Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 55
TRIB Gela
Sentenza
29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gela (CL), Contrada Giardina Km 98 + 300 sn (P. IVA 00395780851), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7, presso lo studio dell'avv.
Clemente Massimiano, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO
UF GI AR IO, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Gela, Via Iudice n. 2, presso lo studio dell'avv.
Roberto Nastasi, che lo rappresenta e difende;
- Opposto -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la NI DI NT ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 1483/2020 e notificato il 24 gennaio 2022, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 157.463,65, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che l'ingiungente NO RG ha chiesto il provvedimento monitorio in ragione di quattro fatture emesse per lo svolgimento di attività professionale, deduce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda azionata in sede monitoria ex art. 636 c.p.c. perché
1
non corredata del parere della competente associazione professionale;
nel merito, afferma l'inesistenza dei crediti, in quanto l'opposto, pur avendo svolo delle prestazioni continuative di consulenza professionale, in materia esclusivamente discale e contabile, ha emesso le fatture solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e senza aver svolto le attività giustificative dei crediti azionati.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali.
L'udienza del 13 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 13 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della domanda monitoria e sul merito dell'opposizione.
I motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
COSTRUZIONI EDIL PONTI SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gela (CL), Contrada Giardina Km 98 + 300 sn (P. IVA 00395780851), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7, presso lo studio dell'avv.
Clemente Massimiano, che la rappresenta e difende;
- Opponente -
CONTRO
UF GI AR IO, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato in Gela, Via Iudice n. 2, presso lo studio dell'avv.
Roberto Nastasi, che lo rappresenta e difende;
- Opposto -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la NI DI NT ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2022, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g. 1483/2020 e notificato il 24 gennaio 2022, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 157.463,65, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché delle spese del procedimento.
L'opponente, premettendo che l'ingiungente NO RG ha chiesto il provvedimento monitorio in ragione di quattro fatture emesse per lo svolgimento di attività professionale, deduce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda azionata in sede monitoria ex art. 636 c.p.c. perché
1
non corredata del parere della competente associazione professionale;
nel merito, afferma l'inesistenza dei crediti, in quanto l'opposto, pur avendo svolo delle prestazioni continuative di consulenza professionale, in materia esclusivamente discale e contabile, ha emesso le fatture solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e senza aver svolto le attività giustificative dei crediti azionati.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove documentali.
L'udienza del 13 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (ordinanza del 13 giugno 2024), la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'inammissibilità della domanda monitoria e sul merito dell'opposizione.
I motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
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