Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 498
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4242/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/9/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
2. l'abitazione familiare, sita in Capannori, Lucca, Via Stradone di Camigliano, 194, continuerà ad essere condotta in locazione dalla sig.ra la quale provvederà a corrispondere interamente Pt_2 il canone di locazione, mentre il sig. si trasferirà altrove;
Pt_1
3. i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritario e residenza presso la madre;
4. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
1
delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
5. i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, stante il collocamento paritario, saranno regolati nel modo seguente:
-a fine settimana alterni, dalle ore 21 del venerdì alle ore 21 della domenica;
-con riguardo al collocamento infrasettimanale gli stessi trascorreranno 3 giorni con un genitore e
2 giorni con l'altro, e la settimana successiva viceversa;
-finchè il sig. non avrà reperito una idonea soluzione abitativa, i coniugi concordano Pt_1 nell'alternarsi all'interno dell'abitazione familiare secondo il calendario sopra indicato.
-durante le vacanze scolastiche natalizie i figli staranno con ciascun genitore alternando di anno in anno: -la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento;
-durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. Per le vacanze pasquali
2024 la madre trascorrerà con i figli il giorno di Pasqua e il papà quello di Pasquetta, salvo diverso accordo raggiunto dalle parti;
-per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno;
-durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni, diviso in due parti. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di