Trib. Lanciano, sentenza 27/09/2024, n. 305

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 27/09/2024, n. 305
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 305
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

n° 320/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa pendente tra
DE RC SA, elettivamente domiciliato in Paglieta al C.so Garibaldi n. 27, presso lo studio dell'avv. Ernesto Graziani che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco D'Onofrio, giusta delega in atti;

-opponente-
e
C.C.I.A.A di Chieti - Pescara, in persona del Vice Segretario Generale, dott.ssa Maria Loreta
Pagliaricci, da quest'ultima rappresentata e difesa, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente sita in Chieti, alla Piazza Giambattista Vico n.3;

-opposta-
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31.03.2023 l'istante, premesso di essere stato destinatario del verbale di accertamento e sequestro n. 2022/1007590 del 13 settembre 2022 con il quale gli agenti della
Polizia Stradale di Chieti gli hanno contestato la violazione dell'art. 10 della legge 122/1992 in quanto avrebbe esercitato, all'interno di una struttura in lamierato nei pressi della propria abitazione sita in Atessa, via Casale 1, l'esercizio dell'attività di autoriparazione senza l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro;
di aver, quindi, subito il sequestro di tutte le attrezzature rinvenute all'interno della struttura ed elencate nel verbale di sequestro, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 2023/94, Prot. 0008820/U del 24.02.2023, emessa dalla Camera


di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti – Pescara, sede di Chieti, notificatagli in data 01.03.2023, con cui veniva disposta la confisca delle predette attrezzature lamentando, da un lato, l'illegittimità della violazione contestata alla luce dello svolgimento di attività di piccola manutenzione quali cambio olio e filtri ed, in ogni caso, l'illegittimità della confisca di parte delle attrezzature e, precisamente, dello smonta gomme “redats” e dell'equilibratore, di proprietà della
Atessa Edilizia Srls, nonché del compressore e del gruppo elettrogeno, di proprietà del padre, AR
De CO.
Il ricorrente ha, dunque, così concluso:
1) in via cautelare, ritenuti sussistenti il fumus boni juris ed il periculum in mora, sospendere il provvedimento di confisca impugnato, tenuto conto del grave danno economico che si arrecherebbe all'intero e fragile nucleo familiare;

2) in via principale, disporre la revoca e/o annullare il predetto provvedimento di confisca;

3) in via subordinata, escludere dalla confisca le attrezzature di proprietà del Sig. De CO AR
e della Italia Edilizia Srls, del tutto estranei alla predetta vicenda. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio la C.I.A.A. di Pescara-Chieti chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Radicatosi il contraddittorio ed espletata l'istruttoria, è stata fissata l'udienza per la decisione assegnando alle difese delle parti termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata per le seguenti considerazioni.
In punto di diritto va premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 122 del 1992: “Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di
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