Trib. Cuneo, sentenza 10/03/2025, n. 197
TRIB Cuneo
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
IZ NA, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. SALVIATI VALENTINA che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
MINISTERO ISTRUZIONE MERITO in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massi- mo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro BR LI, insegnante di religione cattolica, assunta presso le scuole con contratti di lavoro a tempo determinato, lamenta l'illegittimità del ter- mine apposto alla serie di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n.
124/1999, a far data dall'a.s._2009/2010 e sino all'a.s. 2023/2024 ( ad eccezione degli aa.ss
2010/11, 20ll/12; 2012/13) ) come da documenti in atti, presso le sedi di servizio di Moretta,
Saluzzo, e tutti sulla medesima classe di concorso;
deduce la ricorrente la violazione della normaiva nazionale e comunitaria sul lavoro a termine, ed in particolare, della disciplina in-
1
terna di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 186/2003, posto che il Ministero, dopo il primo con- corso del 2004, non ha più indetto nuove procedure di reclutamento, e del D.lgs. 368/2001 che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine, nonché degli obblighi comunitari di cui alle clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giu- gno 1999.
Chiede, pertanto, di accertare che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere, nei confronti di esso ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili e per l'effetto di condannare il Ministero al risarci- mento del danno nella misura di cui all'art. 32 L. 183/2010 o in misura diversa ritenuta ido- nea.
Il M.I.M si è costituito resistendo al ricorso, considerando in primo luogo la specialità della normativa afferente gli insegnanti di religione, con la previsione di un procedimento di re- clutamento del tutto peculiare volto alla ricerca di una comune intesa tra Amministrazione scolastica e l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale spettano, anche dopo l'avvenuto iniziale riconoscimento dell'idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede di conferimento dell'incarico annuale, estesi anche alla stipula di contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 3, c. 10, della L. n. 186/2003.; quanto alla eccepita illegittimità del termine richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione che nel ribadire il carattere spe- ciale della normativa disciplinante il sistema di reclutamento del personale della scuola sot- traendolo espressamente dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 368/2001 e la sua confor- mità alle misure previste dalla clausola 5, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato la legittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dall'Amministrazione nelle procedure di reclutamento del personale scolastico e, di conse- guenza, ha escluso il diritto al risarcimento del danno poiché la condotta tenuta dall'Amministrazione risulta essere, in tali casi, pienamente conforme alle prescrizioni nor- mative regolanti la materia. (Cass. Civ., Sez. Lav., S nt. del 20.06.2012, n. 10127)., considerava la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati dall'Amministrazione, sia con rifer- mento alla normativa interna, sia con riferimento alla normativa comunitaria, per rilevare come la Amministrazione scolastica sia di fatto non solo obbligata a ricorrere alla tipologia dei contratti a termine allo scopo di garantire l'erogazione del servizio scolastico, ma soprat- tutto obbligata a stipulare i relativi contratti con il soggetto collocato in graduatoria in posi- zione utile e nel caso specifico non certo per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, in quanto la necessità di avere un insegnante di religione difficilmente può essere ritenuta strut- turale, in quanto essa dipende dalla presenza o meno di alunni che abbiano richiesto tale tipo di figura;
quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno contestava che vi fosse danno
2
risarcibile per essere il sistema di successione di contratti a tempo determinato nel comparto scuola legittimo sotto il profilo della normativa interna e comunitaria, contestava che la ri- corrente non aveva provato né l'an né il quantum, mentre quanto alla indennità risarcitoria essa è aggiuntiva rispetto alla trasformazione del rapporto e non può essere accolta ove man- casse la conversione disposta dal giudice.
Senza espletamento di attività istruttoria, trattandosi di questione di puro diritto, la causa era decisa.
La domanda attorea va accolta nei termini e per i motivi che seguono.
Giova ricordare la disciplina del contratto a termine nel settore privato ( di cui a D. Lgs. 6 set- tembre 2001 n. 368 il quale, sostituendosi alla legge 230/1962, prevedeva l'obbligo di indica- zione delle ragioni oggettive che giustificavano l'apposizione del termine al contratto e di- sciplinava le proroghe dei contratti;
in ipotesi di violazione della normativa era prevista la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) e la deroga per i contratti di supplenza scolastica di cui all'art. 10 comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e all'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 che ne ha ripreso il tenore letterale, nel- la misura in cui dispone che sono altresì esclusi dal campo di applicazione del capo III del decreto legislativo n. 81/2015, relativo al lavoro a tempo determinato, i contratti a tempo de- terminato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze); tan- to premesso, si osserva che per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, si applica l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, il quale al comma 1 prevede che “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclu- sivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e al comma 2 dispone l'obbligo di ricorrenza e di indicazione delle ragioni oggettive per l'apposizione del termine
(“per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, previa se- lezione o concorso, nell'ultima versione vigente), ed inoltre che ai contratti a tempo determi- nato stipulati dalle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 19-28 del D. Lgs. n.
