Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2117
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2117
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo


T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 12 novembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5431/2022 R.G. vertente
TRA
Cod. Fisc.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina via La Farina n.17 is. 278, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe Irrera e Stefania Arena, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore. CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Massimo
Boccia Neri, giusta procura generale alle liti rilasciata del 23.01.2023, rep.37590, racc. 7131
a firma del Notaio RESISTENTE Per_1
OGGETTO: differenze retributive e contributive
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.10.2022 riferiva di avere prestato attività Parte_2 lavorativa alle dipendenze del Comune di dall'01.08.1978 in quanto vincitore Controparte_1
del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune per il conferimento di un posto di Guardia Municipale- Messo, con la qualifica e relativa attribuzione, come da delibera n.
157 del 22.07.1978 e relativa denuncia di variazione del 04.08.1978, ratificata con delibera n.
67 del 16.09.1978, senza soluzione di continuità sino alla data di quiescenza 31.07.2020.
Esponeva che con determinazione del 10.01.2001 n. 02 il responsabile dell'area dei servizi di vigilanza e del commercio del comune di gli aveva conferito le Controparte_1
funzioni sostitutive di Responsabile dei servizi di vigilanza e del commercio, le funzioni sostitutive di Responsabile dell'area di servizi di vigilanza e del commercio, limitatamente per i periodi di assenza di breve durata non superiori a trenta giorni continuativi, percependo gli emolumenti spettanti per l'esercizio di mansioni superiori sino al 31.12.2001, data di cessazione dell'efficacia della determina.
Riferiva che con determinazione del 13.06.2002 il Sindaco lo aveva riconfermato con decorrenza 01.06.2002 sino al 31.12.2002 Responsabile del servizio vigilanza del territorio tutela/ambiente/edilizia e che con determinazione n.1/2003 prorogava la nomina fino al
28.02.2003.
Esponeva che con determinazione n. 5/2003 del 03.03.2003 il Sindaco lo aveva nominato Responsabile del Corpo di P.M. del a far data dall'01.02.2003 e che con CP_1
successive determine il Sindaco lo aveva confermato anche per gli anni 2004 e 2005 quale responsabile dell'Ufficio servizi vigilanza commercio territorio tutela/ambiente/edilizia.
Riferiva che con determina del 2016 il Sindaco aveva istituito il servizio di Polizia
Municipale, quale servizio autonomo alle sue dirette dipendenze, e lo aveva nominato quale responsabile del servizio di p.m., atttribuendogli, altresì, tutte le attività riguardanti
l'organizzazione e la gestione del servizio con esclusione del compimento di atti amministrativi che impegnavano l'amministrazione comunale verso l'esterno.
Esponeva che con determina n. 11 del 29.03.2019 il Sindaco lo aveva nominato responsabile dell'area di vigilanza- attività produttive e con determina n. 21 del 22.05.2019 gli aveva conferito l'incarico di Responsabile dell'area vigilanza- attività produttive, comprendente i seguenti servizi: Polizia stradale, Polizia amministrativa, Polizia giudiziaria,
Sicurezza urbana, attività istituzionale e di rappresentanza, Polizia ambientale, Suap,
2
attribuendogli le funzioni, le competenze e le responsabilità gestionale previste dalla legge per il perseguimento dei compiti e degli obiettivi assegnati.
Richiamava la determina n. 21 del 03.07.2020 con la quale il Sindaco gli aveva prorogato la nomina quale responsabile dell'area vigilanza- attività produttive al 31.07.2020, data in cui veniva posto in quiescenza, nonché attribuito la titolarità di posizione organizzativa in conformità al CCNL Comparto funzioni locali 21.05.2018.
Rilevava che con l'introduzione della nuova classificazione del personale avvenuta con il CCNL per le Regioni e le Autonomie del 31.08.1999 era stato inquadrato nella categoria
C5 dall'01.01.2004 sino alla quiescenza ma che i compiti espletati, in virtù delle declaratorie contenute nell'allegato A al suddetto CCNL, appartenevano, invece, al profilo funzionale della categoria D, con trattamento fissato nella posizione economica D3, in quanto i compiti espletati erano ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale.
Lamentava che, sebbene fosse stato più volte richiesto, il Controparte_1
non aveva mai inteso procedere né all'inquadramento nel livello superiore né al pagamento delle relative differenze retributive dovute per effetto del trattamento economico retributivo previsto dal CCNL per il profilo funzionale D3, oltreché hdei contributi previdenziali e pensionistici.
Richiamava le mansioni secondo la declaratoria del CCNL per la categoria C e D, evidenziando che le mansioni svolte rientravano a pieno titolo nell'VIII qualifica funzionale, il cui trattamento tabellare è fissato nella posizione economica D3.
Assumeva che per l'espletamento delle superiori funzioni gestionali gli è stata attribuita la relativa posizione organizzativa con il riconoscimento della indennità di posizione nella misura annua di € 6.000,00 erogata mensilmente con lo stipendio mensile per tredici mensilità.
Evidenziava, dunque, di avere diritto alle differenze stipendiali che, secondo la giurisprudenza richiamata, sono dovute anche qualora le mansioni di fatto esercitate siano relative a due posizioni funzionali superiori.
Deduceva, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 52 d.lgs.
30.03.2001 n. 165
e della costante giurisprudenza delle Corti di Merito e di Legittimità, il proprio diritto alle differenze tra quanto effettivamente percepito e quanto percepito da un dipendente con posizione economica D3 dall'01.01.2001 alla data di quiescenza.
Quantificava, con una consulenza tecnica di parte, le differenze dovute in complessivi
€ 78.291,40 di cui minimo € 48.879,81;
I.i.s. € 507,15;
Indennità area direttiva € 21.110,85;

3
Indennità comparto € 1.240,13;
Indennità vigilanza (A) € 15,43;
R.i.a. € 1.901,15;
Resp. Area vigilanza € 90,28;
vacanza contratto € 167, 68;
Tredicesima € 4738,92.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare svolte le mansioni corrispondenti al profilo funzionale D3, dall'01.01.2001 sino alla data della quiescenza;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che il aveva omesso l'inquadramento al Controparte_1 suddetto livello dall'01.01.2001 al 31.07.2020;
ritenere e dichiarare applicabile il trattamento economico-retributivo previsto dal CCNL per le Regioni e le Autonomie del 31.03.1999 per il profilo funzionale D3;
per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
in suo favore delle differenze stipendiali che quantificava in € 78.291,40, o nella diversa maggiore somma da determinare a mezzo c.t.u., nonché al pagamento dei contributi previdenziali e pensionistici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 18.10.2023 si costituiva in giudizio l' CP_2
evidenziando la propria estraneità rispetto al rapporto controverso e chiedendo, in caso di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, di disporre anche in relazione al versamento degli stessi a favore di esso . CP_2
3.- Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di richiesta di astensione del precedente giudice titolare, veniva disposta c.t.u. contabile. Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del
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