Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2024, n. 77
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2932/2020 R.A.C.L., promossa da
AU NA, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Piergiorgio Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (IN), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente con la partecipazione della
Consigliera di parità della Città metropolitana di Cagliari, in persona dell'avv.
Susanna Pisano, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina
Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, intervenuta in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data 11 novembre 2020,
NA AU ha agito in giudizio, lamentando la natura discriminatoria della decisione dell'IN di respingere la sua domanda amministrativa diretta ad ottenere la copertura previdenziale prevista in materia di riposi giornalieri, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e invocando il risarcimento del danno non patrimoniale consequenziale.
A sostegno della propria azione, il ricorrente ha dedotto: di essere lavoratore dipendente;
di essere padre di due gemelli, nati il 5 novembre 2019;
che sua moglie, la madre dei bambini, è IN.
L'IN ha resistito in giudizio, precisando di aver accolto la domanda di pagamento
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dell'indennità per i permessi di due ore giornaliere previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs.
151/2001 e di aver respinto quella per le ore aggiuntive regolate dall'art. 41 dello stesso testo normativo “per l'evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.
2. In limine, preme osservare che il ricorrente non ha proposto la speciale azione regolata dall'art. 38, commi da 1 a 4, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ma una ordinaria azione in materia previdenziale, secondo la disciplina richiamata dall'art. 442
c.p.c.
Ciò tuttavia non costituisce causa ostativa all'intervento in giudizio della consigliera di parità della Città metropolitana di Cagliari, il quale, quando, come nella specie, è dedotta una discriminazione fondata sul sesso, è consentito “in tutti i casi di azione individuale” ai sensi dello stesso art. 38 cit., comma 6.
3. Nel merito la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
3.1. Giova precisare che il ricorrente risulta aver presentato due distinte domande amministrative all'IN, la prima in data 22 novembre 2019, per il godimento dei riposi per cui è causa nella misura di due ore giornaliere, dal 5 novembre 2019 al 5 novembre 2020, distinta dal numero di protocollo INPS.1791.22/11/2019.0068259 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), l'altra in data 16 dicembre 2019, per il godimento dei riposi nella misura di quattro ore giornaliere, dal 5 novembre 2019 al 5 novembre 2020, recante il numero di protocollo INPS.1791.16/12/2019.0073338.
Sul rigetto di quest'ultima domanda si è focalizzata l'azione interposta da NA
AU e deve ritenersi pertanto pacifica la deduzione del convenuto, secondo cui sarebbe stata riconosciuta la copertura previdenziale per i riposi richiesti con la prima domanda amministrativa.
3.2. In materia di misure di sostegno alla genitorialità, l'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce:
“
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
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2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2932/2020 R.A.C.L., promossa da
AU NA, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Piergiorgio Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (IN), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti, resistente con la partecipazione della
Consigliera di parità della Città metropolitana di Cagliari, in persona dell'avv.
Susanna Pisano, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valentina
Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, intervenuta in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data 11 novembre 2020,
NA AU ha agito in giudizio, lamentando la natura discriminatoria della decisione dell'IN di respingere la sua domanda amministrativa diretta ad ottenere la copertura previdenziale prevista in materia di riposi giornalieri, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e invocando il risarcimento del danno non patrimoniale consequenziale.
A sostegno della propria azione, il ricorrente ha dedotto: di essere lavoratore dipendente;
di essere padre di due gemelli, nati il 5 novembre 2019;
che sua moglie, la madre dei bambini, è IN.
L'IN ha resistito in giudizio, precisando di aver accolto la domanda di pagamento
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dell'indennità per i permessi di due ore giornaliere previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs.
151/2001 e di aver respinto quella per le ore aggiuntive regolate dall'art. 41 dello stesso testo normativo “per l'evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.
2. In limine, preme osservare che il ricorrente non ha proposto la speciale azione regolata dall'art. 38, commi da 1 a 4, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ma una ordinaria azione in materia previdenziale, secondo la disciplina richiamata dall'art. 442
c.p.c.
Ciò tuttavia non costituisce causa ostativa all'intervento in giudizio della consigliera di parità della Città metropolitana di Cagliari, il quale, quando, come nella specie, è dedotta una discriminazione fondata sul sesso, è consentito “in tutti i casi di azione individuale” ai sensi dello stesso art. 38 cit., comma 6.
3. Nel merito la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.
3.1. Giova precisare che il ricorrente risulta aver presentato due distinte domande amministrative all'IN, la prima in data 22 novembre 2019, per il godimento dei riposi per cui è causa nella misura di due ore giornaliere, dal 5 novembre 2019 al 5 novembre 2020, distinta dal numero di protocollo INPS.1791.22/11/2019.0068259 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), l'altra in data 16 dicembre 2019, per il godimento dei riposi nella misura di quattro ore giornaliere, dal 5 novembre 2019 al 5 novembre 2020, recante il numero di protocollo INPS.1791.16/12/2019.0073338.
Sul rigetto di quest'ultima domanda si è focalizzata l'azione interposta da NA
AU e deve ritenersi pertanto pacifica la deduzione del convenuto, secondo cui sarebbe stata riconosciuta la copertura previdenziale per i riposi richiesti con la prima domanda amministrativa.
3.2. In materia di misure di sostegno alla genitorialità, l'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce:
“
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
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2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
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