81/2015, che ha sostituito gli artt.
1-11 del D. Lgs. n. 368/2001. Tuttavia, il quinto comma del- lo stesso articolo 36 del D. Lgs. n. 165/2001 vieta, a differenza che nel settore privato, la con- versione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 97, comma 4, della Co- stituzione italiana che prevede che le assunzioni dei pubblici dipendenti avvengono a mezzo di concorso, salvo i casi stabiliti dalle leggi, precisando altresì: «Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di dispo- sizioni imperative».
Richiamata inoltre la disciplina del contratto a termine per gli insegnanti della scuola pub- blica ( l'art. 4 della Legge n. 124/1999 che detta la disciplina delle supplenze e l'articolo 399 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 sulle assunzione a tempo indeterminato ), si
3
osserva, quanto, nello specifico, agli insegnanti di religione, che le assunzioni a tempo de- terminato sono disciplinate dall'art. 309, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che così dispone: “Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incari- chi annuali [n.d.r: “su indicazione del dirigente regionale” ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
Legge 18 luglio 2003, n. 186] d'intesa con l'ordinario diocesano”; l'art 40, comma 5, del
C.C.N.L. Scuola del 27.11.07 dispone: “Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti se- condo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contrat- to di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i re- quisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Quanto alle assunzioni a tempo indeter- minato, la Legge 18 luglio 2003, n. 186 (recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), all'art. 3, comma 2, dispone che “L'accesso ai ruoli (…) avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, (…) indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca”.
Ciò posto, parte ricorrente denuncia sotto diversi profili l'abuso della flessibilità nell'inse- gnamento della religione cattolica ed i profili discriminatori sottesi alla disparità di tratta- mento riservata a tale categoria rispetto a quella rappresentata non solo dai docenti immessi in ruolo, ma altresì da quelli assunti a tempo determinato, ma impiegati nell'insegnamento di altre materie, evidenziando che l'immissione in ruolo, per tale categoria di docenti, è pos- sibile solo per concorso, non essendo previste le graduatorie ad esaurimento volte a stabiliz- zare i cd. “precari storici”; i concorsi non sono banditi da tempo seppure previsti con caden- za triennale dall'art. 3 L. 186/2003; gli insegnanti di religione non hanno beneficiato delle procedure applicabili in forza dell'articolo 399 D.lgs. n. 297/1994, né del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
IZ NA, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. SALVIATI VALENTINA che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
MINISTERO ISTRUZIONE MERITO in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massi- mo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro BR LI, insegnante di religione cattolica, assunta presso le scuole con contratti di lavoro a tempo determinato, lamenta l'illegittimità del ter- mine apposto alla serie di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali conferite con scadenza al 31 agosto e, quindi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n.
124/1999, a far data dall'a.s._2009/2010 e sino all'a.s. 2023/2024 ( ad eccezione degli aa.ss
2010/11, 20ll/12; 2012/13) ) come da documenti in atti, presso le sedi di servizio di Moretta,
Saluzzo, e tutti sulla medesima classe di concorso;
deduce la ricorrente la violazione della normaiva nazionale e comunitaria sul lavoro a termine, ed in particolare, della disciplina in-
1
terna di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 186/2003, posto che il Ministero, dopo il primo con- corso del 2004, non ha più indetto nuove procedure di reclutamento, e del D.lgs. 368/2001 che prevede il limite temporale dei 36 mesi alla successione di contratti a termine, nonché degli obblighi comunitari di cui alle clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/70 del 28 giu- gno 1999.
Chiede, pertanto, di accertare che il Ministero dell'Istruzione ha posto in essere, nei confronti di esso ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili e per l'effetto di condannare il Ministero al risarci- mento del danno nella misura di cui all'art. 32 L. 183/2010 o in misura diversa ritenuta ido- nea.
