Trib. Palermo, sentenza 29/03/2024, n. 1410
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
composto dai sigg.ri Magistrati
Dr. Fabio Civiletti Presidente
Dr.ssa Paola Marino Giudice
Dr.ssa Matilde Campo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, all'esito della
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza
del 4 marzo 2024, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto
la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5060/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente
TRA
EN TA (Avv.ta Mirella Alaimo)
ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (contumace)
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
che con ricorso depositato il 20 maggio 2022 parte ricorrente conveniva in
giudizio l'INPS deducendo: che il precedente 17 gennaio l'istituto previdenziale gli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
aveva notificato l'avviso di addebito n. 596202100003646427000 per ottenere il
pagamento dei contributi maturati in relazione all'annualità 2014;
ch'egli aveva
proposto rituale impugnazione dell'avviso, con giudizio iscritto al n. 1609/2022
R.G., eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo;
che l'INPS,
costituitosi in giudizio, aveva a sua volta eccepito l'interruzione del termine
prescrizionale in forza della precedente notificazione al ricorrente, in data 18
settembre 2020, di un avviso bonario di pagamento;
ch'egli non aveva mai
ricevuto tale avviso ed aveva pertanto disconosciuto la propria firma riservandosi
di proporre querela di falso;
che sulla scorta di tali premesse il ricorrente proponeva querela di falso per
“accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta
sulla relata riferentesi all'avviso bonario notificato il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
composto dai sigg.ri Magistrati
Dr. Fabio Civiletti Presidente
Dr.ssa Paola Marino Giudice
Dr.ssa Matilde Campo Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, all'esito della
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e constatata, alla fissata udienza
del 4 marzo 2024, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto
la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5060/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente
TRA
EN TA (Avv.ta Mirella Alaimo)
ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (contumace)
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
che con ricorso depositato il 20 maggio 2022 parte ricorrente conveniva in
giudizio l'INPS deducendo: che il precedente 17 gennaio l'istituto previdenziale gli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
aveva notificato l'avviso di addebito n. 596202100003646427000 per ottenere il
pagamento dei contributi maturati in relazione all'annualità 2014;
ch'egli aveva
proposto rituale impugnazione dell'avviso, con giudizio iscritto al n. 1609/2022
R.G., eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo;
che l'INPS,
costituitosi in giudizio, aveva a sua volta eccepito l'interruzione del termine
prescrizionale in forza della precedente notificazione al ricorrente, in data 18
settembre 2020, di un avviso bonario di pagamento;
ch'egli non aveva mai
ricevuto tale avviso ed aveva pertanto disconosciuto la propria firma riservandosi
di proporre querela di falso;
che sulla scorta di tali premesse il ricorrente proponeva querela di falso per
“accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta
sulla relata riferentesi all'avviso bonario notificato il
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