Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 14
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313/23 RG in data 15.1.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Aminta D'Aniello, presso il cui studio domicilia in
Battipaglia alla via Marsala n. 19;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura _1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Raffaele Falce, presso il cui studio elettivamente domicilia in Controne alla via SS488;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.23, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 14.9.00 in Aquara con e che dalla loro unione erano _1 nati i figli (7.11.01) ed (17.6.09), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2 lamentando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi coniugale e chiedendo che venisse rigettata la domanda di mantenimento per la ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, il giudice delegato dal Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale (ad eccezione dei locali sottostanti, in precedenza destinati ad abitazione dei genitori del resistente ed oggi occupata dal resistente), disciplinando il diritto di visita e l'assegno di mantenimento per i figli e per la ricorrente, rimettendo, infine, la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa all'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta, in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale per
(17.6.09), unica figlia ad essere ancora minorenne. Per_2
Orbene, ritiene il Tribunale che vada disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, non essendovi mai stata contestazione tra le parti su tale aspetto, tanto da rendere superflua l'audizione della minore.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana
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