Il M.I.M si è costituito resistendo al ricorso, considerando in primo luogo la specialità della normativa afferente gli insegnanti di religione, con la previsione di un procedimento di re- clutamento del tutto peculiare volto alla ricerca di una comune intesa tra Amministrazione scolastica e l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale spettano, anche dopo l'avvenuto iniziale riconoscimento dell'idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede di conferimento dell'incarico annuale, estesi anche alla stipula di contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 3, c. 10, della L. n. 186/2003.; quanto alla eccepita illegittimità del termine richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione che nel ribadire il carattere spe- ciale della normativa disciplinante il sistema di reclutamento del personale della scuola sot- traendolo espressamente dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 368/2001 e la sua confor- mità alle misure previste dalla clausola 5, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva
1999/70/CE, ha affermato la legittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dall'Amministrazione nelle procedure di reclutamento del personale scolastico e, di conse- guenza, ha escluso il diritto al risarcimento del danno poiché la condotta tenuta dall'Amministrazione risulta essere, in tali casi, pienamente conforme alle prescrizioni nor- mative regolanti la materia. (Cass. Civ., Sez. Lav., S nt. del 20.06.2012, n. 10127)., considerava la legittimità del termine apposto ai contratti stipulati dall'Amministrazione, sia con rifer- mento alla normativa interna, sia con riferimento alla normativa comunitaria, per rilevare come la Amministrazione scolastica sia di fatto non solo obbligata a ricorrere alla tipologia dei contratti a termine allo scopo di garantire l'erogazione del servizio scolastico, ma soprat- tutto obbligata a stipulare i relativi contratti con il soggetto collocato in graduatoria in posi- zione utile e nel caso specifico non certo per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, in quanto la necessità di avere un insegnante di religione difficilmente può essere ritenuta strut- turale, in quanto essa dipende dalla presenza o meno di alunni che abbiano richiesto tale tipo di figura;
quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno contestava che vi fosse danno
2
risarcibile per essere il sistema di successione di contratti a tempo determinato nel comparto scuola legittimo sotto il profilo della normativa interna e comunitaria, contestava che la ri- corrente non aveva provato né l'an né il quantum, mentre quanto alla indennità risarcitoria essa è aggiuntiva rispetto alla trasformazione del rapporto e non può essere accolta ove man- casse la conversione disposta dal giudice.
Senza espletamento di attività istruttoria, trattandosi di questione di puro diritto, la causa era decisa.
La domanda attorea va accolta nei termini e per i motivi che seguono.
Giova ricordare la disciplina del contratto a termine nel settore privato ( di cui a D. Lgs. 6 set- tembre 2001 n. 368 il quale, sostituendosi alla legge 230/1962, prevedeva l'obbligo di indica- zione delle ragioni oggettive che giustificavano l'apposizione del termine al contratto e di- sciplinava le proroghe dei contratti;
in ipotesi di violazione della normativa era prevista la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato) e la deroga per i contratti di supplenza scolastica di cui all'art. 10 comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 e all'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 che ne ha ripreso il tenore letterale, nel- la misura in cui dispone che sono altresì esclusi dal campo di applicazione del capo III del decreto legislativo n. 81/2015, relativo al lavoro a tempo determinato, i contratti a tempo de- terminato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze); tan- to premesso, si osserva che per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, si applica l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, il quale al comma 1 prevede che “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclu- sivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e al comma 2 dispone l'obbligo di ricorrenza e di indicazione delle ragioni oggettive per l'apposizione del termine
(“per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, previa se- lezione o concorso, nell'ultima versione vigente), ed inoltre che ai contratti a tempo determi- nato stipulati dalle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 19-28 del D. Lgs. n.
81/2015, che ha sostituito gli artt.
1-11 del D. Lgs. n. 368/2001. Tuttavia, il quinto comma del- lo stesso articolo 36 del D. Lgs. n. 165/2001 vieta, a differenza che nel settore privato, la con- versione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 97, comma 4, della Co- stituzione italiana che prevede che le assunzioni dei pubblici dipendenti avvengono a mezzo di concorso, salvo i casi stabiliti dalle leggi, precisando altresì: «Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di dispo- sizioni imperative».
Richiamata inoltre la disciplina del contratto a termine per gli insegnanti della scuola pub- blica ( l'art. 4 della Legge n. 124/1999 che detta la disciplina delle supplenze e l'articolo 399 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 sulle assunzione a tempo indeterminato ), si
3
osserva, quanto, nello specifico, agli insegnanti di religione, che le assunzioni a tempo de- terminato sono disciplinate dall'art. 309, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che così dispone: “Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incari- chi annuali [n.d.r: “su indicazione del dirigente regionale” ai sensi dell'art. 3, comma 11, del
Legge 18 luglio 2003, n. 186] d'intesa con l'ordinario diocesano”; l'art 40, comma 5, del
C.C.N.L. Scuola del 27.11.07 dispone: “Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti se- condo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contrat- to di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i re- quisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Quanto alle assunzioni a tempo indeter- minato, la Legge 18 luglio 2003, n. 186 (recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), all'art. 3, comma 2, dispone che “L'accesso ai ruoli (…) avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, (…) indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca”.
Ciò posto, parte ricorrente denuncia sotto diversi profili l'abuso della flessibilità nell'inse- gnamento della religione cattolica ed i profili discriminatori sottesi alla disparità di tratta- mento riservata a tale categoria rispetto a quella rappresentata non solo dai docenti immessi in ruolo, ma altresì da quelli assunti a tempo determinato, ma impiegati nell'insegnamento di altre materie, evidenziando che l'immissione in ruolo, per tale categoria di docenti, è pos- sibile solo per concorso, non essendo previste le graduatorie ad esaurimento volte a stabiliz- zare i cd. “precari storici”; i concorsi non sono banditi da tempo seppure previsti con caden- za triennale dall'art. 3 L. 186/2003; gli insegnanti di religione non hanno beneficiato delle procedure applicabili in forza dell'articolo 399 D.lgs. n. 297/1994, né del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.
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