Trib. Cuneo, sentenza 10/03/2025, n. 197

TRIB Cuneo
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Cuneo
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 10/03/2025, n. 197
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 197
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
IZ NA, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. SALVIATI VALENTINA che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
MINISTERO ISTRUZIONE MERITO in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massi- mo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro BR LI, insegnante di religione cattolica, assunta presso le scuole con contratti di lavoro a tempo determinato, lamenta l'illegittimità del ter- mine apposto alla serie di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n.
124/1999
, a far data dall'a.s._2009/2010 e sino all'a.s. 2023/2024 ( ad eccezione degli aa.ss
2010/11, 20ll/12; 2012/13) ) come da documenti in atti, presso le sedi di servizio di Moretta,
Saluzzo, e tutti sulla medesima classe di concorso;
deduce la ricorrente la violazione della normaiva nazionale e comunitaria sul lavoro a termine, ed in particolare, della disciplina in-
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terna di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 186/2003, posto che il Ministero, dopo il primo con- corso del 2004, non ha più indetto nuove procedure di reclutamento, e del D.lgs. 368/2001 che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine, nonché degli obblighi comunitari di cui alle clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giu- gno 1999.
Chiede, pertanto, di accertare che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere, nei confronti di esso ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili e per l'effetto di condannare il Ministero al risarci- mento del danno nella misura di cui all'art. 32 L. 183/2010 o in misura diversa ritenuta ido- nea.
Il M.I.M si è costituito resistendo al ricorso, considerando in primo luogo la specialità della normativa afferente gli insegnanti di religione, con la previsione di un procedimento di re- clutamento del tutto peculiare volto alla ricerca di una comune intesa tra Amministrazione scolastica e l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale spettano, anche dopo l'avvenuto iniziale riconoscimento dell'idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede di conferimento dell'incarico annuale, estesi anche alla stipula di contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 3, c. 10, della L. n. 186/2003.; quanto alla eccepita illegittimità del termine richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione che nel ribadire il carattere spe- ciale della normativa disciplinante il sistema di reclutamento del personale della scuola sot- traendolo espressamente dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 368/2001 e la sua confor- mità alle misure previste dalla clausola 5, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato la legittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dall'Amministrazione nelle procedure di reclutamento del personale scolastico e, di conse- guenza, ha escluso il diritto al risarcimento del danno poiché la condotta tenuta dall'Amministrazione risulta essere, in tali casi, pienamente conforme alle prescrizioni nor- mative regolanti la materia. (Cass. Civ., Sez. Lav., S nt. del 20.06.2012, n. 10127)., considerava la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati dall'Amministrazione, sia con rifer- mento alla normativa interna, sia con riferimento alla normativa comunitaria, per rilevare come la Amministrazione scolastica sia di fatto non solo obbligata a ricorrere alla tipologia dei contratti a termine allo scopo di garantire l'erogazione del servizio scolastico, ma soprat- tutto obbligata a stipulare i relativi contratti con il soggetto collocato in graduatoria in posi- zione utile e nel caso specifico non certo per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, in quanto la necessità di avere un insegnante di religione difficilmente può essere ritenuta strut- turale, in quanto essa dipende dalla presenza o meno di alunni che abbiano richiesto tale tipo di figura;
quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno contestava che vi fosse danno
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risarcibile per essere il sistema di successione di contratti a tempo determinato nel comparto scuola legittimo sotto il profilo della normativa interna e comunitaria, contestava che la ri- corrente non aveva provato né l'an né il quantum, mentre quanto alla indennità risarcitoria essa è aggiuntiva rispetto alla trasformazione del rapporto e non può essere accolta ove man- casse la conversione disposta dal giudice.
Senza espletamento di attività istruttoria, trattandosi di questione di puro diritto, la causa era decisa.
La domanda attorea va accolta nei termini e per i motivi che seguono.
Giova ricordare la disciplina del contratto a termine nel settore privato ( di cui a D. Lgs. 6 set- tembre 2001 n. 368 il quale, sostituendosi alla legge 230/1962, prevedeva l'obbligo di indica- zione delle ragioni oggettive che giustificavano l'apposizione del termine al contratto e di- sciplinava le proroghe dei contratti;
in ipotesi di violazione della normativa era prevista la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) e la deroga per i contratti di supplenza scolastica di cui all'art. 10 comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e all'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 che ne ha ripreso il tenore letterale, nel- la misura in cui dispone che sono altresì esclusi dal campo di applicazione del capo III del decreto legislativo n. 81/2015, relativo al lavoro a tempo determinato, i contratti a tempo de- terminato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze); tan- to premesso, si osserva che per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, si applica l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, il quale al comma 1 prevede che “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclu- sivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e al comma 2 dispone l'obbligo di ricorrenza e di indicazione delle ragioni oggettive per l'apposizione del termine
(“per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, previa se- lezione o concorso, nell'ultima versione vigente), ed inoltre che ai contratti a tempo determi- nato stipulati dalle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 19-28 del D. Lgs. n.
81/2015
, che ha sostituito gli artt.

1-11 del D. Lgs. n. 368/2001
. Tuttavia, il quinto comma del- lo stesso articolo 36 del D. Lgs. n. 165/2001 vieta, a differenza che nel settore privato, la con- versione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 97, comma 4, della Co- stituzione italiana che prevede che le assunzioni dei pubblici dipendenti avvengono a mezzo di concorso, salvo i casi stabiliti dalle leggi, precisando altresì: «Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di dispo- sizioni imperative».
Richiamata inoltre la disciplina del contratto a termine per gli insegnanti della scuola pub- blica ( l'art. 4 della Legge n. 124/1999 che detta la disciplina delle supplenze e l'articolo 399 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 sulle assunzione a tempo indeterminato ), si
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osserva, quanto, nello specifico, agli insegnanti di religione, che le assunzioni a tempo de- terminato sono disciplinate dall'art. 309, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che così dispone: “Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incari- chi annuali [n.d.r: “su indicazione del dirigente regionale” ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
Legge 18 luglio 2003, n. 186
] d'intesa con l'ordinario diocesano”; l'art 40, comma 5, del
C.C.
N.L. Scuola del 27.11.07 dispone: “Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti se- condo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contrat- to di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i re- quisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Quanto alle assunzioni a tempo indeter- minato, la Legge 18 luglio 2003, n. 186 (recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), all'art. 3, comma 2, dispone che “L'accesso ai ruoli (…) avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, (…) indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca”.
Ciò posto, parte ricorrente denuncia sotto diversi profili l'abuso della flessibilità nell'inse- gnamento della religione cattolica ed i profili discriminatori sottesi alla disparità di tratta- mento riservata a tale categoria rispetto a quella rappresentata non solo dai docenti immessi in ruolo, ma altresì da quelli assunti a tempo determinato, ma impiegati nell'insegnamento di altre materie, evidenziando che l'immissione in ruolo, per tale categoria di docenti, è pos- sibile solo per concorso, non essendo previste le graduatorie ad esaurimento volte a stabiliz- zare i cd. “precari storici”; i concorsi non sono banditi da tempo seppure previsti con caden- za triennale dall'art. 3 L. 186/2003; gli insegnanti di religione non hanno beneficiato delle procedure applicabili in forza dell'articolo 399 D.lgs. n. 297/1994, né del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.
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