Trib. Genova, sentenza 23/02/2024, n. 250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 23/02/2024, n. 250
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 250
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da

Parte_1
a, in forza di procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Riccardo Marmorato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Galata 36/4 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato ( che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti su foglio aggiunto inserito in una busta digitale. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax 010-54.21.22 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: -ricorrente- Email_1
CONTRO

, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore CP_1 sig. corrente in Corropoli (TE) - Zona Ind.le Santa Scolastica, Controparte_2
P.IVA elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 P.IVA_1
Adriatica n.7/c presso e nello studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione
-convenuta-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato telematicamente il 16.05.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio (nel seguito anche solo “ ”), CP_1 CP_1 rappresentando:
-di aver prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato in favore di , sino al 13 gennaio 2019;
Controparte_3 Org_1
-che la società appena nominata è stata ammessa, assieme alle altre del Gruppo, alla procedura di Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi;

-che, nell'ambito della procedura concorsuale, il ramo d'azienda, comprensivo del punto vendita cui ella era addetta, è stato ceduto a ;
CP_1
-che a lei, come agli altri lavoratori del punto vendita, è stata prospettata, in sede di trattativa sindacale, la possibilità di essere assunta presso Org_2
che è subentrata a nella gestione di parte dello
[...] Org_1 stabilimento di Genova-Rivarolo;
ella ha però optato per l'assunzione da parte di
, “unicamente sulla base dell'orario di lavoro prospettato e promesso in sede CP_1 di trattativa”;

-che il 5 luglio 2018 è stato stipulato accordo sindacale (doc. 1 ric.) con cui si è convenuto il trasferimento (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) di n. 285 rapporti di lavoro, tra cui il suo, in capo a ;
trasferimento senza soluzione di continuità, a far data CP_1 dal 13.1.2019, alle seguenti condizioni, per quanto in particolare interessa:
*“mantenimento dell'orario settimanale di 40 ore, sulla base del quale sarà riproporzionato il lavoro a tempo pieno o a tempo parziale previsto per ciascun lavoratore con moduli di lavoro da 40 a 24 ore a seconda delle esigenze lavorative”;

* “il nuovo regime orario sarà corrispondente a quello (full time o part time) indicato nell'elenco di cui al punto 5), a fianco del nominativo di ciascuno dei lavoratori trasferiti alla cessionaria, sarà da questa precisato nella lettera individuale di trasferimento del rapporto di lavoro, che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, dai Lavoratori stessi entro 5 giorni dalla relativa ricezione”;

-che con successiva comunicazione le è stato comunicato il trasferimento con decorrenza dal 13.1.2019, mediante lettera contenente anche indicazione delle
“condizione che…. regoleranno il suo rapporto”, con un orario di 24 ore ed modulo di articolazione oraria tipo con la specificazione: “Nel precisare che i moduli di lavoro sopra indicati potranno subire spostamenti, Le comunichiamo che, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo, nei 15 giorni precedenti la data di trasferimento Le verrà comunicato l'orario di lavoro applicato” [l'art. 14 dell'Accordo Sindacale prevedeva:
“Nei 15 giorni precedenti la data di trasferimento dei Rapporti di lavoro trasferiti saranno forniti alle OO.SS. nazionali i dati relativi al numero dei Lavoratori trasferiti ed agli orari di lavoro applicati a livello individuale”];

-che in data 13.9.2018 ella ha sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 3 ric.) previsto dal primo Accordo, “avente ad oggetto… le condizioni del trasferimento e facente espresso riferimento, quanto all'orario di lavoro, a quanto previsto dall'accordo sindacale”;

-che a partire dalla data di efficacia del trasferimento (14.1.2019, come da comunicazione , doc. 4 ric.), il rapporto di lavoro è rimasto sospeso, in CP_1 Org_3
a zero ore per riorganizzazione aziendale, fino al settembre 2019, onde ella ha iniziato a prestare l'attività lavorativa in favore di nel mese di ottobre 2019;
CP_1
-che ella “né nei 15 giorni precedenti l'inizio del rapporto di lavoro né successivamente ed a tutt'oggi,… ha ricevuto formale comunicazione circa la collocazione temporale dell'orario di lavoro né l'unico orario risultante pattuito in forma scritta (ovvero appunto il “Modello orario tipo” di cui alla comunicazione di cessione sopra riportato) è stato mai rispettato”;

