Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2024, n. 695

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2024, n. 695
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 695
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Caroppoli, all'esito dell'udienza cartolare ex art.
127 ter c.p.c.
del 26.2.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 3645 iscritta al R.G. dell'anno 2018, promossa da
NE ID, rappresentato, difeso e domiciliato, come in atti;
ricorrente contro
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, in persona del
l. r. p.t., rappresentata, difesa e domiciliata come in atti;

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del l. r. p.t., rappresentata, difesa e domiciliata come in atti;
resistenti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 19.4.2018, il ricorrente in epigrafe adiva
l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820180002432582000, notificatagli il 13.3.2018 per
l'omesso versamento del contributo soggettivo minimo ed integrativo per l'anno 2015. A sostegno dell'opposizione deduceva l'inesistenza dell'obbligo contributivo, avendo provveduto alla cancellazione per cessazione dell'attività con provvedimento Reg. n. 77/313 del
16.7.2007 a causa di motivi di salute e non avendo svolto in concreto alcuna attività libero-professionale retribuita nel periodo in questione. Contestava, inoltre, vizi dal punto di vista formale e sostanziale della cartella e, segnatamente, la decadenza ex art. 25
D. lgs. 46/1999
e l'omesso invio dell'avviso bonario.
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Concludeva, pertanto, chiedendo - previa sospensione dell'esecuzione del ruolo - l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo nei confronti dei convenuti, con contestuale annullamento della cartella opposta, vinte le spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Cassa convenuta, che – sottolineando l'avvenuto svolgimento di attività professionale da parte del ricorrente per gli anni in questione (61
DOCFA e 2 pratiche edilizie anno 2010) - contestava con svariati argomenti in diritto le avverse pretese e chiedeva, pertanto,
l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente proposta, e comunque il rigetto della stessa, per l'infondatezza nel merito dell'opposizione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva l'Agente della Riscossione invocando, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività e
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la correttezza del proprio operato. Concludeva, allora, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa, istruita in via documentale, veniva decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:
a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa
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contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs
n. 46/99
) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”;

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.
Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU.
n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
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Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione tanto agli atti esecutivi, per i plurimi vizi formali dedotti (mancata notifica dell'avviso bonario e decadenza ex art. 25 D. lgs. 46/1999), quanto vizi di merito, attinenti alla legittimità della pretesa da parte dell'Ente creditore (cfr. ricorso, conclusioni).
La cartella oggetto dell'odierna opposizione è stata notificata in data 13.3.2018 ed il ricorso introduttivo è stato depositato in data
19.4.2018.
Pertanto, inammissibili risultano le censure formali, in quanto dedotte oltre il termine dei 20 gg. prescritto dall'art. 617 c.p.c.
Priva di pregio, invece, risulta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione del ruolo ex art. 24 D. lgs n. 46/99, in quanto proposta nel termine perentorio di 40 giorni previsto, a pena di decadenza.
Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita l'insussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per le censure di merito, atteso che risulta inammissibile
l'opposizione al quomodo dell'esecuzione.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex plurimis, Cass. n. 594/2016;
Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n.
18522/2011).
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Nel caso di specie, posta la tardività dell'opposizione ex art. 617
c.p.c.
, le censure di merito vanno correttamente riferite al solo
Ente impositore, cioè la Cassa Geometri.
Passando al merito, dato il tenore delle difese di parte ricorrente, questione dirimente nel caso di specie è quella dell'essenzialità o meno del carattere della continuità nell'esercizio della libera professionale.
Giova, in premessa, ripercorrere i tratti salienti dell'excursus normativo che ha interessato la materia.
L'articolo 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 37 (recante "Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali"), prevede espressamente che "Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri".
L'art. 22 della L. n. 773 del 1982 stabiliva poi che i geometri iscritti agli albi che non svolgevano con continuità e in via esclusiva la professione erano pur sempre iscritti all'Albo, ma erano tenuti a versare alla Cassa, non essendone iscritti, solo un
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