Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/02/2025, n. 37
TRIB Lamezia Terme
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1557/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1557/2023 R.G., vertente tra
RG EL (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
L. Giordano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, e per esso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II - Ambito
Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2023 UR EL, premettendo di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Don L. IL di Lamezia Terme in qualità di docente e di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi incarichi di supplenza su posto normale e per la classe di concorso A022, esponeva che, con l'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona
Scuola), era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti;
che, a partire dall'a.s.
2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L.
n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non e che, infine, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della
Corte di Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
che, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte aveva definitivamente affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali;
che, infine, anche il
Legislatore era intervenuto in materia con una norma di carattere riparatorio estendendo, per l'a.s.
2022/2023, la c.d. Carta docenti al personale non di ruolo assunto con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto, come sancito dall'art. 15 del D.L. n. 69 del 13.06.2023, convertito in L. n. 103 del
10.08.2023.
Deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio
2015 n. 107, dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., delle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., dell'art. 1218
c.c. e del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEE approvato con
Direttiva 1999/70/ce (recepita con D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).
Lamentava, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., dell'art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 25 del D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, dell'art. 282 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 207, dell'art. 28 del CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell'art. 24 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dell'art. 2 del CCNI sulla formazione per il triennio 2019-2022.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto, quale docente in servizio a tempo determinato, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 e che, per l'effetto,
l'amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento, tramite carta elettronica, della somma complessiva di € 2.000,00;
chiedeva, che, in ogni caso, venisse dichiarata la nullità e/o annullarsi e/o disapplicarsi ex art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario siccome invalido e illegittimo.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121
a 124, della L. 107/2015, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Con ordinanza depositata l'11.10.2024, regolarmente comunicata, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che per il corrente anno scolastico 2024/2025 la ricorrente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1557/2023 R.G., vertente tra
RG EL (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
L. Giordano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, e per esso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio II - Ambito
Territoriale di Catanzaro (C.F. 80001920794), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via Cosenza n. 31
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2023 UR EL, premettendo di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Don L. IL di Lamezia Terme in qualità di docente e di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi incarichi di supplenza su posto normale e per la classe di concorso A022, esponeva che, con l'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona
Scuola), era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti;
che, a partire dall'a.s.
2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L.
n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non e che, infine, con ordinanza depositata il 18 maggio 2022, la VI Sezione della
Corte di Giustizia aveva evidenziato che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
che, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte aveva definitivamente affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali;
che, infine, anche il
Legislatore era intervenuto in materia con una norma di carattere riparatorio estendendo, per l'a.s.
2022/2023, la c.d. Carta docenti al personale non di ruolo assunto con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto, come sancito dall'art. 15 del D.L. n. 69 del 13.06.2023, convertito in L. n. 103 del
10.08.2023.
Deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio
2015 n. 107, dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., delle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., dell'art. 1218
c.c. e del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEE approvato con
Direttiva 1999/70/ce (recepita con D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).
Lamentava, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., dell'art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 25 del D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, dell'art. 282 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 207, dell'art. 28 del CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 1995, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, dell'art. 24 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e dell'art. 2 del CCNI sulla formazione per il triennio 2019-2022.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto, quale docente in servizio a tempo determinato, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 e che, per l'effetto,
l'amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento, tramite carta elettronica, della somma complessiva di € 2.000,00;
chiedeva, che, in ogni caso, venisse dichiarata la nullità e/o annullarsi e/o disapplicarsi ex art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario siccome invalido e illegittimo.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche oggetto dell'odierna controversia, dichiarava di aderire alla richiesta di riconoscimento, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio economico pari ad € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121
a 124, della L. 107/2015, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Con ordinanza depositata l'11.10.2024, regolarmente comunicata, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Occorre, innanzitutto, rilevare che per il corrente anno scolastico 2024/2025 la ricorrente
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