Trib. Parma, sentenza 14/05/2024, n. 420
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Testo completo
N.R.G. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
OM RI ([...]), rappresentato e difeso dagli avv.
TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Rimini, Corso D'Augusto 134;
RICORRENTE contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI (80021670585), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DAL BO DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele RA in Parma, via Garibaldi 42;
CONVENUTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di PARMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. RI OM per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004;
delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013;
deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la SS ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di PARMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di SSzione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione
a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'improponibilità delle domande avversarie
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ovvero, in subordine, disporre la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., del presente giudizio con quello allo stato pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, sezione lavoro, recante R.G. n.
168/2023, previa assunzione di tutti i provvedimenti utili e opportuni;
- nel merito: in via principale: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla SS Dottori Commercialisti per il periodo precedente al
27.05.2018, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 27.05.2013;
- ancora in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda rivolta dal ricorrente a Codesto Ill.mo Giudice affinché dichiari non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro;
- sempre in subordine, anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di improcedibilità della domanda e di prescrizione quinquennale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008,
3/2013 e 10/2017 della SS Dottori Commercialisti, per quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. RA del contributo di solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. RA a tale titolo per gli anni 2012
e 2013;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle stesse in considerazione della condotta processuale della controparte».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2023, AN RA ha chiesto al Tribunale di
Parma di condannare la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti a restituirgli le ritenute operate sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà, sostenendone l'illegittimità.
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2. La SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti di è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Preliminarmente, deve ravvisarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta per mancata previa presentazione di istanza amministrativa.
6. L'art. 443 c.p.c. prevede che le domande relative a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non sono procedibili se non siano stati previamente esperiti i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi speciali.
7. Questa disposizione non può però trovare applicazione con riferimento alle domande giudiziali proposte nei confronti delle Casse di previdenza professionali, dato che i procedimenti amministrativi sono al più previsti dai regolamenti della singola SS, ma non da norme di legge di rango primario, con conseguente estraneità della fattispecie dall'ambito di applicazione della norma in esame (cfr. in senso conforme Trib. Milano, 10 febbraio 2023, n. 417;
Trib. Gorizia, 8 marzo
2023, n. 43;
Trib. Milano 27 aprile 2023, n. 1038).
8. Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda per avere il ricorrente instaurato, innanzi a questo Tribunale, altro giudizio avente a oggetto il ricalcolo della propria pensione.
9. Sul punto, è sufficiente osservare che i due giudizi, pur caratterizzati da profili di connessione soggettiva e in parte oggettiva, hanno presupposti e involgono questioni giuridiche differenti, sicché non si
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
OM RI ([...]), rappresentato e difeso dagli avv.
TOMASSOLI FILIPPO e GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Rimini, Corso D'Augusto 134;
RICORRENTE contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI (80021670585), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DAL BO DANIELA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele RA in Parma, via Garibaldi 42;
CONVENUTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di PARMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. RI OM per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004;
delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CNPADC;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013;
deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la SS ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di PARMA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di SSzione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà.
In conseguenza
CONDANNARE
La SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione
a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Spese rifuse».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;
- in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'improponibilità delle domande avversarie
Pag. 2 di 11
ovvero, in subordine, disporre la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., del presente giudizio con quello allo stato pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, sezione lavoro, recante R.G. n.
168/2023, previa assunzione di tutti i provvedimenti utili e opportuni;
- nel merito: in via principale: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla SS Dottori Commercialisti per il periodo precedente al
27.05.2018, o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse applicabile al caso di specie il termine decennale di prescrizione, anteriori al 27.05.2013;
- ancora in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda rivolta dal ricorrente a Codesto Ill.mo Giudice affinché dichiari non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro;
- sempre in subordine, anche a prescindere dalle sollevate eccezioni di improcedibilità della domanda e di prescrizione quinquennale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle delibere nn. 4/2008,
3/2013 e 10/2017 della SS Dottori Commercialisti, per quanto interessa nella presente sede, accertata e dichiarata comunque la debenza da parte del Dott. RA del contributo di solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dal Dott. RA a tale titolo per gli anni 2012
e 2013;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle stesse in considerazione della condotta processuale della controparte».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2023, AN RA ha chiesto al Tribunale di
Parma di condannare la SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti a restituirgli le ritenute operate sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà, sostenendone l'illegittimità.
Pag. 3 di 11
2. La SS Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti di è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Preliminarmente, deve ravvisarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta per mancata previa presentazione di istanza amministrativa.
6. L'art. 443 c.p.c. prevede che le domande relative a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non sono procedibili se non siano stati previamente esperiti i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi speciali.
7. Questa disposizione non può però trovare applicazione con riferimento alle domande giudiziali proposte nei confronti delle Casse di previdenza professionali, dato che i procedimenti amministrativi sono al più previsti dai regolamenti della singola SS, ma non da norme di legge di rango primario, con conseguente estraneità della fattispecie dall'ambito di applicazione della norma in esame (cfr. in senso conforme Trib. Milano, 10 febbraio 2023, n. 417;
Trib. Gorizia, 8 marzo
2023, n. 43;
Trib. Milano 27 aprile 2023, n. 1038).
8. Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda per avere il ricorrente instaurato, innanzi a questo Tribunale, altro giudizio avente a oggetto il ricalcolo della propria pensione.
9. Sul punto, è sufficiente osservare che i due giudizi, pur caratterizzati da profili di connessione soggettiva e in parte oggettiva, hanno presupposti e involgono questioni giuridiche differenti, sicché non si
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