Trib. Napoli, sentenza 23/09/2024, n. 8045
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Testo completo
II sezione Civile
Repubblica ITna in nome del Popolo ITno
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN 30435 nell'anno 2021 avente ad oggetto: azione accertamento negativo del credito e ripetizione indebito contratti bancari
TRA
Fallimento IU di ZA CI & C s.r.l. (Trib. Napoli n. 64/2016), di seguito anche solo
”Fallimento” o “Procedura”, c.f. 04370440630, con sede in Napoli alla via Vittoria Colonna nn.
22/23, in persona del Curatore p.t. Avv. Giancarlo Borriello (cod fisc. [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti (doc. 1) conferita in esecuzione del provvedimento reso dal G.D. Dott. Pugliese in data 22.7.2019 (in atti doc. 2), dall'Avv. Luca Zanchini (c.f.
[...]) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana
n.76,
ATTORE
E
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., capitale sociale Euro 979.237.485 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Partita IVA 02113530345, con sede legale in Parma, Via dell'Università n. 1, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del
Gruppo bancario Crédit OL IT, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, in persona del dott. Andrea Visaggio, nato a [...] il [...], nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Supporto Legale ITi tanto abilitato giusta procura conferita con atto del 30.09.2021 a rogito della dottoressa Maria Paola Salsi, Notaio in Parma, rep. n. 48.526 racc. n. 17.475 , rilasciata dal dott.
Antonucci Rino, nato a [...] il [...], nella sua qualità di responsabile della Direzione
NPE, come autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Tosi (codice fiscale [...], PEC
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paolomariatosi@ordineavvocatiroma.org, fax 06/68809813), giusta procura speciale apposta su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c. da considerarsi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n.
48/2013 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Emanuele Russo in Napoli alla
Via Giuseppe Orsi 15/15A;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.24, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione della detta ordinanza (24.05.24)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, il Fallimento IU di ZA CI
s.r.l. allegava che :
1. con sentenza n. 65 del 10/11.3.2016 (Fall.to n. 64/2016), il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della IU di ZA CI & C s.r.l.;
2. dall'esame della documentazione della società fallita era emerso che la stessa avesse intrattenuto rapporti bancari con la IT OL IT s.p.a. (già Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza s.p.a., nota con la denominazione di AR), essendo stata titolare, tra gli altri, del rapporto di conto corrente n. 00500/56734206, acceso presso la filiale di Napoli alla piazza Amedeo n.8;
3. con comunicazione p.e.c. del 12.4.2017, il Curatore aveva inviato alla Banca una richiesta di consegna documentazione e restituzione somme con la quale aveva chiesto che gli fosse prontamente comunicato “ogni rapporto che la società fallita intratteneva con il Vs. IS
(in particolare relativamente al c/c n. 567342/06) e con l'invio dei relativi contratti (completi degli allegati), nonché i relativi estratti conto (anche “scalari”) dalla data di apertura alla data di chiusura”, ed al contempo aveva diffidato la Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o trattenute;
4. a seguito della suddetta missiva, la Banca aveva recapitato alla EL solo parte della documentazione richiesta ed in particolare: contratto di conto corrente n. 56734206 del
12/03/2009 e documento di sintesi delle condizioni economiche e contrattuali;
lista movimenti del conto n. 56734206 riferiti alla data 29/02/2016;
estratti conto movimenti ed estratto scalare relativi al conto corrente n. 56734206, dalla data di apertura (12/03/2019) alla data del
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28/09/2015;
copia Raccomandata A/R del 22/06/2015 trasmessa alla società IU di
ZA CI e C S.r.l. di recesso dal contratto di conto corrente, risoluzione di diverso contratto di finanziamento e costituzione in mora, omettendo però la trasmissione dei
“giustificativi degli addebiti”;
5. che il rapporto intercorso con AR risultava privo di alcuna regolamentazione condivisa
e contrattualizzata e/o in ogni caso, aveva avuto un andamento anomalo per una serie di irregolarità ed inadempimenti posti in essere dalla stessa Banca, non avendo neppure, nel corso del rapporto, la società correntista ricevuto dalla convenuta gli estratti conto relativi all'andamento dello stesso;
