Trib. Trento, sentenza 01/08/2024, n. 779
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1981/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. L S Presidente rel.
Dott.ssa L D B G
Dott.ssa A T G ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. PICHENSTEIN Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
e
ALIONA BOBE, C.F. , con l'Avv. PICHENSTEIN C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e da verbale di udienza del 17 luglio 2024.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Il Sig. e la Sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 15.08.1998, in Constanta (Romania), nel corso del quale è nato il figlio , in data 02.03.2000, con ricorso consensuale di Persona_1 separazione e contestuale domanda di divorzio, depositato il 21.07.2023
esponevano che il loro rapporto coniugale si era deteriorato senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Porre a carico di l'obbligo di concorrere alle spese di Parte_1 mantenimento della moglie B A, versando a mezzo bonifico bancario la somma di euro 200,00 a decorrere dalla data della separazione, in ogni caso dalla domanda, anticipatamente entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità. Detta somma sarà automaticamente aggiornata su base annua in relazione alla variazione degli indici ISTAT, attinenti al costo della vita per la Provincia di Trento. Il contributo di mantenimento fissato verrà versato per mesi 24 a decorrere dalla separazione, in ogni caso dalla domanda, poi verrà eliminato;
3) Nessuna disposizione in favore dei figli, in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) Le parti concordano che il signor si accollerà per intero la quota Pt_1 parte di mutuo spettante alla signora Pt_1
5) I coniugi decideranno concordemente come dividere tra loro gli arredi, gli elettrodomestici e gli oggetti presenti nella casa coniugale con impegno di ciascuno a non asportare alcunché senza preventivo consenso dell'altra parte;
6) Le spese della presente procedura sono interamente a carico del marito.
I ricorrenti contestualmente chiedevano, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Constanta (Romania) al numero 1068, senza condizioni.
La causa veniva trattenuta in decisione per la separazione dopo la scadenza delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale di Trento, riunito in Camera di Consiglio, con sentenza n.983 dell'08.11.2024, depositata il 15.11.2024, omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti;
ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e rinviava, con separata ordinanza emessa in pari data, all'udienza del 26.06.2024 per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Pag. 2 di 8
In data 20.03.2024, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2 presentavano memorie ad integrazione del ricorso introduttivo del giudizio nelle quali esponevano di essere economicamente autosufficienti e di voler rinunciare reciprocamente ad assegni e/o contributi di mantenimento;
dichiaravano di avere definitivamente regolato ogni loro pregresso rapporto economico derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte
Il Sig. e la Sig.ra chiedevano che il Tribunale Parte_1 Parte_2 di Trento pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Constanta (Romania) in data 15.08.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Constanta al n.1068, alle seguenti condizioni:
1) è intenzione della signora ) cedere al signor che Pt_1 Parte_2 Pt_1 accetta, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale tavolarmente identificate sub p.ed. 527/2 - p.m. 10 in C.C. 230 MEZZOLOMBARDO – P.T. 2261 II e relative pertinenze e accessioni;
2) Il signor diventerà proprietario esclusivo della casa coniugale Pt_1 accollandosi integralmente la restante parte del mutuo ipotecario contratto con Unicredit Banca – Filiale di Mezzolombardo per l'importo in linea capitale di euro 115.000,00, impegnandosi ad attivarsi presso l'istituto bancario per perfezionare la procedura di accollo del mutuo entro 6 mesi dal deposito del provvedimento di separazione;
*** Ai fini dell'intavolabilità del presente atto le parti precisano quanto qui di seguito:
➢ CONSISTENZA: la signora trasferisce - per le Parte_3 ragioni tutte esposte in ricorso – la propria quota di proprietà e i propri diritti, a che accetta ed acquista la piena