Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 468

TRIB Roma
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 468
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 468
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 29538 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 16.1.2025 e vertente
TRA

NA IT, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n.
7, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che la rappresentano e difendono, per procura in atti
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 la ricorrente, premettendo di essere una docente assunta in ruolo il 1.9.2023, lamentava di avere svolto tre supplenze fino al termine delle attività didattiche e di non avere ricevuto il beneficio della carta elettronica del docente. Così, concludeva chiedendo, previa disapplicazione del DPCM 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, la condanna del Ministero resistente all'attribuzione della Carta elettronica con accredito della somma di € 500 per ciascun anno scolastico. Il Ministero ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. La causa, di natura documentale, era decisa all'esito di trattazione scritta il 16.1.2025.
1.Preliminarmente deve darsi atto della competenza territoriale del Tribunale adito e della sussistenza interesse ad agire della ricorrente in quanto in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma (RM), come emerge dalla documentazione in atti.

2.Nel merito è fondata la domanda di accertamento di diritto al bonus carta docente.


2.a.
Questa la normativa che regolamenta la fattispecie. L'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
1 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web,
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