Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 585

TRIB Brescia
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 585
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 585
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. n. 7477/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7477/2018 promossa da
A.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (c.f./p. i.v.a. 03419520162) con il patrocinio dell'avv. SCUDELLER PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro IO AR (c.f. [...]) titolare dell'impresa individuale MA AU di IN IO, con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto nonché
ST CO SR (p. i.v.a. 03833680162) terza chiamata contumace
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 10.10.2024 come segue: per parte attrice:
in via principale: respingere la domanda avanzata dalla MA AU di IN IO con il decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto revocare e/o rigettare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo qui opposto;

1 nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare provato quanto ex adverso asserito, determinare la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato ed in ogni caso in misura non superiore ad Euro 17.000,00; in via riconvenzionale: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria e/o di condanna della AGM Costruzioni al pagamento nei confronti del IN IO ad una qualsiasi somma, dichiarare la compensazione tra l'importo dovuto dal IN IO alla AGM Costruzioni S.r.l. pari ad Euro 10.246,99 per la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e le successive spese di esecuzione, con le somme che dovessero risultare dovute a qualsiasi titolo dalla AGM Costruzioni S.r.l. alla Marelei AUe di IN IO e/o alla FA OR S.r.l.; accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla MA AUe di IN IO ed alla FA OR S.r.l. ed i vizi e le difformità delle opere eseguite dalle medesime, ridurre la controprestazione dovuta dalla AGM Costruzioni s.r.l. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la MA AUe di IN IO e la FA OR S.r.l. in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla AGM Costruzioni S.r.l. i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; in subordine, nel caso in cui non si ritenesse applicabile la disciplina generale dell'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. bensì la disciplina speciale dell'appalto, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla MA AUe di IN IO ed alla FA OR S.r.l. ed i vizi e le difformità delle opere eseguite dalle medesime, ridurre il prezzo del subappalto in misura proporzionale ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la MA AUe di IN IO e la FA OR S.r.l. in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla AGM Costruzione S.r.l. i danni patiti nella misura di Euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria o ad una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c.; condannare la MA AUe di IO IN e la FA OR S.r.l. a pagare in via tra loro solidale od alternativa alla AGM Costruzioni S.r.l. la somma di Euro 1.098,00 per la pulizia del cantiere;
in via riconvenzionale subordinata: in caso di conferma della ctu accertare e dichiarare ex art 1218 c.c. e/o ex art 1668 c.c. la mancata esecuzione delle opere subappaltate da parte della MA AU e della FA OR S.r.l. nella misura di Euro 809,51; accertare e dichiarare i vizi e difetti nelle opere subappaltate ed i conseguenti danni patiti da AGM Costruzioni S.r.l. per il ripristino di tali vizi nella misura di Euro 4.305,00; accertare e dichiarare

2 che le spese per la pulizia di cantiere sostenute da AGM Costruzioni ammontano ad Euro 338,23; accertare e dichiarare che i lavori extra contratto di tinteggiatura dell'androne pari ad Euro 3.000,00 erano compresi nel corrispettivo iniziale e che sono stati eseguiti da AGM Costruzioni;
per l'effetto accertare e dichiarare che la somma residua dovuta da AG Costruzioni alla MA AU per i lavori oggetto di causa ammonta ad 8.547,26; compensare il suddetto importo con il credito a sua volta vantato da AGM Costruzioni nei confronti di MA AU di IN IO pari ad Euro 10.246,99 in virtù della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del 04.05.2016 e delle successive spese di esecuzione come descritte in atti;

per l'effetto di tale compensazione condannare la MA AU di IN IO a pagare alla AGM Costruzioni S.r.l. la somma di Euro 1.699,73; in via istruttoria: invitare il ctu a chiarire che i vizi dei parapetti e balconi sono imputabili con certezza ad errori di stesura da parte della convenuta opposta;
in ogni caso:

con la rifusione delle spese, diritti onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, inclusi quelli della ctu e della ctp”. per il convenuto:
Nel merito:
- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, rigettarsi l'opposizione (e tutte le domande ivi formulate), in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, e quindi confermarsi il decreto ingiuntivo dichiarando, se necessario, dovuta la somma ingiunta o quell'altra che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- con vittoria di compensi professionali e spese, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: ammettersi le ulteriori prove dedotte nella memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 5 maggio 2019”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
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§2. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1347/18 Ing. del 16.03.2018 il Tribunale di Brescia, su istanza di IN IO, titolare della impresa individuale MA AU di
IN IO, ha ingiunto alla AGM Costruzioni S.r.l. il pagamento della somma di euro 20.012,00 oltre agli interessi legali e spese a titolo di saldo compensi pe lavori del contratto di subappalto stipulato in data 03.06.2013, giusta fattura n. 36/2013.
Con atto di citazione del 14.05.2018 A.G.M. Costruzioni S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo preliminarmente chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la FA OR S.r.l., essendo il contratto di subappalto sottoscritto ed eseguito anche da detta società.
Ancora preliminarmente, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in ragione di clausola compromissoria contemplata dal contratto di subappalto.
Nel merito, ha contestato l'esistenza del credito ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, ha chiesto che, ove ritenuto fondato il credito, lo stesso sia compensato con l'importo dovuto dal IN IO alla AGM Costruzioni S.r.l. pari ad Euro 10.246,99 giusta sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1434/16 del
04.05.2016, ed ancora che, accertata la mancata esecuzione di alcune delle opere subappaltate alla MA AUe di IN IO ed alla FA OR S.r.l. ed i vizi e le difformità delle opere eseguite dalle medesime, sia ridotto ex art. 1218 c.c. il valore della controprestazione dovuta dalla AGM Costruzioni s.r.l. nella misura di Euro 10.000,00 ovvero, ove ritenuta applicabile la disciplina speciale dell'appalto, sia ridotto il prezzo del subappalto ai sensi dell'art 1668 c I c.c. nella misura di Euro 10.000,00 e condannare la MA AUe di IN IO e la
FA OR S.r.l. in via tra loro solidale od alternativa a risarcire alla AGM
Costruzioni S.r.l. i danni patiti dalla stessa nella misura di Euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ad una somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c. nonchè al pagamento della somma di Euro 1.098,00 per
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la pulizia del cantiere.
IN IO si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa della FA OR S.r.l. che è rimasta contumace, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e di ctu.
All'udienza del 10.10.2024, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario, l'ha assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§3. Le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
In via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni essendo la causa adeguatamente istruita.
§4. La clausola compromissoria.
Ancora preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente sull'assunto che il contratto di subappalto del
3.06.2013, dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in monitorio, all'art. 17 contempla una clausola compromissoria con la quale le controversie relative al subappalto, sono rimesse alla cognizione di un “Comitato tecnico”.
La MA AUe, in persona del suo titolare IN IO, pertanto, avrebbe dovuto definire la presente controversia mediante procedura arbitrale con conseguente improponibilità/improcedibilità del ricorso per ingiunzione dimesso innanzi al Tribunale ordinario, dunque, incompetente.
IN IO ha replicato rappresentando come il tenore letterale della clausola invocata dall'opponente lasci escludere che la domanda monitoria rientri nel suo ambito di applicazione e, comunque, rilevando la nullità della clausola contenuta ex art. 1341 c. 2 c.c. non essendo
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