Trib. Benevento, sentenza 10/02/2025, n. 179
TRIB Benevento
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 2211/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2211 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
AN RI BE, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
Terme (BN), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla via Nazionale Sannitica, n. 21, presso lo studio dell'avvocato Filomena Di Mezza che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
COMUNE DI BENEVENTO, (C.F. 00074270620) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Iammarino, giusta procura in calce al presente atto e giusta Determina
Dirigenziale n. 106 del 27.08.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Benevento alla Piazza Guerrazzi n. 4;
-convenuto-
OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”;
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1.06.20, NT AR BE citava in giudizio il Comune di Benevento al fine di ottenere nei suoi confronti, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'ente, condanna al pagamento della complessiva somma di € 24.617,00,
a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta occorsa in data 25.08.2018, alle ore 21:30, nei pressi di Piazzetta Vari del Comune di Benevento.
In particolare, rappresentava che, mentre camminava, improvvisamente inciampava con il piede in una buca insistente nella pavimentazione della piazza, non visibile e non segnalata, e, di conseguenza, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo.
A sostegno della domanda, l'attrice produceva la cartella clinica n. 8673/18 relativa al ricovero avvenuto presso il presidio ospedaliero “Fatebenefratelli” di Benevento e la cartella clinica n.
13625/18, rilasciata dal presidio ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, attinente al secondo periodo di degenza, deducendo che:
- a seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di
Benevento dove, dopo essere stata ricoverata, le veniva diagnosticata una “frattura sottocapitata teste di II,III,IV e V metatarso a dx”, confezionata doccia gessata e prescritto un divieto di carico per giorni 30;
- in data 04.9.18, invece, veniva nuovamente ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, dove subiva un intervento chirurgico di “osteosintesi con fili di K” e dimessa in data
6.9.18 con prognosi di ulteriori giorni 20;
- in data 15.10.18, le veniva praticata la rimozione dei mezzi di sintesi, con due giorni di prognosi e, da tale data fino al 23.10.2018, riprendeva la propria attività lavorativa anche se, non potendo deambulare autonomamente, raggiungeva il luogo di lavoro con l'ausilio dei suoi familiari e avvalendosi dell'uso di una carrozzella;
- infine, dal 22.11.18 al 20.12.18, si sottoponeva a riabilitazione presso il Centro di Riabilitazione
De Nicola.
Dunque, per i danni sofferti in conseguenza della rovinosa caduta, imputati ex art. 2043 o 2051 c.c. all'ente locale convenuto, quale ente gestore della piazza ove si era verificato il sinistro, l'attrice chiedeva di essere risarcita, con vittoria di spese diritti e onorario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2020, il Comune di Benevento resisteva alla domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione per inesatta indicazione della data di udienza
(indicata al 20.20.20), per mancanza dell'avvertimento previsto al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. e per l'inesatta esposizione dei fatti oggetto della domanda, ritenendo, quindi, che l'atto introduttivo
fosse generico e lacunoso dal momento che, trattandosi di una piazza di vaste dimensioni, l'attrice avrebbe dovuto indicare il punto preciso in cui sarebbe occorso l'incidente.
Nel merito, parte convenuta contestava integralmente l'avversa domanda sia nell'an, riportandosi alla giurisprudenza secondo la quale il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito che interrompe il nesso di causalità con i lamentati danni, che nel quantum.
La fattispecie non sarebbe, secondo la difesa dell'ente locale, qualificabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. poiché era noto che Piazzetta Vari fosse di notevoli dimensioni e pavimentata da quadrati di pietra, sicché l'attrice avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo considerato che, la concreta possibilità di percepire con l'ordinaria diligenza l'insidia stradale, escluderebbe la configurabilità della responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Inoltre, il Comune contestava ogni responsabilità anche a qualificare la fattispecie alla stregua dell'art. 2043 c.c. siccome la norma in questione, presupponendo l'assoluta impossibilità del danneggiato di percepire o prevedere l'anomalia con l'ordinaria diligenza, pone in capo allo stesso l'onere probatorio di dimostrare che l'evento dannoso fosse eziologicamente collegato all'insidia.
Tuttavia, tale onere probatorio non risultava assolto dalla controparte data l'assenza di un'idonea documentazione volta ad individuare la specifica collocazione dell'insidia stradale.
Quindi, il Comune concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento di un concorso colposo dello stesso danneggiato.
All'udienza del 20.10.20, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa attraverso CTU medico-legale, all'udienza dell'11.10.24, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di nullità della citazione per genericità della stessa, inesattezza nell'indicazione della data di udienza e assenza dell'avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre i termini indicati, incorre nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., quindi per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 4 e 7 c.p.c.
Quanto all'eccezione sollevata per i vizi dell'editio actionis va rilevato che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Valeria Protano, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2211 R.G.A.C.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
AN RI BE, (C.F. [...]), nata il [...] a [...]
