Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 1688

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 1688
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 1688
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 19/09/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 60/ 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CERRATTI GABRIELE
CERRATTI IDA presso il cui studio elettivamente domicilia in
VIA Volta n. 16 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
Ricorrente
E


MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dagli
avv.ti AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI con il quale
elettivamente domicilia in VIA ARMANDO DIAZ 11 80100
NAPOLI
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2023, l'istante in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché venisse riconosciuto lo status di vittima del dovere ai
o di sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della L. 266/2005 soggetto equiparato alle vittime del dovere, con tutti i conseguenti benefici economici, vinte le spese di lite.
All'esito della notifica del ricorso, si costituiva il Ministero,
deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva.
Il giudice, fissato lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, decideva
la causa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni
che si vanno ad esporre
Appare opportuno riportare brevemente l'antefatto storico
che sta all'origine della lite.
Il ricorrente è un tenente della Polizia Municipale del Comune di C/mare di Stabia in pensione dal 1 settembre 2004.
Dall'anno 1963 fino all'anno 1978 ha svolto per 15 anni circa le mansioni di vigile urbano motorizzato. A causa di tale servizio si è ammalato di bronchite cronica, di rinite ipertrofica con sinusite frontale e di lombo gonartrosi.
Sottoposto a visita medica collegiale il 22 marzo 1978, la
Commissione medica con verbale n. 161, prot. 6263 del 15
maggio 1978 lo riteneva idoneo ai soli servizi d'ufficio riconoscendo le patologie di bronchite cronica, di rinite ipertrofica con sinusite frontale e di lombo gonartrosi dipendente da causa di servizio.
Tali affezioni venivano ascritte alla 6 categoria di
pensione indennizzabile ai soli fini dell'equo indennizzo. Con successiva visita veniva poi riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari al 36%.
Presentava domanda di concessione dell'indennità
speciale prevista per le vittime del dovere ai sensi della L.
466/1980 e succ. mod.
L'Amministrazione, conclusa la fase istruttoria, rilevata l'assenza dei presupposti di legge previsti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, notificava, il
decreto reiettivo.
Secondo la parte convenuta il diritto sarebbe prescritto in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dalla conoscenza della patologia alla domanda.
Ebbene, la domanda è infondata e va rigettata sebbene con motivazione diversa da quella posta a base del rigetto dell'ENTE.
Premesso che Cassazione ha chiarito che il diritto
rivendicato in questa sede non è soggetto a prescrizione in quanto
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