Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2024, n. 241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2024, n. 241
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 241
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

N. R.A.C.L. 148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E T in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 148 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a Cagliari il 12 agosto 1976, residente in Quartu Sant'Elena, Parte_1 elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avvocato M G, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, difeso per Controparte_1
delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dipendente dello stesso Persona_1
, domiciliato a Cagliari presso la CP_1 CP_2 [...]
. Organizzazione_1
, in persona del Dirigente pro temporeControparte_3
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
e l' per sentir Controparte_1 Controparte_3
accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per
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l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo determinato in forza Controparte_1
di contratti stipulati annualmente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015
, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_4 docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, ed alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.5.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto CP_1
e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e CP_1 teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato ad indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
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Nel caso concreto, ha poi dedotto che, risultando documentalmente provato che il ricorrente è stato docente a tempo determinato, lo stesso non doveva ritenersi soggetto al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Il ha poi rilevato, con riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di CP_1
Stato che ha ritenuto illegittima l'esclusione dei docenti precari dal beneficio de quo, come l'odierna parte ricorrente non ha preso parte al giudizio amministrativo esitato con la sentenza testé citata, talché, la stessa non può estendere i propri effetti nel presente giudizio (al riguardo, cfr. Ad. Plen. N. 4 e 5 del 2019).
Ha osservato, altresì, che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito ha però evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché il ricorrente, negli anni oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e quindi fino al termine dell'anno
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