Terme (BN), ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN), alla via Nazionale Sannitica, n. 21, presso lo studio dell'avvocato Filomena Di Mezza che la rappresentata e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
COMUNE DI BENEVENTO, (C.F. 00074270620) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Iammarino, giusta procura in calce al presente atto e giusta Determina
Dirigenziale n. 106 del 27.08.2020, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Benevento alla Piazza Guerrazzi n. 4;
-convenuto-
OGGETTO: “responsabilità da cose in custodia”;
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1.06.20, NT AR BE citava in giudizio il Comune di Benevento al fine di ottenere nei suoi confronti, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'ente, condanna al pagamento della complessiva somma di € 24.617,00,
a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta occorsa in data 25.08.2018, alle ore 21:30, nei pressi di Piazzetta Vari del Comune di Benevento.
In particolare, rappresentava che, mentre camminava, improvvisamente inciampava con il piede in una buca insistente nella pavimentazione della piazza, non visibile e non segnalata, e, di conseguenza, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo.
A sostegno della domanda, l'attrice produceva la cartella clinica n. 8673/18 relativa al ricovero avvenuto presso il presidio ospedaliero “Fatebenefratelli” di Benevento e la cartella clinica n.
13625/18, rilasciata dal presidio ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, attinente al secondo periodo di degenza, deducendo che:
- a seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso “Fatebenefratelli” di
Benevento dove, dopo essere stata ricoverata, le veniva diagnosticata una “frattura sottocapitata teste di II,III,IV e V metatarso a dx”, confezionata doccia gessata e prescritto un divieto di carico per giorni 30;
- in data 04.9.18, invece, veniva nuovamente ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, dove subiva un intervento chirurgico di “osteosintesi con fili di K” e dimessa in data
6.9.18 con prognosi di ulteriori giorni 20;
- in data 15.10.18, le veniva praticata la rimozione dei mezzi di sintesi, con due giorni di prognosi e, da tale data fino al 23.10.2018, riprendeva la propria attività lavorativa anche se, non potendo deambulare autonomamente, raggiungeva il luogo di lavoro con l'ausilio dei suoi familiari e avvalendosi dell'uso di una carrozzella;
- infine, dal 22.11.18 al 20.12.18, si sottoponeva a riabilitazione presso il Centro di Riabilitazione
De Nicola.
Dunque, per i danni sofferti in conseguenza della rovinosa caduta, imputati ex art. 2043 o 2051 c.c. all'ente locale convenuto, quale ente gestore della piazza ove si era verificato il sinistro, l'attrice chiedeva di essere risarcita, con vittoria di spese diritti e onorario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2020, il Comune di Benevento resisteva alla domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione per inesatta indicazione della data di udienza
(indicata al 20.20.20), per mancanza dell'avvertimento previsto al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. e per l'inesatta esposizione dei fatti oggetto della domanda, ritenendo, quindi, che l'atto introduttivo
fosse generico e lacunoso dal momento che, trattandosi di una piazza di vaste dimensioni, l'attrice avrebbe dovuto indicare il punto preciso in cui sarebbe occorso l'incidente.
Nel merito, parte convenuta contestava integralmente l'avversa domanda sia nell'an, riportandosi alla giurisprudenza secondo la quale il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito che interrompe il nesso di causalità con i lamentati danni, che nel quantum.
La fattispecie non sarebbe, secondo la difesa dell'ente locale, qualificabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. poiché era noto che Piazzetta Vari fosse di notevoli dimensioni e pavimentata da quadrati di pietra, sicché l'attrice avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo considerato che, la concreta possibilità di percepire con l'ordinaria diligenza l'insidia stradale, escluderebbe la configurabilità della responsabilità dell'ente per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Inoltre, il Comune contestava ogni responsabilità anche a qualificare la fattispecie alla stregua dell'art. 2043 c.c. siccome la norma in questione, presupponendo l'assoluta impossibilità del danneggiato di percepire o prevedere l'anomalia con l'ordinaria diligenza, pone in capo allo stesso l'onere probatorio di dimostrare che l'evento dannoso fosse eziologicamente collegato all'insidia.
Tuttavia, tale onere probatorio non risultava assolto dalla controparte data l'assenza di un'idonea documentazione volta ad individuare la specifica collocazione dell'insidia stradale.
Quindi, il Comune concludeva per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento di un concorso colposo dello stesso danneggiato.
All'udienza del 20.10.20, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa attraverso CTU medico-legale, all'udienza dell'11.10.24, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di nullità della citazione per genericità della stessa, inesattezza nell'indicazione della data di udienza e assenza dell'avvertimento al convenuto che, costituendosi oltre i termini indicati, incorre nelle decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c., quindi per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 4 e 7 c.p.c.
Quanto all'eccezione sollevata per i vizi dell'editio actionis va rilevato che
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