Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2024, n. 147
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Testo completo
233/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso giudice dott. Nicola Del Vecchio giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 233/2023 R.G. promossa
da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Indirizzo telematico, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente- contro
), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermando le condizioni già statuite in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 17.05.2023 ovvero:
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• disporre l'affidamento della figlia minore a entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione presso la residenza della madre, sita in Occhiobello (RO), via G. De Chirico n. 1:
• disporre che il padre, , possa vedere e tenere con sé la Persona_2 Per_ figlia previo accordo con la stessa rispettandone i desideri e la volontà;
• dichiarare tenuto a corrispondere a Persona_2 Parte_1 Per_ entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di 350,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa della spesa:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
1
d) ticket sanitari;
- AZ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal ;
d) AZ farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi.
• Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 30-1-2023 chiedeva fosse pronunciata Parte_1 la separazione personale da , con il quale ella aveva contratto CP_1 matrimonio il 29-11-2001 innanzi al Tribunale di Prima Istanza di RA (Marocco) - atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canaro (RO), Parte II, serie C, n. 4.
La ricorrente deduceva che: Per_
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 24-9-2003 e il 17- Per_3
12-2007, dei quali il primogenito era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di operaio alle dipendenze di Org_2 di SO BE (RO), mentre la secondogenita frequentava il Org_3 di Ferrara;
[...]
- il rapporto coniugale era stato minato, sin dal 2018, dalle reiterate violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal , che aveva CP_1 ripetutamente offeso e minacciato la rendendo in tale modo Parte_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- nel giugno del 2018, nel corso di una discussione per futili motivi, il marito la aveva spinta e graffiata in volto e a seguito di tale episodio era stato instaurato a carico del coniuge il procedimento penale n. 2250/2018 RGNR per i reati di cui agli artt. 582 co. 1, 585 co. 1 e 577 co. 2 c.p.;
- il si era totalmente disinteressato delle esigenze della moglie e dei figli, Per_2 omettendo di contribuire al ménage familiare, e da ultimo, il 25-3-2022 aveva offeso e minacciato la ricorrente, che aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Canaro e poi sporto una denuncia-querela dalla quale aveva tratto origine il procedimento penale n.933/2022 R.G.N.R.;
2
- dopo l'episodio del 25-3-2022, al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei figli, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare,