Trib. Rovigo, sentenza 11/10/2024, n. 737
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Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1933/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell'11.9.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
HE AC, CF [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GRIMALDI NUNZIA
ATTORE
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CF: 06374460969, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. COGO VITTORIO e
COGO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 Conclusioni: all'udienza dell'11.9.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo N. 594/2023 D.I. - 1031/2023 R.G. con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto a IC AC di pagare a favore della società SPV PROJECT 1904 S.r.l. e, per essa, della ricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A la somma di
€72.819,92 oltre interessi e spese di procedura;
3. parte opponente ha formulato i seguenti motivi:
1) Decadenza dall'azione, per non avere agito in giudizio nei confronti del fideiussore opponente nel termine contrattuale di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, da considerarsi fissata nel
19.7.2018, data della comunicazione di escussione delle fideiussioni;
in particolare, la scadenza del termine triennale sarebbe avvenuta il
24.4.2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è del 24.4.2023.
2) Inopponibilità della cessione del credito per mancato assolvimento degli oneri pubblicitari ex art. 58 TUB, per essere stato allegato solo un estratto dal sito internet della gazzetta ufficiale e per non essere stato prodotta prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
3) Difetto della titolarità del credito, per non essere stata data la prova dell'intervenuta cessione mediante produzione del relativo contratto, né dell'inclusione dello specifico credito azionato in detta cessione massiva.
4) Difetto di prova del quantum del credito;
parte opponente deduce, in particolare, che nel testo contrattuale è indicata una aliquota CMS
2
all'1,5% che sarebbe nulla per indeterminatezza, in difetto dell'indicazione del valore su cui dovrebbe essere applicata, mentre il saldo conto del corrente documentato in monitorio, dal 28 aprile 2018 al 31 luglio 2019, riporta la difforme indicazione di un'aliquota 0%: è dunque contestata la verità del saldo.
4. L'opposizione è fondata.
5. Ritiene questo giudicante che la causa possa essere decisa, in applicazione del principio della ragione più liquida, sulla base dell'eccezione preliminare di merito di decadenza ex art. 1957 c.c., a mente del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi [nel caso di specie tre anni, essendo prevista una specifica deroga contrattuale] abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
5.1. Richiamata la norma in parola, osserva questo giudicante che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione ex art. 1957 c.c. ha natura oggettiva (al contrario di quella ex art. 1955 c.c., che presuppone una condotta colposa del creditore) – cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19736 del 27/09/2011. Ciò posto e contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, deve ritenersi irrilevante il fatto che la società originaria debitrice sia stata cancellata, in quanto, ai sensi dell'art. 2495, terzo comma c.c., le domande giudiziali relative a crediti sociali insoddisfatti possono essere formulate contro i liquidatori e gli ex soci, sino a concorrenza di quanto riscosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1933/2023 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza dell'11.9.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
HE AC, CF [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GRIMALDI NUNZIA
ATTORE
E
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CF: 06374460969, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. COGO VITTORIO e
COGO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1 Conclusioni: all'udienza dell'11.9.2024 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo N. 594/2023 D.I. - 1031/2023 R.G. con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto a IC AC di pagare a favore della società SPV PROJECT 1904 S.r.l. e, per essa, della ricorrente CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A la somma di
€72.819,92 oltre interessi e spese di procedura;
3. parte opponente ha formulato i seguenti motivi:
1) Decadenza dall'azione, per non avere agito in giudizio nei confronti del fideiussore opponente nel termine contrattuale di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, da considerarsi fissata nel
19.7.2018, data della comunicazione di escussione delle fideiussioni;
in particolare, la scadenza del termine triennale sarebbe avvenuta il
24.4.2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è del 24.4.2023.
2) Inopponibilità della cessione del credito per mancato assolvimento degli oneri pubblicitari ex art. 58 TUB, per essere stato allegato solo un estratto dal sito internet della gazzetta ufficiale e per non essere stato prodotta prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
3) Difetto della titolarità del credito, per non essere stata data la prova dell'intervenuta cessione mediante produzione del relativo contratto, né dell'inclusione dello specifico credito azionato in detta cessione massiva.
4) Difetto di prova del quantum del credito;
parte opponente deduce, in particolare, che nel testo contrattuale è indicata una aliquota CMS
2
all'1,5% che sarebbe nulla per indeterminatezza, in difetto dell'indicazione del valore su cui dovrebbe essere applicata, mentre il saldo conto del corrente documentato in monitorio, dal 28 aprile 2018 al 31 luglio 2019, riporta la difforme indicazione di un'aliquota 0%: è dunque contestata la verità del saldo.
4. L'opposizione è fondata.
5. Ritiene questo giudicante che la causa possa essere decisa, in applicazione del principio della ragione più liquida, sulla base dell'eccezione preliminare di merito di decadenza ex art. 1957 c.c., a mente del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi [nel caso di specie tre anni, essendo prevista una specifica deroga contrattuale] abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
5.1. Richiamata la norma in parola, osserva questo giudicante che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione ex art. 1957 c.c. ha natura oggettiva (al contrario di quella ex art. 1955 c.c., che presuppone una condotta colposa del creditore) – cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19736 del 27/09/2011. Ciò posto e contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, deve ritenersi irrilevante il fatto che la società originaria debitrice sia stata cancellata, in quanto, ai sensi dell'art. 2495, terzo comma c.c., le domande giudiziali relative a crediti sociali insoddisfatti possono essere formulate contro i liquidatori e gli ex soci, sino a concorrenza di quanto riscosso
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