Trib. Napoli, sentenza 05/04/2024, n. 2512

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 05/04/2024, n. 2512
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2512
Data del deposito : 5 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa M G M, all' udienza del 4.4.2024 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3751/2023
Tra
, C.F. , nata a Torre Del Greco, il Parte_1 C.F._1
17/03/1975, e residente in Ercolano, alla via Vicolo Favorita, 20;
, C.F. CP_1
nato a Napoli, il 12/05/1979, e residente in Ercolano (NA), alla via C.F._2
Vicolo Favorita, 20;
, C.F. , nato a Napoli il Controparte_2 C.F._3
25/05/1964, e residente in Mugnano (NA) alla via Ritiro, 39;
C.F. Parte_2
, nata a San Giorgio A Cremano (NA) il 24/08/1961, ed ivi residente C.F._4 alla via Sant'Anna, 38, rappresentati e difesi dallo , in Organizzazione_1
persona degli Avv.ti V C, C.F. , e R C, C.F. C.F._5
, giuste procure rilasciate su atti separati ed allegati al presente atto C.F._6
ed elett.te dom.ti presso il loro studio in Frattamaggiore (NA), alla via M. Stanzione, 133
RICORRENTI
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., con sede in - 80145, alla via Comunale del Principe, 13/a CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendenti della resistente e di prestare servizio come coll. prof. sanit.
e di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali, come turnisti, Parte_3 per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020 come evidenziato dai cartellini versati in atti;

- Di aver richiesto all' resistente il riconoscimento delle quote Controparte_3
straordinario per turno infrasettimanale ex art. 9 del CCNL 1999-2000, senza ottenere riscontro ( e in data 4.2.2021;
e in data CP_1 Tes_1 CP_2 Pt_2
15.2.2021).
In diritto richiamavano la disciplina contrattuale prevista, l'ordinanza n. 1505/2021 della
Suprema Corte di Cassazione, nonché parere favorevole dell' in ordine alla CP_4 cumulabilità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNl 1.9.1995 e la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Concludevano: “1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del
07/04/1999 in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali e, per l'effetto, condannare l
[...]
, C.F. , in persona del Direttore Generale p.t., al Controparte_3 P.IVA_1 pagamento, in favore: - della sig.ra , della somma di € 2.392,00, o Parte_4
di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo;
- del sig. , della somma di € CP_1
7.084,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo;
- del sig. , della Controparte_2 somma di € 4.278,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo;
- della sig.ra Parte_2
, della somma di € 5.750,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo;
2) In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese (anche generali), diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione diretta ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la resistente e ne Controparte_5
va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4.4.2024 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato è merita accoglimento per quanto di ragione.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse dal Giudice del Lavoro dott. Paolo
Scognamiglio nella sentenza n. 6576/2022 del 13.12.2022 in analogo giudizio, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att.: “In punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual
è il ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria. In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL
19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo. In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea. In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte
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