Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10433

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10433
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10433
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 9685/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Daniela Marconi Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9685/2020 R.G. promossa da:
TR HI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO DU LL ([...]) e dell'avv. CAMILLA ARZINI ([...]);
elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO presso il difensore avv. LUCIANO DU LL
PARTE ATTRICE contro
IU AT (C.F. [...]) e RI UR TT (C.F.
[...]), entrambe con il patrocinio dell'avv. ELENA TERESA LUIGIA
ZAVANELLA (C.F. [...]) e dell'avv. Andrea Maria Cocogna MOZZONI, elettivamente domiciliato in VIA CAMPERIO, 14 20123 MILANO presso il difensore avv. ELENA
TERESA LUIGIA ZAVANELLA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice TR HI
- accertare l'inadempimento delle signore LI TT, nata a [...] il [...], c.f. BRT GLI
37B50 L682E, e RI UR SS, nata a [...] il [...], c.f. [...]rispetto al Contratto Preliminare di cui in narrativa e comunque il loro comportamento illecito, e comunque, o per l'effetto:
- condannare, in solido tra loro, le signore LI TT, nata a [...] il [...], c.f. BRT GLI
37B50 L682E, e RI UR SS, nata a [...] il [...], c.f. [...], al pagamento di € 7.414.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a favore del signor TR CH, nato a [...], il [...] (c.f. [...]), più interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. dalla presente domanda giudiziale, fino al saldo del dovuto;

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- condannare le signore LI TT, nata a [...] il [...], c.f. [...], e
RI UR SS, nata a [...] il [...], c.f. [...], in solido fra loro, a rifondere al sig. TR CH le spese e le competenze di lite, oltre spese generali e ogni accessorio.
Per parte convenuta IU AT e RI UR TT Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda, deduzione, così
GIUDICARE
Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti giuridici tra le parti della Scrittura Privata del 13 dicembre 2019, quanto meno a decorrere dal 20 dicembre 2019, data in cui le Signore LI TT e RI UR SS, tramite i propri legali, hanno esercitato il recesso/risoluzione da detta Scrittura Privata;
e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare che le Signore LI TT e RI UR SS non hanno posto in essere alcun illecito, né alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del
Signor TR CH in forza della suddetta Scrittura Privata del 13 dicembre 2019;
e In ogni caso
- Rigettare le domande e le conclusioni, tutte, formulate dal Signor TR CH nei confronti delle Signore LI TT e RI UR SS, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ut supra formulate in via principale
- Accertare e dichiarare l'annullamento dalla Scrittura Privata del 13 dicembre 2019 per vizio del consenso ex art. 1429 c.c. a causa dell'errore essenziale in merito alle qualità della persona dell'altro contraente Signor TR CH;
e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare che le Signore LI TT e RI UR SS non hanno posto in essere alcun illecito, né alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del
Signor TR CH in forza della suddetta Scrittura Privata del 13 dicembre 2019;
e
In ogni caso
- Rigettare le domande e le conclusioni tutte formulate dal Signor TR CH nei confronti delle Signore LI TT e RI UR SS, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa nella parte “vicende in fatto” che, precedute dalla locuzione “Vero che” ed espunte eventuali valutazioni, devono intendersi articolate in altrettanti capitoli di prova.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Per RI UR TT Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda, deduzione, così GIUDICARE
Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione degli effetti giuridici tra le parti della Scrittura Privata del 13 dicembre 2019, quanto meno a decorrere dal 20 dicembre 2019, data in cui le Signore
LI TT e RI UR SS, tramite i propri legali, hanno esercitato il recesso/risoluzione da detta Scrittura Privata;
e, per l'effetto
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- Accertare e dichiarare che le Signore LI TT e RI UR SS non hanno posto in essere alcun illecito, né alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del Signor TR CH in forza della suddetta Scrittura Privata del 13 dicembre 2019;
e
In ogni caso
- Rigettare le domande e le conclusioni, tutte, formulate dal Signor TR CH nei confronti delle Signore LI TT e RI UR SS, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ut supra formulate in via principale
- Accertare e dichiarare l'annullamento dalla Scrittura Privata del 13 dicembre 2019 per vizio del consenso ex art. 1429 c.c. a causa dell'errore essenziale in merito alle qualità della persona dell'altro contraente Signor TR CH;
e, per l'effetto
- Accertare e dichiarare che le Signore LI TT e RI UR SS non hanno posto in essere alcun illecito, né alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del
Signor TR CH in forza della suddetta Scrittura Privata del 13 dicembre 2019;
e
In ogni caso
- Rigettare le domande e le conclusioni tutte formulate dal Signor TR CH nei confronti delle Signore LI TT e RI UR SS, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa nella parte “vicende in fatto” che, precedute dalla locuzione “Vero che” ed espunte eventuali valutazioni, devono intendersi articolate in altrettanti capitoli di prova.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
TR HI,
- quale promissario acquirente, in forza di un asserito contratto preliminare del 13 dicembre
2019, tra l'altro del 100% del capitale sociale della s.r.l. Immobiliare AM1 per il corrispettivo “indicativo” di euro 26.000.000,
ha citato in giudizio LI AT e RI UR TT, nella loro qualità di promittenti alienanti2, contestando alle stesse di aver, nel dicembre del 2019, formalizzato del tutto illegittimamente il recesso dal/la risoluzione del predetto contratto preliminare e chiedendo, dunque,
- accertarsi l'inadempimento delle convenute rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del preliminare e
- condannarsi le stesse, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in euro
7.414.000.
Le convenute si sono costituite in giudizio
eccependo
o l'inefficacia inter partes del contratto preliminare stante la legittima comunicazione di recesso/risoluzione per incapacità dell'attore di onorare gli impegni di spesa assunti con la scrittura privata del 13 dicembre 2019, ovvero
o la sua nullità stante la previsione di una condizione meramente potestativa ad esclusivo vantaggio dell'attore, ovvero ancora
o la sua annullabilità per vizio del consenso a causa dell'errore essenziale in cui sono incappate le convenute in merito alle qualità della persona dell'altro contraente;

