,00 ciascuno unitamente a RE GE PA
(doc. 1);

b. ha documentato che i buoni riconoscevano a ciascuno dei sottoscrittori il diritto di riscuoterli, a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni presso altri uffici, entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal primo gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità dei buoni (doc. 1);

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c. ha documentato che manca nei buoni sottoscritti l'indicazione sia della serie di appartenenza sia dell'anno di cessazione della fruttuosità, sia dei tassi di rendimento applicabili al momento del rimborso;

d. ha espressamente allegato di aver tuttavia ricevuto dall'Ufficio Postale di
Garbagnate Milanese (MI) al momento della sottoscrizione l'informativa standard sulle condizioni di durata e rimborso dei buoni trentennali;

e. ha allegato di essersi recato il 28.9.2022 presso l'ufficio postale di emissione dei buoni, confidando di ottenere il rimborso del capitale ed il pagamento del rendimento promesso, che venivano tuttavia negati dal funzionario preposto a tale ufficio per prescrizione del diritto di credito;

f. ha documentato di aver proposto reclamo all'emittente il 5.12.2022 per ottenere il rimborso dei titoli (doc. 2), respinto da PO IA s.p.a. il 30.12.2022 in quanto i buoni appartenenti alla serie a termine “AD” hanno scadenza nell'undicesimo anno successivo alla sottoscrizione, deducendo che da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale dei diritti di credito fondati su tali buoni ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del
19.12.2000 (doc. 3);

g. ha documentato che Poste Italiane s.p.a. ha altresì indicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto tenuto al rimborso dei titoli, per effetto del D.M.

5.12.2003 in forza del quale è subentrato come emittente alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. (doc. 3);

h. ha documentato di aver dato corso a procedimento di mediazione prima di instaurare il presente giudizio, con esito negativo per mancata adesione non giustificata delle parti invitate (doc. 4);

i. ha dedotto di avere diritto ad ottenere il rimborso sia del capitale pagato per
l'acquisto dei titoli e sia rendimento dovuto per i buoni fruttiferi postali della serie “AD” acquistata, poiché dai buoni non emerge alcun elemento da cui desumere la durata non ordinaria trentennale dei buoni ed essendosi, quindi, formandosi il vincolo contrattuale derivante dall'acquisto dei buoni sulla base dei soli dati risultanti dai buoni acquistati, come riconosciuto dalla
Cassazione con sentenza n. 19002/2017;

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j. ha dedotto altresì che l'art. 173 del d.P.R. 156/1973 ha riconosciuto ai decreti del Ministero per il tesoro, da adottare di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, esclusivamente il potere di modificare il saggio di interesse dei buoni già emessi e non di inserire o modificare date di scadenza dei buoni non convenute tra le parti;

k. ha dedotto altresì che il decreto del Ministero del Tesoro del 23.7.1987 vigente alla data di emissione dei buoni acquistati dal ricorrente prevedeva la possibilità di emettere buoni con scadenza di sette o undici anni, e che quindi anche l'applicazione di tale disciplina secondaria non avrebbe consentito al sottoscrittore di conoscere esattamente, al momento dell'acquisto, la durata effettiva dei buoni ed inoltre dedotto che le informazioni ricevute al momento della sottoscrizione di buoni da parte di
PO IA, riferite ai buoni ordinari di durata trentennale da parte di PO IA s.p.a., aveva reso impossibile per il risparmiatore comprendere la durata dei buoni acquistati, così impedendo il decorso del termine di prescrizione;

l. ha dedotto di avere il diritto, sia a titolo di esatto adempimento agli obblighi
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