6. dichiarava, altresì, di non aver mai sottoscritto i contratti bancari di riferimento, di non aver mai emesso assegni, di non aver mai effettuato bonifici, di non aver mai ritirato carnet assegni, di non aver mai sottoscritto contratti finanziari in derivati, di non aver effettuato operazioni import-export, etc. etc.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, accertate le inadempienze anche informative della banca convenuta, la condannasse a rendere il conto finale di tutti i rapporti bancari sia estinti sia in essere, con il deposito della intera documentazione contrattuale di riferimento ed in particolare di quella relativa al rapporto di conto corrente intestato alla società fallita, nonché all'ostensione dei singoli giustificativi delle operazioni passive contabilizzate e la condannasse alla restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti, dovuta all'applicazione di interessi ultra legem mai concordati e usurari, oltre che indebitamente variati nel corso del rapporto
e capitalizzazione trimestrale non rispondente ai criteri di legge, cms ed ulteriori costi non pattuiti tra le parti e precisamente € 3.641.528,44, di cui € 3.585.759,80, per addebiti non autorizzati sul c/c, non avendo l'IS di credito fornito alcuna documentazione giustificativa di tali addebiti nel corso di rapporto, ed € 55.768,64 per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Si costituiva la banca IT OL IT s.p.a. ( subentrata nel rapporto a AR s.p.a. ) eccependo, in primis, l'intervenuto giudicato in sede fallimentare in ordine alle censure al rapporto esposte dal fallimento, in considerazione del fatto che essa era stata ammessa in sede fallimentare con stato passivo - non opposto - alla somma di euro € 166.876,92 quale saldo debitore, per capitale ed interessi al 29.02.2016, del conto corrente n. 02/500/56734206 ( rapporto oggetto del giudizio) e che, pertanto, in ordine a tale rapporto era preclusa ogni contestazione o impugnazione.
Il fallimento, poi, aveva ammesso di aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, mentre quanto ai documenti giustificativi la richiesta era stata formulata in maniera assolutamente generica, avendo il fallimento disconosciuto in toto “tutta la movimentazione” avvenuta nel corso di oltre sei anni di
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rapporto e, in ogni caso, tale istanza si profilava come irrilevante ai fini del giudizio, sia per quanto detto supra, che per l'incontestabilità delle risultanze degli estratti conto ex art. 1832 c.c.
Invero, oltre che regolarmente trasmessi in corso di rapporto gli estratti erano stati depositati ( e quindi conosciuti dal fallimento) sia in sede istanza di ammissione al passivo del fallimento nel 2016 che, come ammesso dalla EL, all'esito dell'istanza ex art. 119 TUB, ed erano rimasti non impugnati
e non contestati nel successivo termine di giorni 60.
Quanto, poi, alla documentazione riprodotta anche nel presente giudizio, il fallimento non poteva dolersi dell'assenza di data certa, sia in quanto essi erano stati depositati in sede di ricorso monitorio con attestazione del Cancelliere, sia in quanto le limitazioni ex art. 2704 c.c. valevano solo in sede fallimentare e non nel corso di un giudizio ordinario, in cui il Curatore non era qualificabile come soggetto terzo.
Quanto alle doglianze in ordine alle presunte invalidità contrattuali esse erano smentite dal contratto
e dagli estratti depositati.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità delle domande spiegate per intervenuto giudicato ed, in subordine, il loro integrale rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Ammesse le parti al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. come richiesto all'esito dell'udienza di trattazione, depositate le stesse (con la I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. la EL disconosceva integralmente la documentazione versata in atti dalla banca), il GU denegava l'istanza ex art. 210
c.p.c. come articolata dall'attrice e nominava quale TU al fine di verificare le doglianze attoree, il
Dott. Giovanni Ossani.
Depositata la TU e rassegnate le conclusioni dalle parti nelle note autorizzate, all'udienza del
21.05.24 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta – la causa veniva assunta in decisione con
i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare e di rito, valga affrontare l'eccezione di inammissibilità delle domande spiegate dalla EL attorea, per intervenuto giudicato endofallimentare.
L'eccezione è infondata.
Invero, è noto che “I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento,
4 poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame” ( Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8010;
ma vedi anche Cassazione civile sez. I, 12/04/2022, n.11808, per cui “L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma
6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un possibile contrasto di giudicati tra giudizio di opposizione allo stato passivo - in cui erano stati ammessi crediti relativi a canoni di locazione ed Iva non corrisposti dalla società in amministrazione straordinaria, derivanti da un contratto di locazione stipulato con la stessa parte acquirente di immobili a lei precedentemente venduti dalla società "in bonis" - e procedimento avente per oggetto la nullità del suddetto atto di trasferimento).”).
Ne consegue che se tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non
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