o in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia danno in capo all'attore per i fatti per cui è causa;
chiedendo, quindi,

1. accertarsi l'intervenuta cessazione degli effetti giuridici tra le parti della scrittura privata del 13 dicembre 2019 e, per l'effetto,

2. accertarsi che le convenute non hanno posto in essere alcun illecito, né alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'attore;

3. in ogni caso rigettarsi le domande attoree;

4. in via subordinata annullare la scrittura privata del 13 dicembre 2019 per vizio del consenso ex art. 1429 c.c.;

5. in via istruttoria, ammettersi prova per testimoni.
In sede di prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
6 c.p.c.
.
L'attore non ha depositato la prima memoria istruttoria e nella seconda memoria istruttoria ha:
- insistito per l'illegittimità del recesso comunicato dalle convenute in quanto non contemplato dal preliminare concluso;

- dedotto l'infondatezza delle deduzioni avversarie rispetto a un presunto mutamento delle condizioni patrimoniali dell'attore e l'inconferenza di quelle attinenti a un asserito pericolo di inadempimento in capo al HI;

- insistito per la sussistenza del danno da perdita di chance lamentato, posto che al momento della comunicazione del recesso da parte delle convenute le trattative in essere tra l'attore e un terzo soggetto per l'acquisto dell'immobile di proprietà dell'Immobiliare AM s.r.l. erano già in una fase avanzata;

- in via istruttoria chiesto l'ammissione di prova per testi e interrogatorio formale delle convenute;

mentre nella terza memoria istruttoria ha opposto che la consistenza del patrimonio non costituisce una qualità della persona rilevante ex art. 1429 c.c. ai fini dell'annullamento del contratto e negato che
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quest'ultimo avesse durata indeterminata, prevedendo al
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