-che ella non ha mai firmato (né in sede di assunzione né successivamente) c.d. clausole elastiche e/o flessibili né tantomeno ha mai concordato un importo di Euro
10 al mese quale indennità di flessibilità, né ha mai posto acquiescenza al pagamento della stessa da parte di (contestando più volte la modifica della sua CP_1 distribuzione oraria);

-che sin dall'ottobre 2019, è stata informata, di settimana in settimana, e poi per le due settimane successive, da addetti alla gestione del punto vendita, dei turni da svolgere;

-che ella “… non ha mai accettato alcun orario di lavoro imposto alla stessa dalla società convenuta (e in particolare nessuno di quelli nel tempo osservati) ed è sempre stata costretta, suo malgrado, al fine di non perdere il proprio posto di lavoro, a tollerare il comportamento tenuto dalla società convenuta”;

-che ella “… non ha mai ricevuto comunicazione del proprio orario di lavoro o meglio non ha mai concordato e/o sottoscritto un documento nel quale fosse indicato esattamente il suo orario di lavoro e la collocazione temporale di quest'ultimo (così come non ha mai pattuito alcun compenso e/o indennità)”;
Cont
-che l' di Genova ha ritenuto inadempiente la società convenuta in relazione alla “mancata consegna ai dipendenti occupati presso il… punto vendita dei contratti individuali di lavoro riportanti l'effettivo orario prestato” (v. doc. 6 ric.);

-che si è trovata e si trova tutt'oggi, “nell'assoluta impossibilità di organizzare la propria vita oltre l'orario di lavoro e di far fronte adeguatamente alle esigenze familiari, in ragione della continua variazione ed imprevedibilità dell'orario ed in ragione della distribuzione oraria frammentata;

-che il continuo cambiamento di orario lavorativo è incompatibile con il suo stato di invalidità civile , nonché lesivo del precetto di cui all'art 153 CCNL applicabile che consente ai lavoratori titolari di legge 104/92 -come la ricorrente di non prestare attività lavorativa nella giornata di domenica ;

-che , con il proprio operato, non ha adempiuto alle obbligazioni CP_1 assunte in sede di Accordo e di conciliazione in sede sindacale e ha altresì violato la normativa in tema di lavoro part-time e, in particolare, il disposto di cui all'art. 5 del d.lgs. 81/2015 (e quelle di cui al CCNL di settore): secondo l'art. 5 cit. “Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”;

-che nel caso che occupa, invece, “in alcun atto scritto è specificata la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno avendo la signora ricevuto comunicazione dell'orario di settimana in Per_1 settimana o, al massimo, ogni due settimane”;

-che l'unico atto in cui risulta indicato uno schema di articolazione oraria settimanale è la lettera di comunicazione delle condizioni del trasferimento del rapporto di lavoro;

-che alla mancanza di un accordo sull'orario di lavoro, consegue la nullità parziale del contratto di lavoro part time intercorrente tra le parti, onde il Tribunale deve procedere all'integrazione della lacuna contrattuale ed inoltre liquidare il danno da ella subito;

-che, in subordine, deve essere confermato, quale orario di lavoro, l'orario indicato nella predetta lettera;

-che deve escludersi, infatti, che la società abbia potuto e possa modificare a proprio piacimento e discrezionalmente l'orario di lavoro, sulla base di asserite clausole elastiche e/o flessibili apposte al contratto di assunzione, che comunque non possono prescindere dall'indicazione nel contratto di lavoro part time di un preciso orario;
inoltre (ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 81/2015), perché una clausola elastica possa ritenersi correttamente pattuita è necessario, in generale, che la stessa sia prevista dal CCNL e sia stipulata per iscritto;
inoltre, “Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione…”;

-che nessuna clausola elastica
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