Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2024, n. 2404
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.10.22024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5807 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Massimiliano De Matteo e
Serena Sebastianelli ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Stefania Pezzullo e Rosario
Carmine Rossi resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.06.2021 al 22.03.2022 con mansioni di autotrasportatore e inquadramento nel livello 3 super del CCNL di categoria, e di aver lavorato seguendo turni di 5 giorni a settimana per una media di circa 15 ore giornaliere.
Lamentando, quindi, di non aver percepito la retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolte, ha concluso chiedendo la condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 15.259,91 per differenze retributive.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato nel merito la fondatezza della CP_1
domanda con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziato che, con diffida accertativa intervenuta nelle more del giudizio (recante la data del 23.08.2023), l Controparte_2
ha accertato la sussistenza di crediti retributivi in favore dell'odierno ricorrente,
[...]
diffidando il datore di lavoro a corrispondere le relative somme Controparte_1
così imputate:
- €. 1.132,36 a titolo di ferie non godute;
- €. 2.862,12 a titolo di differenze ore lavorate;
- €. 188,34 a titolo di straordinario;
- €. 309,84 a titolo di maggiorazione TFR (il cui importo è già stato riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 234/2022).
In conseguenza di ciò, l'istante ha rideterminato il credito oggetto del ricorso quantificandolo in complessivi € 7.346,62 (v. note 22.02.2024).
Anche entro i predetti limiti, tuttavia, la domanda di pagamento delle differenze retributive non può essere accolta, al netto di quanto già percepito dal ricorrente a seguito dell'emissione dei predetti titoli esecutivi, e tenuto conto altresì delle somme riportate nei prospetti paga versati in atti, da cui risulta il versamento di importi (comprensivi di quanto spettante per ferie e ratei di mensilità
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