Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 31
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Testo completo
N. R.G. 33230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti e documenti depositati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
IA MA TA, nata a [...] il [...];
IN SO TA, nata a EN ES (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con RT RI EK sul minore IA RT IA, nato a [...], prov. EN ES
(Argentina) l'8.01.2009, e con ES LA HA sulla minore RA
RI, nata a [...] il [...];
RT AR
TA, nato a EN ES (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con LE RO, sul minore LE TA
EN, nato a [...] il [...];
JU ZA
AN, nato a [...] il [...];
US JO
AN, nato a [...] il [...];
IA MA
MI, nata ad [...], prov. EN ES (Argentina) il 25.11.1955;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e TO Galletta, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in piazza Don LU ST n. 5 a Reggello
(FI), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da note scritte depositate in data
29.11.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che AM
BA, nata il [...] ad [...], cittadina italiana, era loro ava.
Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che AM
BA, emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con TO RB il
21.12.1912 ad Angera (VA), è emigrata in Argentina, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto
l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 27.05.2024, chiedendo al Tribunale “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 25.03.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito di fissazione di udienza a trattazione scritta e del rituale deposito delle note scritte ad opera di parte ricorrente in data 29.11.2024, in data 4.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art.
4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, visti gli atti e documenti depositati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.. nel giudizio promosso da
IA MA TA, nata a [...] il [...];
IN SO TA, nata a EN ES (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con RT RI EK sul minore IA RT IA, nato a [...], prov. EN ES
(Argentina) l'8.01.2009, e con ES LA HA sulla minore RA
RI, nata a [...] il [...];
RT AR
TA, nato a EN ES (Argentina) il [...], in [...] e nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con LE RO, sul minore LE TA
EN, nato a [...] il [...];
JU ZA
AN, nato a [...] il [...];
US JO
AN, nato a [...] il [...];
IA MA
MI, nata ad [...], prov. EN ES (Argentina) il 25.11.1955;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ramona Castagnini e TO Galletta, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in piazza Don LU ST n. 5 a Reggello
(FI), per procura allegata al ricorso, ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Milano, interveniente necessario
***
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.
1 CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da note scritte depositate in data
29.11.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno allegato che AM
BA, nata il [...] ad [...], cittadina italiana, era loro ava.
Hanno quindi allegato, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, che AM
BA, emigrata in Argentina, ha contratto matrimonio con TO RB il
21.12.1912 ad Angera (VA), è emigrata in Argentina, e non risulta che abbia mai conseguito la cittadinanza argentina, né che abbia mai iniziato le pratiche per la concessione.
In definitiva, hanno riferito che l'ava, avendo sempre mantenuto la cittadinanza italiana,
l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori, che dunque ne hanno chiesto
l'accertamento in via giudiziaria, dal momento che l'autorità consolare in Argentina non avrebbe potuto accettare l'istanza di cittadinanza, trattandosi di ascendente italiana di sesso femminile.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita telematicamente in data 27.05.2024, chiedendo al Tribunale “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
I ricorrenti hanno comunicato gli atti del giudizio in data 25.03.2024, come risulta dall'esame delle attestazioni depositate telematicamente.
A seguito di fissazione di udienza a trattazione scritta e del rituale deposito delle note scritte ad opera di parte ricorrente in data 29.11.2024, in data 4.12.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
DIRITTO
La domanda risulta fondata.
In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art.
4, comma 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato
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