Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2024, n. 157

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2024, n. 157
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 157
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2864 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.12.2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Fio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via San Sperato n. 48/a, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
13.08.1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Panuccio, presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla via P. Foti n.1, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *


-visto il ricorso depositato il 17.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Rossano (CS) il 18.06.1989;

-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;

-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;

-esaminata la documentazione prodotta;

-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Rossano (CS) il 18.06.1989;
b) nell'anno 2012 hanno adottato la minore
[...]
nata a [...] il [...];
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi